IL TRIBUNALE Nelle cause civili riunite iscritte al n. 1592 e 1946 anno 2004 vertenti tra Bertocchi Luciano, Rossi Maurizio, Valentini Valerio, Lorenzelli Stefano, Lanzarotti Armando, Forte Joseph Leo, Bissoli Paolo, Bassi Mario ricorrenti (avv. Giuseppe Tramonti), e Bertocchi Marino, convenuto (avv. Giovanni Montana), e Covellini Clara, Ribolla Giancarlo, Rubini Monica, intervenuti (avv. Giovanni Montana); Ha pronunciato la seguente ordinanza. Ritenuto in primo luogo, che la questione di costituzionalita' dell'art. 60, comma 1, n. 10, d.lgs. n. 267/2000 sollevata da parte convenuta e dal p.m., sia rilevante in relazione alla decisione del caso concreto, trattandosi di norma da applicarsi ai fini della decisione; Ritenuto altresi', che detta questione sia non manifestamente infondata. E, invero, si prospetta nella specie la violazione degli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione. Infatti, la norma sopra indicata ha, quale ratio ispiratrice, quella di garantire la parcondicio dell'elettorato passivo e la genuinita' del voto, che rimarrebbe compromessa qualora venisse influenzata la volonta' degli elettori durante la campagna elettorale. Orbene, la disparita' di trattamento che viene ad essere concretata la diversita' di previsione dell'art. 60, comma 1, n. 10 e dell'art. 63, comma 1, d.lgs. citato, la' dove la prima sancisce l'ineleggibilita' del rappresentante legale e del dirigente di una S.p.A. con capitale maggioritario dell'Ente locale, mentre la seconda sancisce l'incompatibilita' dell'amministratore o dipendente con potere di rappresentanza di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza o sovvenzione da parte dell'Ente medesimo, non appare corrispondere a criteri di ragionevolezza, potendo dare origine a un trattamento difforme di fattispecie uguali, quali quella in questione e quella regolata dalla sentenza della suprema Corte di cassazione 10 dicembre 2002 n. 18128/02, cosi' in cui i soggetti interessati, per la carica rivestita e per la posizione che assumono nella compagine societaria a nell'istituto o azienda, sono in grado di influenzare in egual misura la volonta' dell'elettore e di influire, quindi negativamente sulla genuinita' del voto. Ne' puo' assumere rilevanza decisiva, ai fini dell'ineleggibilita', il tipo di societa' contemplate dall'art. 60 comma 1, n. 10, d.lgs. citato, giacche' e' innegabile l'esistenza di enti, istituti e aziende di proporzioni sicuramente maggiori di quella di una S.p.A. Neppure sembra assumere rilievo, a detto fine la partecipazione maggioritaria dell'Ente locale, tanto che la stessa suprema Corte ha ravvisato, nell'ambito della succitata sentenza, un'ipotesi di incompatibilita' per l'amministratore di una S.r.l. con capitale interamente versato dal comune. Considerato, infatti, che entrambi i soggetti contemplati dalle norme in oggetto possono esercitare in pari misura un'influenza del voto in sede di campagna elettorale, non si comprende perche' gli uni possono attendere il risultato elettorale con facolta' di esercitare il diritto di opzione, mentre gli altri debbono essere costretti, per candidarsi, a dare le dimissioni dalla carica rivestita prima ancora di conoscere il risultato e con l'evidente rischio di rimanere privi di qualsiasi occupazione in caso di insuccesso. In tale prospettiva, la necessita' di dare le dimissioni prima del risultato elettorale per rimuovere l'impedimento di cui trattasi, oltre che concretare la violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, viene a tradursi in un limite all'esercizio del diritto costituzionalmente garantito (art. 51 della Costituzione) all'eccesso alle cariche elettive; Ritenuto, quindi, che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di costituzionalita', va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio fino all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale.