ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 32-bis del
decreto  legislativo  28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento   e   transitorie  del  codice  di  procedura  penale),
introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni
in  materia  di difesa d'ufficio), trasfuso nell'art. 117 del decreto
legislativo  30 maggio  2002,  n. 113 (Testo unico delle disposizioni
legislative   in   materia   di  spese  di  giustizia)  e  riprodotto
nell'art. 117  del  d.P.R.  30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di spese di
giustizia),  promosso  con  ordinanza  del  5 maggio 2003 dalla Corte
d'appello  di  Milano  -  sezione IV penale nel procedimento penale a
carico  di  Trablesi Ahmed, iscritta al n. 580 del registro ordinanze
2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª
serie speciale, dell'anno 2004.
    Visti  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 9 febbraio 2005 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
    Ritenuto che, con ordinanza del 5 maggio 2003, la Corte d'appello
di  Milano  - sezione IV penale, in sede di liquidazione dei compensi
per  il patrocinio di un imputato svolto dal difensore di ufficio, ha
sollevato,   in   riferimento   all'art. 81,   quarto   comma,  della
Costituzione,     questione     di     legittimita'    costituzionale
dell'art. 32-bis  del  decreto  legislativo  28 luglio  1989,  n. 271
(Norme  di  attuazione,  di coordinamento e transitorie del codice di
procedura  penale), introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001,
n. 60   (Disposizioni  in  materia  di  difesa  d'ufficio),  trasfuso
nell'art. 117  del  decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo
unico   delle   disposizioni  legislative  in  materia  di  spese  di
giustizia)  e  riprodotto  nell'art. 117  del  d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia);
        che,  secondo  il  giudice  a quo, la disposizione impugnata,
estendendo  il  beneficio  del  patrocinio  a  spese  dello Stato nei
confronti  dei  difensori  di  ufficio  di  soggetti - non ammessi al
regime  del  gratuito  patrocinio  -  che  non abbiano adempiuto alle
obbligazioni  verso  il  difensore di ufficio, comporterebbe «nuove e
maggiori spese» rispetto a quelle preventivabili ai sensi della legge
30 luglio  1990,  n. 217  (Istituzione  del  patrocinio a spese dello
Stato  per  i  non  abbienti)  e  inoltre,  a  fronte di detti oneri,
difetterebbe,  nella  legge  n. 60  del  2001 e nel d.lgs. n. 113 del
2002,  l'indicazione  dei  «mezzi  per farvi fronte», come prescritto
dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione;
        che,  ad  avviso  dello  stesso,  non  potrebbe «considerarsi
idonea  forma  di  copertura finanziaria la possibilita', contemplata
nella  medesima  disposizione, del diritto di ripetizione delle somme
dell'assistito  nei  confronti del quale non sussistono le condizioni
per   l'ammissione   al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  previsto
dall'art. 32,  comma 3,  del decreto legislativo n. 271 del 1989», in
quanto  tale  modalita'  di  copertura  non risulterebbe prevista tra
quelle  indicate  dall'art. 11-ter  della legge 5 agosto 1978, n. 468
(Riforma  di  alcune  norme  di  contabilita' generale dello Stato in
materia  di  bilancio), tenuto conto, tra l'altro, della aleatorieta'
delle   risorse  realizzabili  attraverso  l'esercizio  del  predetto
diritto di ripetizione;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo  che  la questione sia dichiarata non fondata, in quanto la
disposizione   censurata   troverebbe   copertura  finanziaria  nella
disciplina  del  patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, e
cioe' nella legge n. 217 del 1990.
    Considerato  che  la  questione  di  legittimita' costituzionale,
sollevata  dalla  Corte  d'appello  di  Milano  -  sezione IV penale,
investe  l'art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
(Norme  di  attuazione,  di coordinamento e transitorie del codice di
procedura  penale), introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001,
n. 60   (Disposizioni  in  materia  di  difesa  d'ufficio),  trasfuso
nell'art. 117  del  decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo
unico   delle   disposizioni  legislative  in  materia  di  spese  di
giustizia)  e  riprodotto  nell'art. 117  del  d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia   di   spese   di   giustizia),   in  quanto,  in  violazione
dell'art. 81,  quarto comma, della Costituzione, comporterebbe «nuove
e  maggiori  spese»  per le quali ne' la legge n. 60 del 2001, ne' il
d.P.R. n. 115 del 2002 prevederebbero idonea copertura finanziaria;
        che,  successivamente  all'ordinanza  di remissione, identica
questione  e'  stata  dichiarata  manifestamente  infondata da questa
Corte con ordinanze n. 328 del 2003 e n. 171 del 2004;
        che  non  vengono prospettati argomenti nuovi tali da indurre
ad una soluzione diversa;
        che,  pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.