ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 1°
marzo    2001,    relativa    alla    insindacabilita',    ai   sensi
dell'articolo 68,  primo  comma,  della  Costituzione, delle opinioni
espresse  dall'onorevole Ignazio La Russa nei confronti della signora
Stefania  Ariosto,  promosso  dal  giudice  per l'udienza preliminare
presso il Tribunale di Pescara, con ricorso depositato il 15 novembre
2004 ed iscritto al n. 275 del registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
    Ritenuto  che  il  giudice  per  l'udienza  preliminare presso il
Tribunale   di   Pescara  ha  presentato  ricorso  per  conflitto  di
attribuzioni  in  ordine  alla  delibera  della  Camera  dei deputati
approvata  in data 1° marzo 2001, con la quale e' stato affermato che
i  fatti  per  i  quali  e'  in  corso  procedimento penale presso il
menzionato   Tribunale   a  carico  del  deputato  Ignazio  La  Russa
costituiscono   opinioni   espresse   da  un  membro  del  Parlamento
nell'esercizio  delle  sue funzioni, risultando coperte, pertanto, da
insindacabilita'   ai   sensi   dell'art. 68,   primo   comma   della
Costituzione;
        che  il  ricorrente,  premettendo  di dover decidere circa la
richiesta  di  rinvio a giudizio del deputato Ignazio La Russa per il
reato  di  cui agli artt. 110, 595, comma terzo, del codice penale, e
13  della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (i;Disposizioni sulla stampa),
rileva  che,  con  nota pervenuta al Presidente del Tribunale in data
8 marzo  2001,  la  Camera  dei  deputati ha «trasmesso deliberazione
assembleare»  adottata  nella  seduta  del  precedente 1° marzo nella
quale  si afferma che i fatti per i quali e' in corso il procedimento
penale  in  questione  «concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento  nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione»;
        che  il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale
di  Pescara  evidenzia altresi' come in allegato alla citata delibera
parlamentare  sia pervenuta copia della relazione della Giunta per le
autorizzazioni a procedere;
        che   il   ricorrente,  inoltre,  afferma  che  la  questione
concernente   la   presunta   riconducibilita'   delle  dichiarazioni
contestate  al deputato La Russa alla fattispecie di cui all'art. 68,
primo  comma,  della  Costituzione,  era  gia'  stata  affrontata dal
giudice  per  le  indagini  preliminari  del  medesimo  Tribunale  di
Pescara,  il  quale,  con ordinanza emessa in data 28 settembre 2000,
«osservava  la  necessita'  di  approfondire la sussistenza del nesso
funzionale  tra  le dichiarazioni rese dal La Russa e la sua funzione
di  parlamentare,  nonche'  l'effettiva  portata  delle dichiarazioni
stesse»;
        che   la   citata   delibera   della   Camera   dei  deputati
determinerebbe   la   compressione   della   sfera   di  attribuzioni
costituzionalmente  garantite  al  ricorrente,  in  quanto tale atto,
«affermando   aprioristicamente   la   sussistenza   di  un  contesto
spazio-temporale per cui le dichiarazioni in contestazione dovrebbero
ritenersi     inserite     nell'ambito     di     una     discussione
politico-parlamentare»,   impedirebbe   la   cognizione   dei   fatti
contestati;
        che   la   lesione   delle   prerogative  costituzionali  del
ricorrente  deriverebbe, in particolare, dalla circostanza secondo la
quale  apparirebbe  «ampiamente contestabile [...] la valutazione che
la  Camera  dei  deputati  ha  operato  in  ordine  ai presupposti di
applicabilita'   dell'art. 68,   primo  comma,  della  Costituzione»,
poiche'  nel  caso  in questione risulterebbe «pacifico, per espressa
ammissione dell'interessato, che le espressioni ritenute diffamatorie
sarebbero  state  profferite  nel  corso  di  un  colloquio informale
tenutosi  davanti  all'ufficio  di  Presidente  della  Giunta  per le
autorizzazioni   a   procedere  del  La  Russa»,  mentre  secondo  la
giurisprudenza  costituzionale la garanzia offerta dall'art. 68 Cost.
coprirebbe  quelle  dichiarazioni  per  le  quali  «sia riscontrabile
corrispondenza  sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non
essendo sufficiente [...] una mera comunanza di tematiche»;
        che,  in  conclusione,  il  giudice per l'udienza preliminare
presso  il Tribunale di Pescara «solleva conflitto di attribuzioni in
ordine  al  corretto  uso del potere di decidere con riferimento alla
ricorrenza  dei  presupposti  di  applicabilita'  dell'art. 68, primo
comma,  della Costituzione, come esercitato dalla Camera dei deputati
con delibera in data 1° marzo 2001».
    Considerato  che  in  questa  fase la Corte e' chiamata, ai sensi
dell'art. 37,  terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
(Norme   sulla   costituzione   e   sul   funzionamento  della  Corte
costituzionale),  a  deliberare  esclusivamente  se  il  ricorso  sia
ammissibile,  valutando,  senza  contraddittorio  tra  le  parti,  se
sussistano  i  requisiti  soggettivo  ed oggettivo di un conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato;
        che,  pur non potendosi dubitare della legittimazione sia del
giudice  per l'udienza preliminare del Tribunale di Pescara che della
Camera  dei deputati ad essere parti in un conflitto tra poteri dello
Stato,  tuttavia,  l'atto con il quale il conflitto e' stato proposto
non  descrive in modo sufficientemente analitico i fatti in relazione
ai quali e' stata adottata la impugnata delibera di insindacabilita';
        che,  in particolare, non vengono riportate le dichiarazioni,
rese  dal  deputato  Ignazio  La  Russa,  in  relazione alle quali e'
pendente il procedimento penale dinanzi al giudice ricorrente;
        che,  in tal modo, resta del tutto preclusa, per la Corte, la
possibilita' di giudicare nel merito il ricorso;
        che  tali  carenze  -  le  quali  non  possono  venir colmate
mediante  la considerazione di atti diversi da quello con il quale il
conflitto e' stato sollevato - impediscono di ritenere il ricorso del
giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Pescara come
un  valido atto di promovimento di un conflitto di attribuzione tra i
poteri dello Stato;
        che,    pertanto,   il   ricorso   deve   essere   dichiarato
inammissibile.