ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter
e  5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello straniero), aggiunti dall'art. 13,
comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa
in  materia  di  immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del
17 novembre  2003  dal  Tribunale  di  Reggio Emilia nel procedimento
penale  a  carico di O. S., iscritta al n. 196 del registro ordinanze
2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª
serie speciale, dell'anno 2004.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di
Reggio Emilia ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale:
        a)   dell'art. 14,   comma 5-ter,   del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  aggiunto  dall'art. 13,  comma 1,  della legge 30 luglio
2002,  n. 189  (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e
di asilo), in riferimento all'art. 25 della Costituzione, nella parte
in  cui configura l'assenza di un «giustificato motivo» come elemento
costitutivo  della fattispecie incriminatrice, ivi contemplata, dello
straniero  che  si trattiene nel territorio dello Stato in violazione
dell'ordine  impartito  dal  questore  ai sensi del comma 5-bis dello
stesso art. 14;
        b)  dell'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  d.lgs. n. 286 del
1998  -  anch'esso aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge n. 189
del 2002 - in riferimento all'art. 13 della Costituzione, nella parte
in  cui  prevede  l'arresto  obbligatorio  per  il  reato  di  cui al
precedente comma 5-ter;
        che,   ad  avviso  del  giudice  a  quo,  la  formula  «senza
giustificato motivo» difetterebbe del requisito della determinatezza,
affidando  all'interprete il compito di completare il contenuto della
norma incriminatrice, riguardo alle motivazioni idonee a giustificare
la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato;
        che l'arresto obbligatorio per il reato in questione, d'altro
canto - non potendo essere seguito dall'adozione di misure cautelari,
stante  la  natura  contravvenzionale  della  fattispecie criminosa -
sarebbe posto unicamente a garanzia dell'esecuzione del provvedimento
amministrativo di espulsione, con conseguente violazione dell'art. 13
Cost.
    Considerato  che  nell'ordinanza  di  rimessione  manca qualsiasi
riferimento  alla fattispecie concreta oggetto del giudizio sul quale
si innesta l'incidente di costituzionalita';
        che   la   questione   deve   essere   dichiarata,  pertanto,
manifestamente   inammissibile   per  difetto  di  motivazione  sulla
rilevanza.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.