IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza del 26 aprile 2004. Vista la questione di legittimita' costituzionale sollevata dall'avvocato Francesco Chiaia in ordine al terzo comma dell'art. 32 del d.lgs. n. 274/2000 con la contestuale richiesta di sospendere il procedimento in epigrafe emarginato e di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale nei sensi della nota scritta depositata all'esito della sua discussione. Rilevato che la questione di legittimita' costituzionale sollevata con riferimento all'art. 32, terzo comma, del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, nella parte in cui stabilisce che il verbale d'udienza, di regola, e' redatto solo in forma riassuntiva, ed avutosi, quindi, riguardo all'art. 2 dello stesso decreto legislativo che al comma 1 statuisce l'applicazione del codice di procedura penale per tutto quanto «non previsto» dal decreto, con cio' postulando il richiamo all'art. 140 c.p.p., che, a sua volta, richiama l'art. 134 c.p.p., e' stata sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui l'art. 32 comma 3 del 28 agosto 2000 n. 274 consente la redazione del verbale, di regola, in forma riassuntiva, e quindi anche con riferimento all'assunzione di testimonianze e' non solo rilevante in quanto il servizio di stenotipia non e' stato previsto nel dettato legislativo nei procedimenti davanti al giudice di pace, nella fase in cui si apre il dibattimento - una volta dichiarato infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione - fase in cui si applicano le regole ed i principi propri del dibattimento (pur richiamandosi l'art. 140 del codice di procedura penale con il richiamo all'art. 134 c.p.p.), ma anche non manifestamente infondata alla stregua dei parametri di cui agli articoli 3, 24, 97 e 111 Costituzione, atteso che: a) per quanto attiene al principio di uguaglianza e di razionalita' obiettiva (art. 3 Costituzione). E' di tutta evidenza, in primo luogo, che esigenze di celerita' e di contenimento della spesa non possono risolversi nella paralisi del servizio-giustizia per una mancata previsione di fondi spettanti ad uno strumento indispensabile nella documentazione fedele e rapida della prova testimoniale come la stenotipia o la trascrizione della fonoregistrazione, imponendo cosi' l'adozione della verbalizzazione in forma riassuntiva. I motivi di contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione di cui all'art. 140 c.p.p. - quale norma di riferimento non essendo espressamente richiamate altre similari norme nel decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 - sono di ordine imprevedibile e accidentale come guasti tecnici, malori del tecnico-addetto o altro di assimilabile, va, quindi, evidenziato che vi e' un vulnus per l'uguaglianza e non disparita' di trattamento processuale e sostanziale sia tra i cittadini-parti del processo che fruiscono dei vantaggi del detto servizio, con integrale riproduzione delle dichiarazioni testimoniali, e quelli che non ne fruiscono, proprio perche' il procedimento di loro pertinenza, ricade, quanto alla competenza, sotto l'egida dell'ufficio del giudice di pace in cui il servizio non e' espressamente previsto o interrotto non per motivi tecnici (laddove sarebbe comunque possibile effettuare la fonoregistrazione e la susseguente trascrizione integrale del verbale), ma per motivi afferenti a carenza normativa al riguardo, e sia tra i cittadini-parti del processo che viene considerato complesso e quindi attrezzato con la stenotipia o altro strumento di verbalizzazione integrale e quelli in cui tale valutazione non viene effettuata, laddove viceversa l'assunzione di una testimonianza, a prescindere dalla complessita' e dal tipo di processo, e' sempre meritevole di strumentazione che ne consenta la riproduzione piu' rapida e fedele possibile nell'interesse delle parti e della giustizia, qualunque sia l'organo giudicante quanto alla competenza. Oltre a cio', va evidenziato che le indicazioni concettuali normative appaiono prive di tassativita' e di determinatezza, risolvendosi in un mero arbitrio circa l'utilizzo della forma riassuntiva, laddove andrebbe precisato dalla norma che tale facolta' da parte del giudice puo' essere esercitata ad esclusione della verbalizzazione delle testimonianze, da assumere sempre con stenotipia o fonoregistrazione e trascrizione, e limitata alle ordinanze endoprocessuali. b) Il diritto di difesa e giusto processo (articolo 24 e 111 Costituzione). Si risolve in un vulnus per il diritto di difesa e al giusto processo di imputati e parti civili e altre parti eventuali ma processuali, il disposto di cui al terzo comma dell'art. 32 che prevede che la prova testimoniale venga raccolta con modalita' (il verbale in forma riassuntiva) che non ne consente una fedele riproduzione dovendo necessariamente passare attraverso il filtro del giudice che ne sintetizza i concetti, e laddove anche l'uso della terminologia - genuinamente utilizzata dal teste nella sua esposizione orale ed immediata (principi che peraltro sono sottesi al processo penale) - puo' consentire alle partii e al giudice di trarre valutazioni e conclusioni. D'altra parte anche in procedimenti non complessi sotto il profilo dei reati, ma complessi per il numero e la qualita' dei testi, la verbalizzazione fedele e rapida del mezzo stenotipico o della fonoregistrazione appare necessaria per la migliore comprensione dei fatti narrati dai testi a fondamento del diritto di difesa delle parti, e pertanto tale esigenza, che rappresenta l'in se' della giurisdizione, non puo' essere piegata e compressa per nessuna esigenza diversa da quella della giustizia e del diritto di difesa, specie avuto riguardo alla disciplina che dal 111 Costituzione e' stata consacrata attraverso una forma di genesi della prova in contraddittorio e nella fase del dibattimento. A ben vedere, infatti, ogni forma riproduttiva incompleta degli atti del processo quand'anche esso sia di contenuto semplice, non garantisce appieno il rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova, in quanto non assicura la genuina e perfetta corrispondenza della documentazione agli atti che essa ritrae - ricordiamo che il processo penale non e' solo ex actis ma anche ex verbis. Ed avendo il Legislatore optato per un rito ad alto standard di garanzie, quali quelle connesse alla formazione della prova in contraddittorio innanzi al giudice terzo ed imparziale, ed essendo tali garanzie complesse e costose nel momento in cui vanno attualizzate, le norme processuali - quali quelle qui censurate - non possono prevedere forme di verbalizzazione, retaggio del vecchio rito inquisitorio, laddove il teste si riportava a quanto dichiarato in istruttoria, consentendo cosi' una facile sintesi al cancelliere e al giudice, soprattutto quando cio' avvenga anche per motivi di bilancio o per carenza normativa. Ed in questo procedimento emerge vieppiu' nettamente il disvalore della carenza normativa atteso il tipo di processo e la imputazione (deposizioni di verbalizzanti e dinamica del sinistro, deposizione conducente autoveicolo) - reato di cui all'art. 590 commi 1, 2, e 3, - che prevede una serie di attivita' dibattimentali con piu' testimonianze e con esame e controesame di diversi soggetti. c) Buon andamento della p.a. e ragionevole durata del processo (articoli 97 e 111 Costituzione). La predetta norma processuale si risolve in un vulnus per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia e per la durata del processo nei termini di ragionevolezza di cui al rinnovato art. 111, entrambi interessi e funzioni fondamentali dello Stato-ordinamento e dello Stato-comunita'. Va infatti evidenziato che la raccolta fedele e genuina delle testimonianze orali, valore assoluto che prescinde dalla valutazione di complessita' del processo, va effettuato anche in tempi reali e senza dilazioni temporali, dilazioni che si realizzerebbero senz'altro laddove il giudice dovesse procedere ad interrompere continuamente il teste per dettare all'assistente di udienza il contenuto segmentato delle dichiarazioni rese (a prescindere dai contenziosi che la sintesi del giudice puo' provocare nelle parti, con altro tempo da impiegare nella sedazione dei contrasti), in tal modo consentendo lo svolgimento di pochissimi procedimenti nell'arco della giornata a fronte del numero elevato che viene pero' speditamente trattato con i mezzi di riproduzione meccanica, che evita sprechi e lungaggini impedendo interventi di terzi. Pertanto, ritenuta rilevante la questione sollevata dal difensore nel presente procedimento in quanto questo giudice ritiene di non poter utilizzare quale parametro per la risoluzione della controversia la norma «impugnata» cui questo giudicante e' vincolato - essendo l'unica applicabile - vieppiu' rilevante per carenza di normativa al riguardo, invero, nel d.lgs. n. 274/2000 non e' previsione di utilizzo diverso per raccogliere le testimonianze che quello della verbalizzazione manuale - e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' in ordine alla predetta norma nella parte in cui prevede la verbalizzazione di regola con la forma riassuntiva delle prove testimoniali - cosi' elidendo la possibilita' di scelta da parte dell'organo giudicante se adottare o meno il mezzo meccanico di registrazione e/o riproduzione delle testimonianze nel dibattimento anche se qui si apre un altro problema: quale sia il criterio in base al quale un giudice ordinario puo' stabilire la gravita' di un processo di qualunque grado e complessita' che possa escludere la fonoregistrazione e/o il servizio di stenotipia cosi' attribuendo al medesimo giudice un potere discrezionale decisivo nella scelta, appare necessario che la Consulta si esprima.