Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in carica,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Contro  Regione  Piemonte, in persona del presidente della giunta
regionale  pro tempore, domiciliato per la carica in Torino avverso e
per  l'annullamento dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 39
del  24  dicembre  2004 (pubbl. in B.U.R. del 30 dicembre 2004 n. 52)
recante  «Costituzione  dell'Azienda  sanitaria  ospedaliera  "Ordine
Mauriziano di Torino", per violazione degli artt. 42, comma 2 e comma
3,  97,  comma 1, 117, comma 2, lett. l) e 120 della Costituzione (e,
occorrendo,  disp. trans. XIV della Costituzione); e cio' a seguito e
in  forza  della  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  in data 18
febbraio 2005, che ha disposto per l'impugnativa di detta legge.
    Con  la legge in epigrafe la Regione Piemonte, considerato l'alto
valore  sociale dell'attivita' sanitaria svolta dall'ente ospedaliero
«Ordine  Mauriziano  di  Torino»,  disciplina,  ai  sensi del d.l. 19
novembre  2004  n. 277  (conv.  in  legge  n. 4  del  2005),  il  suo
inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario regionale.
    Con il presente ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri,
come  in  epigrafe  rappresentato e difeso, impugna innanzi a codesta
ecc.ma  Corte,  ai  sensi  dell'art. 127 della Costituzione, la legge
regionale  de qua, limitatamente alla disposizione di cui all'art. 4,
comma  1,  di  tale legge, per contrasto con varie disposizioni della
vigente Carta costituzionale, qui di seguito richiamate; e cio' sulla
base delle seguenti motivazioni.
    La   legge  regionale  n. 39/2004,  infatti,  nel  disporre,  con
l'art. 4, comma 1, l'attribuzione a titolo non oneroso degli immobili
sedi  dei  presidi  ospedalieri  di  Lanzo  Torinese  e di Valenza al
patrimonio  delle  competenti  Aziende  sanitarie  locali  regionali,
eccede  dalle  competenze  regionali.  Tali  immobili  costituiscono,
infatti,  insieme  ad  altri,  patrimonio  della  «Fondazione  Ordine
Mauriziano», istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 277
del  2004  (convertito  in  legge  n. 4 del 2005), recante interventi
straordinari  per  il  riordino ed il risanamento economico dell'Ente
Ordine   Mauriziano   di   Torino,   emanato   in   attuazione  della
quattordicesima disposizione transitoria della Costituzione.
    La  disposizione  regionale,  ablatoria del diritto di proprieta'
della   menzionata   Fondazione,   presenta  i  seguenti  profili  di
illegittimita' costituzionale:
        1)   viola   l'art. 42,   secondo   e   terzo   comma,  della
Costituzione,  incidendo illegittimamente nell'autonomia patrimoniale
dell'ente  privato,  senza, peraltro, ricorrere allo strumento tipico
dell'espropriazione  con  il  conseguente  indennizzo  e  le relative
garanzie procedimentali;
        2)  incide  nella  materia dell'ordinamento civile, riservata
alla  competenza  esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma,
lett.  I),  della  Costituzione,  in  relazione  al  disposto  di cui
all'art. 2,  comma 2, del d.l. n. 277 del 2004, che pone in capo alla
Fondazione Ordine Mauriziano gli immobili di Lanzo e Valenza, facenti
parte del suo patrimonio immobiliare;
        3)  viola, inoltre, il principio di «leale collaborazione» di
cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, cui sono tenuti,
nel  nuovo  assetto  costituzionale,  tutti  i soggetti istituzionali
pubblici coinvolti nella regolamentazione di una certa materia;
        4)  la disposizione regionale in esame contravviene, infatti,
palesemente  a  quanto  disposto  tra  la  stessa  regione e l'Ordine
Mauriziano  (ente  pubblico cui e' succeduta ope legis la «Fondazione
Ordine  Mauriziano»)  nel protocollo d'intesa stipulato nel 2003. Con
tale  protocollo  d'intesa il Piemonte si era espressamente impegnato
ad  assumere in conduzione, ovvero ad acquistare a titolo oneroso gli
immobili  sede  dei presidi ospedalieri di Lanzo e di Valenza, con le
modalita'   e  al  prezzo  determinato  sulla  base  di  criteri  ben
individuati nello stesso protocollo.
    La    disposizione    regionale    censurata    viola   altresi',
conseguentemente,  il  principio  di  «buon andamento e imparzialita»
della pubblica amministrazione di cui all'art. 97, primo comma, della
Costituzione  e  il  connesso  «affidamento»  ingenerato  nell'Ordine
Mauriziano,  unilateralmente  e  autoritativamente  leso senza alcuna
espressa motivazione.