IL GIUDICE DI PACE

    Ritiene   che   la   legge   di   conversione  del  decreto-legge
n. 241/2004, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione,
affida   ai  giudici  di  pace  la  convalida  dei  provvedimenti  di
espulsione  dal  territorio  nazionale  per ottemperare alle esigenze
richiamate dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 222 e n. 223
del  15  luglio  2004, in alcuni punti permane la incostituzionalita'
della legge cosiddetta Bossi-Fini.
    Al  riguardo  a questo giudice sembra che la legge di conversione
non  ha  risolto in forma definitiva ed esaustiva i problemi connessi
alla costituzionalita' della legge 30 luglio 2002, n. 189.
    Il    convincimento    di   questo   giudice   scaturisce   dalla
considerazione,  che  ogni  qualvolta  e'  in discussione lo stato di
liberta'  di  una  qualsiasi  persona  (abbia  essa  la  cittadinanza
italiana  o  si  tratti di extracomunitari), devono essere adottati i
provvedimenti previsti nel rispetto dell'art. 13 della Costituzione e
finalizzati  ad  assicurare  il  massimo  di  garanzie  necessarie ed
innanzitutto il rispetto assoluto delle leggi in vigore. In proposito
questo giudice ritiene dubbia la competenza che verrebbe riconosciuta
al  giudice  di pace ove si ritenesse che lo stesso possa convalidare
un   provvedimento   di  accompagnamento  alla  frontiera  emesso  da
un'autorita' amministrativa.
    Dubbia  e'  ancora  la  circostanza  che il giudice di pace possa
muoversi  sul  piano  penale  al  di la' delle competenze rigidamente
fissate  in  via  di  principio dal decreto legislativo del 28 agosto
2000, n. 274.
    L'art. 2,  comma  1,  lett.  b)  e  c)  di detto provvedimento ha
esplicitamente  escluso  che  possa  intervenire,  in  materie che in
qualche modo limitano la liberta' personale.
    Non  sembra, infatti, a questo giudice, che la norma di principio
sopra  richiamata  sia stata modificata o annullata dai provvedimenti
di   accompagnamento   alla   frontiera   previsti   in   materia  di
extracomunitari.
    Va,  infine rilevata la incostituzionalita' nella parte in cui e'
previsto   il   ricorso   in  Cassazione  senza  la  sospensione  del
provvedimento di accompagnamento alla frontiera.
    Ritenuto,  pertanto  rilevante e non manifestatamene infondata la
questione  di  legittimita'  costituzionale  nei termini sopraesposti
dell'art. 13  del  d.lgs.  n. 286/1998,  cosi'  come modificato dalla
legge  n. 189/2002  (cosiddetta legge Bossi-Fini) in riferimento agli
art. 2, 13 e 27 della Costituzione, nonche' la irragionevolezza della
medesima  norma in relazione all'art. 2 del d.lgs. n. 274/2000, comma
10  lett.  b)  e c), in virtu' della quale e' sottratto al giudice di
pace  la  competenza  a  pronunciarsi in materia di restrizione della
liberta'  personale  di  qualsivoglia  soggetto  sia  esso  cittadino
italiano o extracomunitario.