IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

    Premesso  che  con  richiesta  dd.  6  novembre  2003 il pubblico
ministero  chiese disporre il rinvio a giudizio di El Aich Driss e di
altri  quattro  imputati in ordine ai reati di detenzione illecita di
ingenti  quantitativi  di  sostanze  stupefacenti  del tipo cocaina e
hashish;
        all'udienza  preliminare  del  30  gennaio  2004 il difensore
dell'imputato Driss El Aich, nato a Shkirat (Marocco) il 27 settembre
1970,  residente  a  Fucecchio  (Firenze) via Dante 82/A Cane' n. 49,
sollevo'  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 117 del
d.P.R.  30  maggio  2002  n. 115  in relazione agli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione esponendo in particolare quanto segue:
          di  assistere  l'imputato  Driss  El  Aich  in  qualita' di
difensore  d'ufficio, giusta nomina notificata allo stesso in data 29
maggio 2003;
          che  il  sig.  Driss El Aich risulta agli atti come persona
irreperibile;
          che  vani  sono stati i tentativi, compiuti da esso legale,
di contattare al domicilio indicato il proprio assistito;
          che  l'art. 117  del  d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 prevede
che l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio di persona
irreperibile siano liquidati nella misura e con le modalita' previste
dagli articoli 82 e 84 del d.P.R. appena indicato;
          che  la  disposizione  suddetta  e' inserita nel titolo III
contenente norme riguardanti la «Estensione a limitati effetti, della
disciplina  del  patrocinio  a  spese  dello  Stato  prevista  per il
processo penale»; e sollevo' questione di legittimita' costituzionale
del detto art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 in relazione agli
artt. 3, 24 e 111 Cost., deducendo in particolare:
          che  l'attuale  disciplina  legislativa  costringerebbe  il
difensore  d'ufficio  di  persona  irreperibile alla anticipazione di
spese  anche  rilevanti,  come nella specie, nella quale gli atti del
procedimento   sono  raccolti  in  ben  quindici  volumi;  e  cio'  a
differenza  dei  difensori  degli altri imputati, ammessi al gratuito
patrocinio,  nei  cui confronti, ai sensi dell'art. 107 del d.P.R. 30
maggio  2002  n. 115 per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune
spese   sono  gratuite  -  quali  le  copie  degli  atti  processuali
necessarie per l'esercizio della difesa, mentre altre sono anticipate
dall'erario quali p.e. l'onorario e le spese agli avvocati (art. 107,
terzo comma, lett. f);
    Tutto   cio'  premesso  il  difensore  dell'imputato  dedusse  in
particolare che:
        1) il procedimento penale in oggetto costituisce il frutto di
attivita' di ricerca della prova di notevole spessore e complessita',
che  ha  comportato l'acquisizione di un ingente quantitativo di atti
di  indagine,  la  conoscenza  e  il  possesso,  in  copia, dei quali
costituisce  un  evidente diritto della difesa al fine di consentirle
di esplicare pienamente le proprie prerogative;
        2)   stando  ad  una  lettura  restrittiva  della  disciplina
prevista  dal  d.P.R.  30  maggio  2002,  n. 115  per  la  difesa  di
imputato/indagato  irreperibile,  il diritto di difesa - garantito ad
ognuno   indistintamente   dall'art. 24,  primo  comma  Cost.  e,  in
particolare,  ai  non  abbienti,  con appositi istituti, dallo stesso
articolo   al   suo   terzo  comma  -  risulterebbe  leso  nella  sua
effettivita'  in  quanto,  anche  in  questo  procedimento penale, il
difensore  di  persona  irreperibile  sarebbe  costretto a sopportare
anticipatamente   le   spese   processuali;  anticipazione  che  puo'
richiedere, al fine di ricorrere a taluni strumenti difensivi (quali,
ad  esempio,  una  consulenza  tecnica, un'indagine investigativa, un
numero  consistente di copie) un onere rilevante, talvolta difficile,
se  non impossibile, da sostenere, con evidenti quanto intollerabili,
oltre che irragionevoli, limitazioni dell'agire del difensore;
        3)  un simile approccio agli effetti del regime di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato - volto ad escludere, nei confronti
del  soggetto irreperibile e, ancor di piu', nei confronti del legale
che  lo  assista  di  ufficio, la possibilita' di usufruire, ai sensi
dell'art. 107,  d.P.R.  30 maggio 2002, n. 115, della gratuita' delle
spese  per  copie  di  atti  e dell'anticipazione degli oneri e delle
spese  del  procedimento  -  comporterebbe,  quindi, un'innegabile ed
evidente lesione all'effettivita' del diritto di difesa;
        4)  la  stessa  Corte costituzionale, con sentenza 1° ottobre
2003  n. 304, individua, comunque, detta lesione anche nella semplice
incertezza  sull'ammissione  al  patrocinio,  in  quanto gia' il solo
dubbio  sull'an potrebbe essere tale da precludere il ricorso a tutta
una serie di strumenti difensivi;
        5)  seguendo  questa linea ermeneutica, a maggior ragione non
pare  azzardato  sostenere  che  si  possa  parimenti  ragionare  con
riguardo  ai  tempi  della  liquidazione  ex art. 117, d.P.R. citato,
visto  che,  al  difensore, solamente all'esito del grado di giudizio
verrebbe concesso il rimborso delle spese sin li' sostenute, oltre al
pagamento degli onorari;
        6) per contro, l'effettivita' di tale diritto, che per essere
tale  deve essere piena, in ogni stato e grado del procedimento e sin
dal  suo  inizio,  e'  garantita  dal  legislatore anche alla persona
irreperibile,  stante  la  previsione  dell'art. 117, gia' piu' volte
menzionato;
        7)  in  questo  senso, quindi, una lettura costituzionalmente
orientata  della  normativa in esame dovrebbe consentire di estendere
anche  al  difensore  di ufficio di indagato/imputato irreperibile la
disciplina,  con relativi benefici, prevista dall'art. 107, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115;
        8)  a cio' si aggiunga che una lettura altrimenti restrittiva
verrebbe   ad  ingiustamente  equiparare,  in  quanto  contenute  nel
medesimo    titolo,    due    situazioni    del   tutto   differenti:
l'impossibilita'   di   presentare  istanza  da  parte  del  soggetto
irreperibile (in quanto, come tale, non a conoscenza della pendenza a
suo  carico  di  procedimento  penale)  e del suo difensore (come nel
nostro  caso)  e  l'inerzia del soggetto difeso d'ufficio che, edotto
della  possibilita'  di  essere  ammesso  al patrocinio a spese dello
Stato  ai sensi dell'art. 103, lo richieda, ottenendolo, solamente in
un  momento  successivo,  una  volta richiestogli il pagamento (degli
onorari e) delle spese sostenute dal proprio legale per la sua difesa
(art. 116, secondo comma);
        9)  in  questo  senso,  allora,  se  limitato effetto ci deve
essere  (cosi'  si esprime il titolo III, della parte III, del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115), esso dovrebbe anzitutto riguardare non tanto
chi,  impossibilitato,  non presenti l'istanza, ma chi, pur informato
dei benefici, coscientemente se ne sia disinteressato, almeno fino al
momento di pagare il proprio legale;
        10)  che,  nel corso di questo stesso procedimento, il G.i.p.
di  Modena  aveva  accolto  analoga  istanza  presentata  dal  legale
d'ufficio  di altro indagato e che il sottoscritto legale e' iscritto
negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato;
        11)  che un'istanza presentata in questa fase da difensore di
ufficio  di persona irreperibile non deve comunque essere considerata
inammissibile ovvero improcedibile, atteso che, nell'incertezza della
disciplina, anche come emergente dall'art. 32 disp. att. c.p.p., pare
opportuno che il difensore di indagato/imputato irreperibile presenti
richiesta  al  fine  di  ottenere  la  liquidazione (sic, Marconi M.,
«Patrocinio  a  spese  dello  Stato  e  difesa  di ufficio nel giusto
processo», Milano, 2003, p. 77).
    In   merito   alla   dubbia  costituzionalita'  dell'art. 117  il
difensore  dell'imputato  El  Aich  Driss dedusse che la normativa in
esame,  anche  per i motivi sin qui esposti, sia in contrasto con gli
articoli 3 e 24 della Costituzione.
    In  particolare il contrasto con l'art. 3 si riscontra poiche' la
disposizione,  irragionevolmente,  darebbe luogo ad una disparita' di
trattamento,  qualora  gli assistiti versino in una condizione di non
abbienza,  tra  il  difensore  d'ufficio di persona irreperibile e il
difensore  d'ufficio  di  persona  reperibile;  solo  questo  ultimo,
infatti,  verrebbe  a  godere del piu' ampio regime della gratuita' e
dell'anticipazione delle spese, differendo la sua posizione, rispetto
all'ammesso  al  solo  rimborso  e liquidazione, esclusivamente sulla
base  di  una  situazione  di  fatto,  quale  e' la reperibilita' del
proprio  assistito,  che  dovrebbe  essere irrilevante, visti i fini,
sopra  evidenziati,  della  legge  in  esame;  con l'art. 24 Cost. in
quanto  il  diritto  di difesa, garantito a tutti dall'art. 24, primo
comma e, in particolare ai non abbienti, con appositi istituti, dallo
stesso   articolo   al  suo  terzo  comma,  risulta  leso  nella  sua
effettivita'  in  quanto  il  difensore della persona irreperibile e'
costretto   a   sopportare   anticipatamente  le  spese  processuali;
anticipazione  che  puo'  richiedere,  al  fine di ricorrere a taluni
strumenti  difensivi  (quali,  ad  esempio,  una  consulenza tecnica,
un'indagine  investigativa,  un numero consistente di copie) un onere
rilevante,  talvolta difficilmente sostenibile, limitativo dell'agire
del  difensore. Tale rilievo trova conferma in quanto affermato dalla
Corte  costituzionale  nella  sentenza  n. 194  del  28  aprile 1992,
secondo   la   quale   «ove  sia  riconosciuta  dall'ordinamento  una
situazione   soggettiva  azionabile  in  giudizio  od  uno  strumento
processuale  di  tutela,  il  soggetto non abbiente non puo' di fatto
esserne escluso perche' sprovvisto dei mezzi per agire e difendersi»,
dovendosi  annoverare, senza dubbio, fra tali mezzi, quelli di natura
finanziaria.
    L'anticipazione  delle  spese  al  difensore d'ufficio di persona
irreperibile non comporterebbe, fra l'altro, un aumento degli oneri a
carico  dello Stato, problema di cui si e' piu' volte fatta carico la
Corte  costituzionale,  bilanciando tale esigenza con il principio di
ragionevolezza,  attraverso  diverse pronunce di rigetto (Corte cost.
n. 139/2002;    n. 79/2001,    n. 394/2000),    aventi   ad   oggetto
l'ampliamento dell'ambito del patrocinio statale.
    Si   puo'   anzi   sostenere  che  vi  possa  essere,  ammettendo
l'anticipazione  e la gratuita' delle spese, anche una diminuzione di
tali  oneri  qualora  vengano utilizzati servizi resi direttamente da
uffici  pubblici  invece  di servizi forniti da privati (si pensi, ad
esempio, alle fotocopie di atti processuali).
    Con  l'art. 111  Cost.:  le  argomentazioni  sin qui esposte - in
particolare,  con  riferimento  alla impossibilita', di fatto, per la
difesa,  soprattutto  in  procedimenti penali, quali quello in esame,
particolarmente complessi e «corposi», di accedere ai necessari mezzi
per  approntare  una  difesa  tecnicamente adeguata - valgono anche a
sostenere  l'incostituzionalita'  della  normativa  in  esame pure se
rapportata a quanto previsto dall'art. 111 della Costituzione:
        questo,  in  specie  laddove  e'  previsto che il processo si
svolga «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita»
        dove  si  statuisce che la difesa debba disporre del «tempo e
delle  condizioni necessari per preparare la sua difesa», essendo del
tutto  evidente come cio' non avvenga nel nostro caso, con una difesa
che si trova forzatamente ed aprioristicamente ad operare «dimezzata»
e priva degli strumenti adeguati per esplicare il proprio mandato.
    Alla  luce  di quanto sin qui esposto, il difensore dell'imputato
El  Aich  Driss sollevo' la questione di legittimita' costituzionale,
per  contrasto  con  gli  artt. 3,  24  e 111 Cost., della disciplina
prevista  dall'art. 117  d.P.R.  30  maggio  2002 n. 115, laddove non
estende  gli effetti di cui all'art. 107 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
anche,  come  qui  richiesto,  al  difensore  di  ufficio  di persona
irreperibile;   che   si   tratti   di   questione  rilevante  e  non
manifestamente inammissibile o infondata.
    Ritenuto  che  il  presente  giudizio  non  puo'  essere definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale  sopra  prospettata, avendo il difensore dell'imputato
El  Aich  Driss chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato  per  conto del proprio assistito, e non potendo questo giudice
accogliere  la  detta  istanza,  in  quanto  l'art. 117 del d.P.R. 30
maggio   2002  n. 115  prevede  soltanto,  in  favore  dell'imputato,
l'estensione,  a  limitati effetti, della disciplina del patrocinio a
spese  dello  Stato  prevista  per  il  processo  penale, e non anche
l'ammissione  al  detto patrocinio; con la gravosa conseguenza che al
difensore  dell'imputato  irreperibile vengono liquidati l'onorario e
le  spese del procedimento da esso anticipati, soltanto a conclusione
del   procedimento,   mentre  il  difensore  di  imputato  reperibile
usufruisce   per   contro   gratuitamente   delle  copie  degli  atti
processuali  necessarie per l'esercizio del diritto di difesa, e allo
stesso  vengono  anticipate  dall'erario  anche l'onorario e le altre
spese - non gratuite - da quest'ultimo sostenute;
    Ritenuto  che  la  questione  sollevata  non  sia  manifestamente
infondata,  ma  anzi si appalesa fondata, in quanto non si giustifica
il diverso e peggiore trattamento dell'imputato irreperibile rispetto
all'imputato  reperibile,  atteso  che l'irreperibilita', considerata
dall'art. 159  c.p.p.,  ha natura processuale, e si verifica tutte le
volte  in  cui  l'autorita'  procedente, dopo avere eseguito le nuove
ricerche,  non  sia  pervenuta  alla individuazione della residenza o
della  dimora  effettiva dell'imputato; impossibilita' che quindi non
puo'  imputarsi tout court all'imputato, o ad una volonta' subdola di
lui,  ragion  per  cui  non  si  giustifica  il  trattamento in peius
previsto dall'art. 117 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nei confronti del
detto imputato irreperibile rispetto all'imputato reperibile.