IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
il  15  settembre  2004,  n. 357/2004 R.G., promossa da Grenno Katia,
residente  in  Cairo  Montenotte,  rappresentata  e  difesa dall'avv.
Sandra  Chiarlone  e  domiciliata  presso  il  suo  studio  in  Cairo
Montenotte  corso  Italia  n. 16/4, per delega a margine del ricorso;
ricorrente  contro  comune di Cairo Montenotte in persona del Sindaco
pro  tempore  e  con  sede  in  Cairo Montenotte, corso Italia n. 45,
comparso  avente  oggetto:  opposizione ad accertamento di violazione
n. AV/1883  del  20  agosto  2004  all'art.  142, comma 8 del C.d.S.,
rilevata in data 20 agosto 2004 e notificata all'opponente in data 27
agosto 2004.
    Esaminati gli atti, si rileva:
        che  e' stata rilevata, a carico del conducente l'autovettura
targata BA 553 KY la violazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.S;
        che la contestazione della violazione non e' stata effettuata
all'atto del rilevamento;
        che  il  verbale di accertamento e' stato notificato ai sensi
dell'art.  200  C.d.S.  alla  proprietaria dell'autovettura in quanto
obbligata in solido con l'autore della violazione;
        la  violazione  del  comma 80  dell'art. 142 C.d.S. comporta,
oltre  alla  sanzione  pecuniaria,  la  decurtazione  di  punti 2 dal
punteggio attribuito alla patente di guida ai sensi dell'art. 126-bis
stesso codice;
        che   il   proprietario   del   veicolo  per  esimersi  dalla
decurtazione  dei punti deve comunicare le generalita' del conducente
al momento della rilevazione.
    All'udienza  del  1°  dicembre 2004, alla presenza di entrambe le
parti,  la  ricorrente  insisteva  sulle  ragioni  del  ricorso ed in
particolare    sulla    sollevata    questione    di   illegittimita'
costituzionale.
    Ritiene  questo giudice che la questione proposta sia rilevante e
non  manifestamente  infondata. Sotto il primo profilo si osserva che
se  la  norma  di  cui  all'art. 126-bis  del C.d.S. fosse conforme a
Costituzione, si dovrebbe applicare, in caso di esito sfavorevole per
l'opponente,  la  sanzione  della  decurtazione  di 2 punti dalla sua
patente  di  guida, mentre nel caso contrario, pur con il rigetto del
ricorso  dovrebbe  provvedere  solamente  al pagamento della sanzione
pecuniaria.
    Sotto   il   secondo   profilo  si  ritiene  di  far  proprie  le
osservazioni della parte opponente che si concretizzano come segue:
        con  riferimento  alla violazione dell'art. 3 Cost. si rileva
come  la  sanzione  della  decurtazione dei punti al proprietario del
veicolo si presenta quale sanzione intermittente ed eventuale poiche'
si  applica  solo se quest'ultimo e' munito di patente e non colpisce
il  proprietario  in  quanto tale, ma solo se non comunica all'organo
accertatore  i  dati  dell'effettivo conducente. Da cio' scaturiscono
elementi di eventuale disparita' di trattamento tra cittadini.
        con  riferimento  all'art. 24  Cost.  occorre considerare che
l'obbligo  di  denuncia  non  puo'  essere esteso a tutti i cittadini
almeno  allorquando  i medesimi devono rispondere di alcunche' in via
personale.  La  lesione  del  diritto di difesa consiste appunto, nel
caso   in   cui  il  conducente  non  identificato  coincida  con  il
proprietario,   nel   fatto  che  un  cittadino  deve  rinunciare  al
sacrosanto diritto al silenzio;
        con  riferimento,  infine,  all'art. 27 Cost. osserva come il
principio  della personalita' della responsabilita', sia pure sancito
in  materia  penale,  deve essere esteso a tutte le violazioni per le
quali sono previste sanzioni che colpiscono la persona.
    D'altro  canto  la  solidarieta'  passiva  e' trattata dal C.d.S.
esclusivamente  per  quanto  concerne  le  pene pecuniarie per cui si
rileva,  altresi',  contrasto  tra diverse statuizioni nella medesima
fonte  normativa  da cui deriva un elemento di irragionevolezza nella
norma recentemente introdotta nel C.d.S.