ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 2, e
28,  comma 2, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32
(Testo  unico  della  normativa  della  Regione Toscana in materia di
educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e
lavoro),  promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri,  notificato il 4 ottobre 2002, depositato in Cancelleria il
14 successivo ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2002.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'8 febbraio  2005  il  giudice
relatore Annibale Marini;
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato Glauco Nori per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avv. Mario Loria per la Regione Toscana.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con ricorso notificato il 4 ottobre 2002 il Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dalla Avvocatura
generale  dello Stato, ha sollevato in via principale, in riferimento
all'art. 117,   commi  secondo,  lettere m)  e  n),  e  terzo,  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4,
comma 2,  e  28, comma 2, della legge della Regione Toscana 26 luglio
2002,  n. 32  (Testo  unico  della normativa della Regione Toscana in
materia   di   educazione,   istruzione,   orientamento,   formazione
professionale e lavoro).
    Il  ricorrente,  premessa  la  natura innovativa, e non meramente
compilativa,  del  testo  unico n. 32 del 2002 e dopo avere osservato
che   esso  e'  intervenuto  prima  della  elaborazione  della  nuova
normativa  nazionale  in  materiadi  politica dell'istruzione, rileva
che,  secondo la giurisprudenza costituzionale, la determinazione dei
livelli  essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali  e' competenza statale, idonea ad investire tutte le materie,
rispetto alle quali il legislatore deve porre le norme per assicurare
a   tutti,   su  tutto  il  territorio  nazionale,  il  godimento  di
prestazioni  garantite,  senza  limiti e condizionamenti da parte del
legislatore regionale.
    Rientrando fra tali diritti quello all'istruzione, determinarne i
livelli  essenziali, attraverso la fissazione di standard strutturali
e   qualitativi,   spetterebbe   quindi,   in   via  esclusiva,  alla
legislazione nazionale.
    Viceversa,  la  legge  impugnata  della  Regione Toscana, che pur
riconosce  formalmente detta competenza statale, all'art. 4, comma 2,
la  viola,  demandando ad un regolamento la fissazione degli standard
ai  quali  si  dovranno  attenere  i  servizi  educativi per la prima
infanzia.
    Non   varrebbe   obiettare   -  secondo  l'Avvocatura  -  che  il
legislatore  statale  rimarrebbe pur sempre libero di fissare livelli
essenziali  piu'  bassi  di  quelli  individuati  dalla singola legge
regionale,  essendo  pacifica  la  possibilita'  per  le  Regioni  di
stabilire soglie di maggior tutela.
    Essendo  ancora  all'esame del legislatore statale (alla data del
ricorso)  la  delega  al  Governo  per  la  definizione  dei  livelli
essenziali   delle   prestazioni   in   materia   di  istruzione,  ne
discenderebbe  nelle  more  -  ad avviso sempre dell'Avvocatura - una
inammissibile   coesistenza   di  discipline  diverse,  senza  alcuna
possibilita' di coordinamento tra Regione e Regione.
    La  illegittimita' della disposizione emergerebbe anche dal fatto
che  il  legislatore  regionale  ha  rimesso il potere di fissare gli
standard  in  questione ad un regolamento, senza fissare i criteri ai
quali questo dovra' attenersi e prevedendone l'emanazione nel termine
di  120  giorni  dalla entrata in vigore del testo unico, in tal modo
dimostrando  la volonta' di non tenere conto della emananda normativa
statale, che non potrebbe certamente entrare in vigore entro il detto
termine.
    Riguardo,   poi,   all'art. 28,  comma 2,  della  medesima  legge
regionale,  la  parte  ricorrente  rileva che detta disposizione, pur
enunciando  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle prestazioni
previsti    dall'art. 117,    secondo    comma,   lettera m),   della
Costituzione,   nel   disciplinare   la  funzione  di  impulso  e  di
regolazione   del   sistema   allargato  dell'offerta  integrata  fra
istruzione,  educazione  e  formazione, attribuisce alla Regione, tra
l'altro, la definizione degli standard qualitativi, delle linee guida
di  valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati della
funzione, da ritenersi riservata invece al legislatore statale.
    Entrambe  le norme sarebbero altresi' in contrasto con il secondo
comma,  lettera n), dell'art. 117 della Costituzione, che attribuisce
alla  legislazione  statale le norme generali sull'istruzione, stante
la  necessita'  di  una  disciplina  uniforme  su tutto il territorio
nazionale,   in   materia,   anche   per   quanto  non  attiene  alla
determinazione di livelli minimi.
    La  possibile  coesistenza di discipline regionali non coordinate
ed  ispirate  a  principi  tra  loro  non compatibili, determinerebbe
infatti   il   rischio  del  fallimento  dell'effetto  pianificatorio
connesso alla emanazione del nuovo piano sulla pubblica istruzione.
    Le  norme  impugnate sarebbero infine illegittime - ad avviso del
Governo  -  anche  in  riferimento al terzo comma dell'art. 117 della
Costituzione.
    Poiche'   la   materia  dell'istruzione  rientra  nella  potesta'
legislativa  concorrente  delle  Regioni, queste debbono rispettare i
principi  fondamentali,  riservati alla legislazione dello Stato, che
non potrebbero che rinvenirsi nelle norme generali sull'istruzione.
    Ed  in  un  momento  in  cui  tali  norme generali sono in via di
elaborazione,  dovrebbe  escludersi,  gia'  in linea di principio, la
possibilita'  per  le Regioni di intervenire con la loro legislazione
concorrente.
    2. - Si e' costituita in giudizio la Regione Toscana, limitandosi
a concludere per l'inammissibilita' o, comunque, l'infondatezza della
questione sollevata.
    3.  -  In  una  memoria  depositata  nell'imminenza  dell'udienza
pubblica,  la parte ricorrente rileva che, nelle more, e' intervenuta
la  legge  n. 53 del 2003, che delega al Governo la definizione delle
norme  generali in materia di istruzione e di definizione dei livelli
essenziali  delle connesse prestazioni, e che, in attuazione di essa,
e' stato emanato il decreto legislativo n. 59 del 2004, relativo alla
scuola per l'infanzia ed al primo ciclo di istruzione, nel quale sono
fissati  i  livelli essenziali, gli standard qualitativi ed i criteri
di valutazione.
    Ribadisce   il  Governo  che,  ove  anche  si  ritenesse  che  le
disposizioni    impugnate    riguardino   materie   di   legislazione
concorrente,  la  Regione non poteva intervenire prima che, con legge
dello  Stato,  ne  fossero  definiti  i principi generali, in quanto,
diversamente,  non si avrebbe un sistema educativo nazionale, sia pur
articolato  nelle  varie  Regioni, ma tanti distinti sistemi fra loro
non coordinati.
    4.   -  Anche  la  Regione  Toscana  ha  depositato  una  memoria
illustrativa, nella quale in primo luogo rileva che entrambe le norme
impugnate  sono sostanzialmente analoghe a norme regionali previgenti
e  ricorda  come,  secondo  la giurisprudenza costituzionale, non sia
sostenibile   che   una   competenza  gia'  attribuita  alle  Regioni
anteriormente  alla riforma del Titolo V della Costituzione sia stata
loro sottratta per effetto della riforma stessa.
    Quanto  al  merito  del ricorso, la Regione Toscana assume che le
norme  impugnate, pur riguardando diritti fondamentali della persona,
non  sarebbero  tuttavia riconducibili alle competenze statali di cui
all'art. 117,  secondo comma, lettere m) e n), della Costituzione, in
quanto  esse,  da  un  lato,  non  determinerebbero affatto i livelli
minimi   delle   prestazioni,   limitandosi  a  disciplinare  aspetti
tecnico-strutturali  ovvero  funzionali  dei  servizi ed a dettare le
metodologie  per  la  valutazione della loro qualita', e, dall'altro,
non  avrebbero sicuramente la funzione - propria delle norme generali
-  di  individuare  linee  essenziali e caratterizzanti il sistema di
istruzione e formazione.
    L'infondatezza    delle    censure    sarebbe,   d'altro   canto,
ulteriormente confermata - ad avviso della Regione - dal fatto che le
disposizioni  impugnate  non  sarebbero  in  contrasto con alcuno dei
principi  dettati  dal  legislatore  delegante  nella legge n. 53 del
2003,  ne'  con  il  contenuto dei due decreti legislativi emanati in
attuazione di questa.
    Inammissibile,  per  la  sua  genericita',  e  comunque anch'essa
infondata,  sarebbe,  infine,  la  censura  riferita  al  terzo comma
dell'art. 117 della Costituzione.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in
riferimento  all'art. 117,  commi  secondo, lettere m) e n), e terzo,
della  Costituzione, questione di legittimita' costituzionale, in via
principale,  degli artt. 4, comma 2, e 28, comma 2, della legge della
Regione  Toscana 26 luglio  2002,  n. 32 (Testo unico della normativa
della   Regione   Toscana   in  materia  di  educazione,  istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro).
    Le  norme  impugnate - ad avviso del Governo - sarebbero invasive
della  competenza  esclusiva dello Stato riguardo alla determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e  sociali  ed  alla  materia  delle norme generali sull'istruzione e
comunque  -  anche a ritenerle espressione della competenza regionale
concorrente  in  materia  di  istruzione  -  sarebbero illegittime in
quanto emanate in difetto di previa fissazione, da parte dello Stato,
dei principi generali.
    2. - L'art. 4 del t.u. regionale e' impugnato in base all'assunto
che  la  disciplina  degli  standard  strutturali e qualitativi degli
asili  nido,  rimessa  da  tale  norma  ad  un regolamento regionale,
spetterebbe, invece, alla competenza esclusiva dello Stato, attenendo
alla   determinazione   dei   livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti  i  diritti  civili  e  sociali  e,  comunque, alle norme
generali  sull'istruzione  (art. 117,  secondo  comma, lettere m e n,
della Costituzione).
    La  censura,  priva  peraltro  di  una  analitica motivazione, e'
destituita di fondamento.
    Va,  infatti,  ribadito  che, ricadendo la disciplina degli asili
nido  «nell'ambito  della  materia dell'istruzione (...), nonche' per
alcuni  profili  nella materia della tutela del lavoro» e, quindi, in
materie  comunque  attribuite  alla  potesta' legislativa concorrente
delle   Regioni   ai   sensi   dell'art. 117,   terzo   comma,  della
Costituzione,  risulta  impossibile «negare la competenza legislativa
delle  singole  Regioni,  in  particolare  per  la  individuazione di
criteri  per  la gestione e l'organizzazione degli asili, seppure nel
rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale»
(sentenza n. 370 del 2003).
    La  tesi  che  gli standard strutturali e qualitativi di cui alla
norma  impugnata si identificherebbero con i livelli essenziali delle
prestazioni e, quindi, rientrerebbero nella competenza trasversale ed
esclusiva   dello   Stato  ai  sensi  dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera m),  della  Costituzione, non puo' essere condivisa in quanto
la  norma  censurata  non  determina  alcun  livello  di prestazione,
limitandosi  ad  incidere sull'assetto organizzativo e gestorio degli
asili  nido  che,  come  si e' detto, risulta demandato alla potesta'
legislativa delle Regioni.
    Sotto  un  diverso  profilo,  la  individuazione  degli  standard
strutturali   e   qualitativi   non   puo'   neppure,  evidentemente,
ricomprendersi nelle norme generali sull'istruzione e cioe' in quella
disciplina   caratterizzante  l'ordinamento  dell'istruzione  e  che,
dunque,  presenta  un contenuto essenzialmente diverso da quello lato
sensu  organizzativo  nel  quale  si  svolge  la potesta' legislativa
regionale.
    3.  -  Anche  la censura relativa all'art. 28 del t.u. regionale,
incentrata  esclusivamente  sul richiamo all'art. 117, secondo comma,
lettere m) e n), e' infondata.
    Al  riguardo,  e' possibile osservare che la norma impugnata deve
essere  interpretata  alla  luce di quanto in essa affermato circa il
rispetto della competenza statale in tema di livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
    Sicche',  anche  sotto  tale  aspetto,  oltre  che  per la natura
essenzialmente  organizzativa  della  disciplina  -  resa  palese, ad
esempio, dal riferimento agli «ambiti territoriali», ai «requisiti di
accesso» (limitati, s'intende, al piano organizzativo), al calendario
scolastico  etc.  -  va  affermata  la  competenza  in  materia della
legislazione regionale.
    4.   -   Priva   di   fondamento,   a  prescindere  dalla  dubbia
ammissibilita'  della  censura sotto il profilo della sua conformita'
alla delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri, e', infine,
la  denuncia di incostituzionalita' delle norme impugnate prospettata
ai  sensi  del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione e fondata
sull'assunto  che  in materia di istruzione le Regioni non potrebbero
intervenire  con  la  loro  legislazione  concorrente prima che siano
definiti  e  concretamente operanti i principi fondamentali destinati
ad orientare l'opera del legislatore regionale.
    In  contrario,  e'  sufficiente  richiamare  la giurisprudenza di
questa  Corte  secondo  cui,  specie  nella  fase  di transizione dal
vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenze, la legislazione
regionale  concorrente  dovra'  svolgersi  nel  rispetto dei principi
fondamentali   comunque  risultanti  dalla  legislazione  statale  in
vigore,   senza  che  l'assenza  di  nuovi  principi  possa  o  debba
comportare  la  paralisi  dell'attivita'  del  legislatore  regionale
(sentenze n. 353 del 2003 e n. 282 del 2002).
    Conclusivamente,  va  affermata  la  non  fondatezza  dei singoli
motivi di impugnazione dedotti col ricorso.