il giudice di pace

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. 24/c/04 R.G. promossa da Tomasi Alessandro Valerio residente a
Corinaldo  (AN)  ed  elettivamente  domiciliato presso la cancelleria
dell'intestato   ufficio  (avv. Luca  Olivieri),  ricorrente,  contro
Comune  dl Mondavio in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato   presso   la   cancelleria   dell'intestato   ufficio  -
amministrazione opposta;
    Visti  gli atti del procedimento iscritto al n. 24/c/04 nel Ruolo
generale dell'anno 2004 di questo ufficio e premesso in fatto che:
        con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in
data 19 luglio 2004 il sig. Tomasi Alessandro Valerio con l'avv. Luca
Olivieri  proponeva  opposizione  avverso il provvedimento emesso dal
comune  di  Mondavio  (PU)  con  il quale veniva irrogata la sanzione
amministrativa,   con   decurtazione  dei  punti  della  patente  del
ricorrente (violazione art. 141 comma 3 - 8, C.d.S.);
        il   ricorrente   preliminarmente   sollevava   questione  di
illegittimita'  costituzionale dell'art. 126-bis comma 2 C.d.S. nella
parte  in  cui  prevede,  in  caso  di  mancata  identificazione  del
conducente,  la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario
del  veicolo,  salvo  che quest'ultimo indichi, entro 30 giorni dalla
richiesta  dell'autorita'  competente,  le generalita' dell'effettivo
conducente, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.
    Con  comparsa  depositata  nella cancelleria di questo ufficio in
data  18 ottobre 2004 si costituiva in giudizio il Comune di Mondavio
il  quale  contestava le richieste e ne invocava il rigetto chiedendo
la conferma della validita' dei propri atti.

                         Osserva in diritto

    Dalla  motivazione dell'impugnato provvedimento amministrativo e'
dato rilevare che:
        per chiarezza di esposizione questo giudicante ritiene che la
domanda  formulata  dal  ricorrente  presenti  problemi  in ordine al
collegamento armonico delle norme inerenti;
        tra  i  motivi  sui quali si fonda il ricorso vi e' eccezione
preliminare   sulla  legittimita'  costituzionale  dell'art. 126-bis,
comma  2  C.d.S. (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificato con
d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazione dalla legge
1° agosto  2003,  n. 214,  nella  parte  in  cui  prevede, in caso di
mancata  identificazione  del  conducente,  la decurtazione dei punti
della  patente  del  proprietario del veicolo, salvo che quest'ultimo
indichi,  entro 30 giorni dalla richiesta della Autorita' competente,
le   generalita'  dell'effettivo  conducente,  per  violazione  degli
artt. 3, 24 e 27 della Costituzione;
        il  ricorrente  motiva  la  propria istanza rilevando come la
illegittimita'  della  norma  impugnata  risulti  sia  che  si voglia
ritenere   la   decurtazione   dei  punti  una  misura  di  carattere
sanzionatorio,  sia che la si voglia ritenere una misura di carattere
cautelare.   Laddove   si   ritenga   la   natura  sanzionatoria  del
provvedimento, il ricorrente rileva che le sole sanzioni per le quali
e'  possibile prevedere una solidarieta' passiva del conducente e del
proprietario del veicolo sono le sanzioni pecuniarie (art. 196 d.lgs.
285/1992),     inoltre    l'art. 210    d.lgs.    285/1992    prevede
l'intrasmissibilita'  delle sanzioni non pecuniarie ad altri soggetti
diversi   da   chi  ha  commesso  la  violazione.  Tali  disposizioni
costituiscono applicazione dei principi costituzionali che, affermati
con  riferimento ai reati dall'art. 27 Cost., possono essere estese a
tutte   le  violazioni  per  le  quali  sono  previste  sanzioni  che
colpiscono  la persona. Da cio' si deduce che, mentre e' legittima la
solidarieta'   tra   conducente   e   proprietario   dell'autoveicolo
relativamente alle sanzioni pecuniarie, e' assolutamente contraria ai
principi  costituzionali  ogni  disposizione che introduca ipotesi di
responsabilita'  oggettiva  per le sanzioni amministrative personali,
come  nel  caso  dell'art. 126-bis,  comma 2 C.d.S. Si pensi anche ai
casi  riguardanti  le  persone  giuridiche,  dove risultano intestati
molti  mezzi  a  disposizione  del  personale  in servizio non sempre
facilmente  individuabili  ed  ancorche',  rispondano  nei prescritti
termini  di  legge  circa tale impossibilita', vedono applicarsi - da
libere  interpretazioni  da  parte di alcune autorita' e non anche da
altre,  venendosi  a  creare  anche una disuguaglianza di trattamento
sotto questo profilo - una doppia sanzione. Laddove invece si ritenga
che  la  decurtazione  dei  punti della patente di guida abbia natura
cautelare,  il ricorrente rileva come la legge risulterebbe contraria
al  principio  di  ragionevolezza  non comprendendosi quale finalita'
cautelare  possa  perseguirsi  applicando  la sanzione ad un soggetto
diverso  da  quello che ha commesso l'illecito. Ulteriore elemento di
irragionevolezza  e  di  violazione  del  principio di uguaglianza si
riscontrerebbe  in  relazione al fatto che, la decurtazione dei punti
al   proprietario   del   veicolo   si  presenta  come  una  sanzione
intermittente   o   eventuale,   essendo   applicabile   solo  se  il
proprietario  sia una persona munita di patente. La sanzione colpisce
il  conducente  in  quanto  tale,  ed  il proprietario per la mancata
comunicazione  all'organo accertatore dei dati del conducente, ma ove
la  risposta  sia  fornita nei termini di legge con impossibilita' di
poter  fornire  i  dati  del  conducente  l'automatico  pagamento  di
ulteriore   sanzione,  come  detto  risulterebbe  alquanto  iniqua  e
contrastante con il principio della certezza giuridica.
    Infine,   l'oggettiva  impossibilita'  per  il  proprietario  del
veicolo   di   rendere   la   dichiarazione   prevista   dal  comma 2
dell'art. 126-bis  del  C.d.S.,  atteso  che  il proprietario che non
fosse  presente sul luogo dell'accertamento potra' al massimo fornire
i  dati  della persona a cui aveva affidato il veicolo, ma non potra'
mai  dichiarare  che il conducente che ha commesso l'infrazione fosse
effettivamente  la persona a cui lo aveva consegnato. Da cio' risulta
contrasto  con  il  principio di ragionevolezza oltre che a quello di
legalita'  ed  uguaglianza  in  quanto l'applicazione di una sanzione
personale  al  proprietario  del veicolo, non potrebbe legittimamente
conseguire  all'omissione  di  un  comportamento  attivo naturalmente
impossibile.
    Va  considerato,  inoltre,  che,  anche  le questioni accessorie,
stante  la  dizione  delle  norme  di  cui all'art. 204-bis, comma 8,
impone   che   solo   con   l'accoglimento   del   ricorso  si  possa
conseguentemente  annullare  la sanzione accessoria, il dettato posto
appare  contrastante  con l'art. 23 della legge 689/1981 allorche' si
evidenzia  che  il  giudice  puo'  rigettare l'opposizione, ponendo a
carico  dell'opponente  le  spese  del  procedimento  e  accoglierla,
annullando in tutto o in parte il provvedimento o modificandola anche
limitatamente alla entita' della sanzione dovuta.
    Posto  che  l'art. 204-bis, comma 7 statuisce il principio che il
libero convincimento del giudice e' elemento da salvaguardare ai fini
delle  applicazioni  modificative,  comunque  nel rispetto del minimo
edittale  di  legge,  tale  aspetto  non puo' essere limitativo delle
singole fattispecie di esame del giudicante che, talvolta contemplano
situazioni   particolari  che  si  annoverano,  appunto,  nel  libero
convincimento   del  giudicante  per  l'applicazione  normativa  piu'
rispondente  e  piu' giusta rispetto alla asettica applicazione della
legge.  In  considerazione  che  i  poteri  riservati  dalla legge al
giudicante  sono quelli di applicare le norme, diligentemente, avendo
in  primis  a  mente  quelle  costituzionali,  laddove all'art. 3, si
evidenzia  che  e' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli in
ordine  economico/sociale  al fine di non limitare la persona nel suo
sviluppo  e  nei  suoi diritti, anche in considerazione alle concrete
fattispecie  oggetto  di  esame  e  rapportate  alla  legge  per  una
corretta, e perche' no condivisa, applicazione delle norme stesse.
    Appare   evidente   l'irragionevolezza   della  norma  in  ordine
all'automatismo   della   applicazione   della   sanzione;  la  legge
24 novembre  1981  n. 689,  stabilisce  infatti all'art. 3 che «nelle
violazioni in cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno
e'  responsabile  della  propria  azione  od  omissione,  cosciente e
volontaria,  sia  essa  dolosa  o  colposa»,  venendo  sancito  anche
nell'ambito   delle  sanzioni  amministrative  il  principio  che  la
responsabilita'  e'  personale  (cfr.  art. 27,  comma 1  Cost.) cio'
comportando  l'impossibilita' di chiamare a rispondere un soggetto al
posto  di  altri.  In  considerazione  di  cio'  e'  censurabile,  in
relazione  all'art. 24, comma 2, Cost. la norma che prevede l'obbligo
di  denuncia a carico del proprietario, soprattutto quando gli organi
di  polizia non siano riusciti ad identificarlo, atteso che l'obbligo
di  denuncia  sussiste  solo  in  capo  a  determinati  soggetti  che
rivestano  pubbliche  funzioni,  laddove  per contro l'imposizione al
proprietario  di  denunciare  il  conducente del veicolo responsabile
della  violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino,
obbligato   a  parlare,  mentre  il  diritto  al  silenzio  e'  ormai
patrimonio acquisito del nostro ordinamento.
    Altresi'   emergono   dubbi   sulla  ragionevolezza  della  norma
contestata  (art. 3  Cost.)  laddove  appare  applicabile  solo nelle
ipotesi  in  cui  il  proprietario  sia  munito  di  patente,  mentre
nell'ipotesi  in cui il proprietario fosse una persona giuridica essa
non  colpirebbe  nemmeno il proprietario del veicolo ma il suo legale
rappresentante o addirittura un soggetto ulteriore scelto con criteri
soggettivi, irragionevoli e casuali.