ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4, comma 8,
della  legge  della  Regione  Lombardia  11 maggio 2001, n. 11 (Norme
sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici
indotti   da  impianti  fissi  per  le  telecomunicazioni  e  per  la
radiotelevisione),   come   sostituito   dall'articolo 3,   comma 12,
lettera a),  della  legge  della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4
(Norme  per  l'attuazione  della  programmazione  regionale  e per la
modifica  e l'integrazione di disposizioni legislative), promosso con
ordinanza  del 5 febbraio 2003 dal Tribunale amministrativo regionale
della  Lombardia  -- sezione staccata di Brescia sul ricorso proposto
dalla  Societa'  Wind  Telecomunicazioni  s.p.a.  contro il comune di
Berlingo, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale,
dell'anno 2003.
    Visti    l'atto    di    costituzione    della    Societa'   Wind
Telecomunicazioni  s.p.a.,  nonche'  gli atti di intervento della TIM
s.p.a.  -  Telecom  Italia  Mobile e del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 9 febbraio 2005 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del 5 febbraio 2003, il Tribunale
amministrativo  regionale  della  Lombardia  -  sezione  staccata  di
Brescia  ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 41, 117 e
120  della  Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale
dell'art. 4,  comma 8,  della legge della Regione Lombardia 11 maggio
2001,  n. 11  (Norme  sulla  protezione ambientale dall'esposizione a
campi   elettromagnetici   indotti   da   impianti   fissi   per   le
telecomunicazioni   e   per  la  radiotelevisione),  come  sostituito
dall'articolo 3,  comma 12,  lettera a),  della  legge  della Regione
Lombardia   6 marzo   2002,   n. 4   (Norme  per  l'attuazione  della
programmazione  regionale  e  per  la  modifica  e  l'integrazione di
disposizioni  legislative),  nella  parte  in  cui prevede il divieto
indiscriminato di installazione «di impianti per le telecomunicazioni
e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di
distanza  dal  perimetro  di proprieta' di asili, edifici scolastici,
nonche'   strutture  di  accoglienza  socio-assistenziali,  ospedali,
carceri,  oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani,
orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze»;
        che,  in  punto  di  fatto,  il  remittente  riferisce che la
Societa'  Wind  Telecomunicazioni s.p.a., titolare di una licenza per
la prestazione del servizio radiomobile pubblico, aveva comunicato al
comune   di  Berlingo  la  necessita'  di  realizzare,  nel  relativo
territorio  comunale, una stazione radio base allo scopo di garantire
la copertura del servizio di telefonia mobile;
        che,  a  seguito  di  accertamenti  istruttori,  il comune ha
invitato  la  ricorrente  a rilocalizzare il sito per l'installazione
della  stazione  radio  base, poiche' quello originariamente proposto
ricadeva  entro  la fascia di 75 metri di distanza da locali pubblici
e,  quindi,  in  un'area  in cui, a norma dell'art. 4, comma 8, della
legge  della  Regione  Lombardia  n. 11  del  2001,  come  sostituito
dall'art. 3,   comma 12,   lettera a),   della  legge  della  Regione
Lombardia n. 4 del 2002, e', in ogni caso, vietata l'installazione di
impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione;
        che  detto  provvedimento  e'  stato impugnato dalla Societa'
Wind Telecomunicazioni s.p.a., in quanto la normativa regionale sopra
richiamata,  che  ne  costituisce  il  presupposto normativo, sarebbe
illegittima   per  violazione  degli  artt. 3,  15,  21  e  41  della
Costituzione,  nonche'  degli  artt. 117 e 120 della Costituzione, in
relazione    alle   leggi   31 luglio   1997,   n. 249   (Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo)  e 22 febbraio
2001,  n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
        che,  in  ordine  alla  rilevanza,  il remittente ritiene che
l'applicazione   nel   caso   di  specie  della  normativa  censurata
condurrebbe  al  rigetto  del  ricorso,  tenuto conto che l'impugnato
provvedimento  di  rilocalizzazione  fa  applicazione  del divieto di
installare  stazioni  radio  base  entro  il  limite  di  75 metri di
distanza  dal  perimetro  di  determinati  edifici  pubblici; talche'
l'eventuale  caducazione  del  predetto divieto previsto dall'art. 4,
comma 8,  della  legge  della  Regione Lombardia n. 11 del 2001, come
sostituito  dall'art. 3,  comma 12,  lettera a),  della  legge  della
Regione  Lombardia  n. 4  del  2002,  e delle conseguenti statuizioni
dell'impugnato   diniego  consentirebbe  l'accoglimento  dell'istanza
avanzata  dalla ricorrente, trattandosi dell'unico motivo opposto dal
comune di Berlingo, controinteressato nel giudizio a quo;
        che  il  Tribunale  amministrativo  regionale della Lombardia
aggiunge  che,  pur  essendo medio tempore entrata in vigore la legge
della   Regione   Lombardia   10   giugno 2002,  n. 12  (Differimento
dell'applicazione  di  disposizioni  in  materia  di installazione di
impianti  di  telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all'art. 3,
comma 12,  lettera  a, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4), che
ha  sospeso  la  disposizione  denunciata  fino al 1 gennaio 2003, il
predetto divieto e' rimasto fermo;
        che,   infine,   il   remittente   osserva   che  al  momento
dell'adozione  del provvedimento impugnato nel giudizio a quo non era
stato  ancora emanato il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198
(Disposizioni    volte   ad   accelerare   la   realizzazione   delle
infrastrutture    di    telecomunicazioni    strategiche    per    la
modernizzazione  e  lo  sviluppo  del Paese, a norma dell'articolo 1,
comma 2,  della  legge  21 dicembre  2001,  n. 443), che tuttavia non
potrebbe    comunque    trovare    applicazione    nei   procedimenti
amministrativi  gia' conclusi con l'adozione di provvedimenti formali
alla data della sua entrata in vigore;
        che,  in ordine alla non manifesta infondatezza, il Tribunale
amministrativo  regionale  della  Lombardia rileva che l'introduzione
del predetto divieto si porrebbe in contrasto: a) con la riserva allo
Stato  della  potesta'  legislativa  esclusiva  in  materia di tutela
dell'ambiente  e  dell'ecosistema di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera s),  della  Costituzione,  b) con i principi della competenza
legislativa  concorrente  in  materia  di  tutela della salute di cui
all'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  c)  nonche' con i
«principi fondamentali» posti dalla legge n. 36 del 2001;
        che quest'ultima normativa, la quale attribuisce alle Regioni
le funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione, non
riconoscerebbe  a  queste  ultime  il  potere  di  introdurre divieti
inderogabili e limiti di distanza da osservare indiscriminatamente in
tutto il territorio regionale, ne' autorizzerebbe le stesse Regioni a
circoscrivere detto divieto in relazione a determinate zone;
        che,   in  sostanza,  il  divieto  introdotto  dalla  Regione
Lombardia   determinerebbe   la   mancata  copertura  di  sistemi  di
telecomunicazione di aree significative di territorio, senza che cio'
trovi  fondamento  nella disciplina statale, sia con riferimento alle
modalita'  di  tutela  degli aspetti ambientali e dell'ecosistema, in
cui lo Stato gode di legislazione esclusiva, sia con riferimento alla
tutela   della   salute,   in  cui  allo  Stato  spetta  comunque  la
determinazione dei principi fondamentali;
        che,  inoltre, il divieto posto dalla disposizione denunciata
escluderebbe  la  possibilita'  di  installare stazioni radio base su
ampie  aree  del  territorio  comunale, con la conseguenza di rendere
impossibile   l'utilizzo   del  telefono  cellulare,  ormai  divenuto
strumento di comunicazione di massa per tutte le esigenze della vita,
determinando,  in  tal  modo,  una violazione di una serie di diritti
costituzionalmente  garantiti,  «quali  la liberta' di manifestazione
del  pensiero  (art. 21 Cost.), la liberta' di comunicazione (art. 15
Cost.), la liberta' di svolgimento dell'iniziativa economica (art. 41
Cost.)  per  quelle  imprese  che  utilizzano  essenzialmente la rete
telefonica cellulare per lo svolgimento della loro attivita', nonche'
l'esercizio  del  diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale  e  la liberta' di circolazione di informazioni fra regioni
(art. 120 Cost.)»;
        che   la   disposizione  denunciata  sarebbe  inoltre  lesiva
dell'art. 3  della  Costituzione,  nella parte in cui, «stante la sua
perentoria    inderogabilita'   che   non   tiene   adeguatamente   e
doverosamente    conto    delle   singole   realta'   urbanizzate   e
dell'effettivo  rischio per la salute provocato da impianti collocati
a  margine di determinate zone e non di altre» (ad esempio dei centri
residenziali   che   non   figurano   nell'elenco   riportato   nella
disposizione  denunciata),  non garantirebbe un'adeguata ponderazione
di interessi costituzionalmente rilevanti;
        che,   infine,   la   disciplina   censurata  violerebbe  gli
articoli 3  e 41 della Costituzione, con riferimento alla liberta' di
iniziativa  economica  dell'impresa  ricorrente  e alla disparita' di
trattamento   riservato   agli  impianti  delle  imprese  concorrenti
realizzati  prima  dell'entrata  in  vigore del divieto stabilito con
l'impugnato  art. 4,  comma 8,  della  legge  della Regione Lombardia
n. 11 del 2001;
        che  si  e'  costituita  la  Societa'  Wind Telecomunicazioni
s.p.a.,   chiedendo   che   la   questione  sollevata  dal  Tribunale
amministrativo  regionale  della  Lombardia venga dichiarata fondata,
con riserva di ogni ulteriore deduzione;
        che  e'  anche  intervenuta  la  TIM. s.p.a. - Telecom Italia
Mobile,   chiedendo   che   la   questione  sollevata  dal  Tribunale
amministrativo  regionale  della  Lombardia venga dichiarata fondata,
con riserva di meglio dedurre nel corso del giudizio.
    Considerato  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata  dal  Tribunale  amministrativo regionale della Lombardia -
sezione staccata di Brescia, in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 41,
117  e 120 della Costituzione, ha ad oggetto l'art. 4, comma 8, della
legge  della  Regione  Lombardia  11 maggio  2001, n. 11 (Norme sulla
protezione   ambientale  dall'esposizione  a  campi  elettromagnetici
indotti   da  impianti  fissi  per  le  telecomunicazioni  e  per  la
radiotelevisione),   come   sostituito   dall'articolo 3,   comma 12,
lettera a),  della  legge  della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4
(Norme  per  l'attuazione  della  programmazione  regionale  e per la
modifica  e  l'integrazione di disposizioni legislative), nella parte
in  cui  prevede  il  divieto  indiscriminato  di  installazione  «di
impianti  per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il
limite  inderogabile  di  75  metri  di  distanza  dal  perimetro  di
proprieta'   di  asili,  edifici  scolastici,  nonche'  strutture  di
accoglienza  socio-assistenziali,  ospedali, carceri, oratori, parchi
gioco,  case  di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture
similari, e relative pertinenze»;
        che,  successivamente  all'ordinanza  di  remissione,  questa
Corte,   con   la   sentenza   n. 331   del   2003,   ha   dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 3,  comma 12, lettera a),
della  legge  della  Regione  Lombardia  6 marzo  2002,  n. 4, che ha
sostituito  l'art. 4,  comma 8,  della  legge della Regione Lombardia
11 maggio 2001, n. 11;
        che,  alla  luce della sopravvenuta sentenza di questa Corte,
gli  atti  vanno  restituiti  al  giudice  a quo, affinche' valuti la
persistente rilevanza della questione.