IL GIUDICE DI PACE A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 novembre 2004 ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento promosso da Di Giulio Ennio, elettivamente domiciltato in vi Ugo La Malfa, 3 a Sulmona (Aquila), con ricorso avverso il verbale di accertamento di infrazione n. ATX0000041191 elevato dalla Polizia stradale - sezione de L'Aquila - con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 148, comma 8 c.d.s. per aver superato di oltre 10 km/h e non oltre i 40 km/h i limiti massimi di velocita', eccedendo di km/h 22 il limite massimo di velocita' stabilito; per tale violazione era stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 148.24, con l'avvertimento, stante la mancata contestazione immediata della violazione, che alla stessa sarebbe seguita la decurtazione di due punti dalla patente di guida, in caso di mancata comunicazione entro trenta giorni dei dati dell'effettivo conducente dell'autovettura fotografata all'apparecchiatura rilevante l'infrazione. Rilevato che all'udienza del 30 novembre 2004 il ricorrente ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156-bis, comma 2 c.d.s. per violazione degli artt. 3, 24 comma 2 e 27 comma 1 del Costituzione. Sulla base di quanto sopra, il giudice ha considerato rilevante e non manifestamente infondata, ai fini della decisione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata per i seguenti motivi: Violazione dell'art. 3 della Costituzione: Laddove e' previsto che tutti i cittadini sono considerati uguali di fronte alla legge, in quanto la sanzione accessoria prevista nell'art. 126-bis, comma 2 c.d.s. (decurtazione dei punti dalla patente di guida) si presenta come eventuale, essendo applicabile solo nel caso in cui il proprietario dell'autoveicolo sia patentato. Inoltre, vi e' un a disparita' di trattamento tra il proprietario «persona fisica» e proprietario «persona giuridica». Nel primo caso il proprietario del veicolo ha la facolta' di comunicare la persona alla guida dell'auto entro trenta giorni dalla notifica del verbale; se non effettua la comunicaione subisce la decurtazione dei punti, a ripetersi a fronte di una facolta' (cfr. Circolare ministeriale n. 300/A/1/44249/101/3/3/8 del 12 agosto 2003 che definisce la natura della comunicazione come una facolta' e non un obbligo). Nel secondo caso, il comportamento omissivo del legale rappresentante della persona giuridica e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 180, comma 8 c.d.s., per cui e' palese la disparita' di trattamento nelle due ipotesi. Il trasgressore che, trovandosi a guidare un'auto aziendale, puo' evitare, stante la mancata contestazione immediata, la decurtazione dei punti dalla propria patente di guida ed il trasgressore che trovandosi alla guida di un'auto intestata ad una persona fisica, stante la mancata contestazione immediata, non solo evita la decurtazione dei punti dalla propria patente, ma si costringe alla delazione il proprietario dell'auto se non vuole che i punti siano decurtati e se, per qualsiasi motivo, questi non possa o non voglia procedere alla delazione, anche per questione di privacy, vedersi decurtati i punti dalla propria patente senza aver commesso il fatto. Violazione all'art. 24, comma 2 della Costituzione: Risulta, altresi', violato l'art. 24, comma 2 della Costituzione laddove e' prevista la possibilita' di irrogare una misura come quella della decurtazione dei punti dalla patente di guida, senza la contestazione immediata della violazione. Infatti, in una simile ipotesi si crea la violazione dei piu' elementari principi costituzionali di diritto alla difesa, innescando un circolo vizioso di denunce o autodenunce che in realta' non assicurano che la sanzione sia effettivamente irrogata all'effettivo trasgressore. Basti pensare all'auto usata da vari, membri della famiglia e la notifica della violazione, non contestata immediatamente puo' arrivare anche con varie settimane di ritardo dal rilevamento dell'infrazione, evitando cosi' un'efficace predisposizione di strumenti di difesa. Inoltre, l'art. 126-bis, comma 2 c.d.s. contrasta con l'art. 24, comma 2 della Costituzione, in quanto prevede la possibilita' di irrogare una sanzione di carattere personale, qual e' la decurtazione dei punti dalla propria patente, senza dar la possibilita' in alcun modo di controdedurre, limitando irrimediabilmente il diritto alla difesa cittadino, infatti, la dichiarazione da parte del proprietario, prevista dall'art. 126-bis c.d.s., e' una dichiarazione impossibile, ovvero basata su ipotesi, visto che al momento del rilevamento dell'infrazione, essendo assente, non puo' affermare chi era «effettivamente» alla guida della propria auto. Violazione dell'art. 27, comma 1 della Costituzione: Sotto questo aspetto e' necessario ribadire che le sole sanzioni per le quali e' possibile prevedere una solidarieta' passiva del conducente e del proprietario del veicolo, sono le sole sanzioni pecuniarie (cfr. art. 196 cd.s.), inoltre, l'art. 210 c.d.s. prevede lintrasmissibilita' delle sanzioni non pecuniarie ad altri soggetti diversi da chi ha commesso la violazione. E' vero che il principio sancito dall'art. 27, comma 1 della Costituzione sotto il profilo oggettivo non si riferisce alle sanzioni amministrative, ma solo alle pene, ma e' altrettanto vero che la decurtazione dei punti della propria patente e' una sanzione amministrativa avente natura personale, infatti la decurtazione dei punti non colpisce il proprietario in quanto tale, ma solo se non dovesse denunciare chi era alla guida dell'auto al momento del rilevamento della violazione. Tale disposizione attesta ampiamente la natura personale della sanzione amministrativa della decurtazione dei punti.