IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. R M. e' stato tratto giudizio davanti a questo tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato di cui all'art. 163, comma terzo Tulps. Dall'istruzione dibattimentale effettuata e' emerso che nei confronti dell'imputato il Questore di Bolzano ebbe ad emettere in data 2 marzo 2004 ordine di rimpatrio nel comune di residenza e Pozzoleone ingiungendo al medesimo di presentarsi presso il sindaco di tale comune entro le ore 10 dell'11 marzo 2004; e' altresi' emerso, sia in virtu' della documentazione agli atti sia in virtu' in particolare della deposizione del teste Lago Giuseppe, in servizio presso il comando Polizia municipale di Pozzoleone, che il R. prese conoscenza di tale ordine di rimpatrio alle ore 10,15 del 10 marzo 2004 (ovvero allorquando fu effettuata la notifica dell'ordinanza in oggetto) e che ebbe poi a presentarsi presso il Comune di Pozzoleone alle ore 12,10 dell'11 marzo 2004, ovverosia con un ritardo di un'ora e 55 minuti rispetto a quanto prescrittogli. E' emerso altresi' che il R. soggetto tossicodipendente, era, dal gennaio del 2004, seguito dal Sert di Bolzano per la continuazione di una terapia farmacologica giornaliera sostitutiva con metadone (i cui orari erano compresi tra le ore 7,05 e 9,30 del mattino e 12,15 e 13,15 del pomeriggio) e che, in relazione alla stessa, egli ebbe a presentarsi presso gli uffici di tale servizio in data 10 marzo 2004 (allorquando egli ebbe a comunicare anche di avere ricevuto foglio di via dalla citta' di Bolzano) ed altresi' in data 11 marzo 2004 allorquando ebbe ad assumere la terapia farmacologica sostitutiva per l'ultima volta (vedi annotazione pervenuta, a seguito di richiesta ex art. 507 c.p.p., dal servizio dipendenze di Bolzano e utilizzabile come da consenso di entrambe le parti in udienza). Ne deriva, che, indiscusso il fatto che il R. ebbe a presentarsi l'11 marzo 2004 presso il Comune di Pozzoleone oltre il termine a lui imposto, nessuna possibile causa di giustificazione o comunque di esclusione dell'elemento psicologico potrebbe essere ricondotta alla necessita' di avere dovuto usufruire nella stessa giornata, della terapia farmacologica di cui sopra; invero, una volta saputo dell'ordine emesso dal Questore, il R. (che, evidentemente, il 10 marzo ebbe a presentarsi nel pomeriggio giacche' ebbe anche a comunicare del provvedimento ricevuto) ben avrebbe potuto, successivamente alle 13,15 quale orario ultimo di possibile assunzione del metadone, partire per Pozzoleone cosi' giungendo ivi entro i termini prescrittigli; al contrario, lo stesso ebbe a presentarsi nuovamente al Sert la mattina dell'11 marzo (nonostante egli potesse proseguire la terapia in qualunque altro Sert come chiarito nella nota suddetta) poi prendendo, solo alle ore 8,15, il treno per Verona, e, successivamente per Vicenza. Tale condotta dunque parrebbe integrare il reato addebitatogli laddove l'art. 163 cit., sanzionando il comportamento di colui che non si presenti nel termine prescritto all'autorita' di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via, non appare ricollegare il termine al solo concetto di termine giornaliero (cosi' apparentemente ricomprendendo all'interno di tale nozione anche il termine orario) in tal modo potendosi ritenere assoggettato a sanzione penale anche un ritardo di pochi minuti o, come nel caso di specie, di poche ore rispetto all'orario fissato. Deve tuttavia osservarsi che la mancanza, nella norma stessa, di una causa di esclusione della illiceita' della condotta che operi nei suddetti casi, platealmente contrassegnati da una componente minima, se non del tutto assente, di offensivita', appare tale da far ritenere che tale disposto possa, in termini di non manifesta infondatezza, porsi in contrasto con l'art. 3 Cost. Infatti, da un lato, appare irragionevole l'avere accomunato all'interno della medesima condotta fattispecie tra loro cosi' diverse (da un lato, appunto, il ritardo di uno o piu' giorni e, dall'altro, il ritardo di poche ore) senza avere considerato la possibilita' di configurare le seconde ipotesi, piuttosto, in termini di mero illecito amministrativo e, dall'altro, non puo' dimenticarsi che, in situazioni di condotte omissive costituenti reato analogamente qualificate da ritardo rispetto ad un termine imposto dall'autorita', si e' previsto un meccanismo di esclusione della illiceita' penale incentrato proprio sul ritardo minimo; in proposito va ricordato infatti che gli articoli 30, terzo comma, 30-ter, sesto comma e 51 legge n. 354/1975 rispettivamente riguardanti i permessi, i permessi premio e il regime di semiliberta' prevedono tutti che l'omesso rientro in istituto penitenziario per un tempo inferiore alle dodici ore successive alla scadenza del termine, non abbia rilevanza penale ma unicamente (in quel caso) disciplinare. L'assenza di una siffatta previsione per quanto riguardante l'art. 163 cit. appare pertanto ragionevolmente concretare una disparita' di trattamento di situazioni tra loro analoghe con conseguente ulteriore profilo di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del medesimo. Detta questione appare altresi' rilevante in ragione di quanto esposto sopra.