Ha emesso la seguente ordinanza.
    Preliminarmente  l'avv.  Maieron  solleva  eccezione  di nullita'
avverso  l'ordinanza  d.d.  3  maggio  2004  ammissiva  del prosieguo
dell'udienza  e  che  contemporaneamente  respingeva  la richiesta di
differimento per contestuale e documentato impegno processuale avanti
il Tribunale di Udine in sede penale.
    Per   l'effetto   chiede  dichiararsi  la  nullita'  della  prova
testimoniale  avvenuta  in assenza del patrono di P.O. nella medesima
udienza  del  3  maggio  2004  e  per  l'effetto  chiede  disporsi la
riapertura  dell'istruttoria  e  rinnovare  la  stessa prova ad altra
udienza.
    L'avv.  Giordan  replica  che  l'art. 420-ter  c.p.p. non prevede
rinvii  dovuti ad impedimenti di soggetti diversi dall'imputato e dal
suo  difensore  e rileva che l'udienza del 26 febbraio 2004 era stata
differita  dal  giudice  come  ragione della mancata comparizione del
teste citato su richiesta della difesa e non a causa dell'impedimento
di P.C.
    L'avv.   Maieron   rileva   che   da   un   lato  il  riferimento
all'art. 420-ter  e'  in  conferente  in  quanto  trattasi di udienza
preliminare,  inoltre  la  P.C.  era stata ammessa al controesame dei
testi ammessi e tale mezzo di prova non e' stato possibile effettuare
causa impedimento documentato dal patrono di P.C.
    Nel  caso  in  cui  sia  ritenuto  da  questo giudice applicabile
l'art. 420-ter  c.p.p.  anche  alla  fase  dibattimentale  innanzi al
g.d.p.  si  solleva  l'eccezione  di incostituzionalita' della stessa
norma  nella  parte  in  cui violando basilari e fondamentali diritti
processuali, non contempla l'impedimento dell'assenza documentato del
patrono  della  P.C.  quale  motivo di differimento del processo, con
cio'  violando  i  principi  costituzionali  di  cui all'art. 3 della
Costituzione,  art. 24  della  Costituzione,  commi  primo e secondo,
commi  primo,  secondo,  terzo,  quarto e quinto, dell'art. 111 della
Costituzione   e   chiede   che  il  giudice  emani  i  provvedimenti
conseguenti.
    L'avv.  Giordan  replica  che  l'art. 420-ter  c.p.p. e' norma di
garanzia  per  l'imputato  e  per il suo difensore che si applica nel
corso dell'intero procedimento penale davanti a qualsiasi giudice.
    Sulla  sollevata  questione  di incostituzionalita' rileva che la
P.C., pur costituita, non e' parte necessaria nel processo penale che
si  svolge  al  fine di tutelare l'interesse pubblico della punizione
del  colpevole  di  un  reato  e  non per garantire il riconoscimento
civile della P.O. Cio' giustifica la diversita' di trattamento tra le
parti  considerato  che  la  P.O.  puo' sempre o comunque tutelare le
proprie ragioni nel procedimento civile.
    Il P.M. si rimette.
    Viste  le  eccezioni e repliche sollevate dal difensore di P.C. e
dal difensore dell'imputato;
    Visto  l'art. 420-ter  c.p.p.  e verificato altresi' che l'art. 2
del d.l. n. 274/2000, comma 1, lett. a) ne esclude l'applicazione nel
procedimento  davanti  al  g.d.p.,  dovendosi  pertanto  evincere una
disparita'  possibile  di  trattamento che a questo punto investe non
tanto  e solamente la questione di un possibile diverso trattamento a
garanzia   della  parte  imputato  rispetto  al  processo  avanti  al
Tribunale;  pertanto  visti  gli artt. 2 della Costituzione, 24 della
Costituzione  commi  primo  e  secondo,  nonche' 111, commi secondo e
quarto  e  considerata  la  rilevanza e la non manifesta infondatezza
delle  questioni  di  incostituzionalita'  sollevata  dalla difesa di
P.C.,  nonche'  il  piu'  ampio  ambito  della  differenza  dei  riti
processuali, da questo giudice.