IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta il 15 settembre 2004, n. 357/2004 R.G., promossa da Grenno Katia, residente in Cairo Montenotte, rappresentata e difesa dall'avv. Sandra Chiarlone e domiciliata presso il suo studio in Cairo Montenotte corso Italia n. 16/4, per delega a margine del ricorso; ricorrente contro comune di Cairo Montenotte in persona del Sindaco pro tempore e con sede in Cairo Montenotte, corso Italia n. 45, comparso avente oggetto: opposizione ad accertamento di violazione n. AV/1883 del 20 agosto 2004 all'art. 142, comma 8 del C.d.S., rilevata in data 20 agosto 2004 e notificata all'opponente in data 27 agosto 2004. Esaminati gli atti, si rileva: che e' stata rilevata, a carico del conducente l'autovettura targata BA 553 KY la violazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.S; che la contestazione della violazione non e' stata effettuata all'atto del rilevamento; che il verbale di accertamento e' stato notificato ai sensi dell'art. 200 C.d.S. alla proprietaria dell'autovettura in quanto obbligata in solido con l'autore della violazione; la violazione del comma 80 dell'art. 142 C.d.S. comporta, oltre alla sanzione pecuniaria, la decurtazione di punti 2 dal punteggio attribuito alla patente di guida ai sensi dell'art. 126-bis stesso codice; che il proprietario del veicolo per esimersi dalla decurtazione dei punti deve comunicare le generalita' del conducente al momento della rilevazione. All'udienza del 1° dicembre 2004, alla presenza di entrambe le parti, la ricorrente insisteva sulle ragioni del ricorso ed in particolare sulla sollevata questione di illegittimita' costituzionale. Ritiene questo giudice che la questione proposta sia rilevante e non manifestamente infondata. Sotto il primo profilo si osserva che se la norma di cui all'art. 126-bis del C.d.S. fosse conforme a Costituzione, si dovrebbe applicare, in caso di esito sfavorevole per l'opponente, la sanzione della decurtazione di 2 punti dalla sua patente di guida, mentre nel caso contrario, pur con il rigetto del ricorso dovrebbe provvedere solamente al pagamento della sanzione pecuniaria. Sotto il secondo profilo si ritiene di far proprie le osservazioni della parte opponente che si concretizzano come segue: con riferimento alla violazione dell'art. 3 Cost. si rileva come la sanzione della decurtazione dei punti al proprietario del veicolo si presenta quale sanzione intermittente ed eventuale poiche' si applica solo se quest'ultimo e' munito di patente e non colpisce il proprietario in quanto tale, ma solo se non comunica all'organo accertatore i dati dell'effettivo conducente. Da cio' scaturiscono elementi di eventuale disparita' di trattamento tra cittadini. con riferimento all'art. 24 Cost. occorre considerare che l'obbligo di denuncia non puo' essere esteso a tutti i cittadini almeno allorquando i medesimi devono rispondere di alcunche' in via personale. La lesione del diritto di difesa consiste appunto, nel caso in cui il conducente non identificato coincida con il proprietario, nel fatto che un cittadino deve rinunciare al sacrosanto diritto al silenzio; con riferimento, infine, all'art. 27 Cost. osserva come il principio della personalita' della responsabilita', sia pure sancito in materia penale, deve essere esteso a tutte le violazioni per le quali sono previste sanzioni che colpiscono la persona. D'altro canto la solidarieta' passiva e' trattata dal C.d.S. esclusivamente per quanto concerne le pene pecuniarie per cui si rileva, altresi', contrasto tra diverse statuizioni nella medesima fonte normativa da cui deriva un elemento di irragionevolezza nella norma recentemente introdotta nel C.d.S.