IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    R  M.  e'  stato  tratto  giudizio  davanti a questo tribunale in
composizione  monocratica  per  rispondere  del reato di cui all'art.
163, comma terzo Tulps.
    Dall'istruzione  dibattimentale  effettuata  e'  emerso  che  nei
confronti  dell'imputato  il  Questore di Bolzano ebbe ad emettere in
data  2  marzo  2004  ordine  di  rimpatrio nel comune di residenza e
Pozzoleone  ingiungendo  al medesimo di presentarsi presso il sindaco
di  tale  comune  entro  le  ore  10  dell'11 marzo 2004; e' altresi'
emerso, sia in virtu' della documentazione agli atti sia in virtu' in
particolare  della  deposizione  del teste Lago Giuseppe, in servizio
presso  il  comando Polizia municipale di Pozzoleone, che il R. prese
conoscenza  di  tale  ordine di rimpatrio alle ore 10,15 del 10 marzo
2004  (ovvero allorquando fu effettuata la notifica dell'ordinanza in
oggetto)  e che ebbe poi a presentarsi presso il Comune di Pozzoleone
alle ore 12,10 dell'11 marzo 2004, ovverosia con un ritardo di un'ora
e 55 minuti rispetto a quanto prescrittogli.
    E' emerso altresi' che il R. soggetto tossicodipendente, era, dal
gennaio del 2004, seguito dal Sert di Bolzano per la continuazione di
una terapia farmacologica giornaliera sostitutiva con metadone (i cui
orari  erano  compresi  tra  le ore 7,05 e 9,30 del mattino e 12,15 e
13,15  del  pomeriggio)  e che, in relazione alla stessa, egli ebbe a
presentarsi  presso gli uffici di tale servizio in data 10 marzo 2004
(allorquando egli ebbe a comunicare anche di avere ricevuto foglio di
via  dalla  citta'  di  Bolzano)  ed  altresi'  in data 11 marzo 2004
allorquando ebbe ad assumere la terapia farmacologica sostitutiva per
l'ultima volta (vedi annotazione pervenuta, a seguito di richiesta ex
art. 507  c.p.p.,  dal  servizio dipendenze di Bolzano e utilizzabile
come da consenso di entrambe le parti in udienza).
    Ne  deriva, che, indiscusso il fatto che il R. ebbe a presentarsi
l'11 marzo 2004 presso il Comune di Pozzoleone oltre il termine a lui
imposto,  nessuna  possibile  causa  di giustificazione o comunque di
esclusione  dell'elemento psicologico potrebbe essere ricondotta alla
necessita'  di  avere  dovuto  usufruire nella stessa giornata, della
terapia   farmacologica  di  cui  sopra;  invero,  una  volta  saputo
dell'ordine  emesso  dal  Questore,  il R. (che, evidentemente, il 10
marzo  ebbe  a  presentarsi  nel  pomeriggio  giacche'  ebbe  anche a
comunicare   del   provvedimento   ricevuto)   ben   avrebbe  potuto,
successivamente   alle   13,15   quale  orario  ultimo  di  possibile
assunzione  del  metadone, partire per Pozzoleone cosi' giungendo ivi
entro  i  termini  prescrittigli;  al  contrario,  lo  stesso  ebbe a
presentarsi  nuovamente  al Sert la mattina dell'11 marzo (nonostante
egli  potesse  proseguire  la  terapia  in  qualunque altro Sert come
chiarito  nella  nota suddetta) poi prendendo, solo alle ore 8,15, il
treno per Verona, e, successivamente per Vicenza.
    Tale  condotta  dunque  parrebbe integrare il reato addebitatogli
laddove  l'art. 163  cit.,  sanzionando il comportamento di colui che
non  si  presenti  nel  termine  prescritto all'autorita' di pubblica
sicurezza  indicata  nel  foglio  di  via,  non appare ricollegare il
termine al solo concetto di termine giornaliero (cosi' apparentemente
ricomprendendo  all'interno  di tale nozione anche il termine orario)
in  tal  modo potendosi ritenere assoggettato a sanzione penale anche
un  ritardo  di pochi minuti o, come nel caso di specie, di poche ore
rispetto all'orario fissato.
    Deve  tuttavia osservarsi che la mancanza, nella norma stessa, di
una causa di esclusione della illiceita' della condotta che operi nei
suddetti  casi, platealmente contrassegnati da una componente minima,
se  non  del  tutto  assente,  di  offensivita',  appare  tale da far
ritenere  che  tale  disposto  possa,  in  termini  di  non manifesta
infondatezza, porsi in contrasto con l'art. 3 Cost.
    Infatti,  da  un  lato,  appare  irragionevole l'avere accomunato
all'interno  della  medesima  condotta  fattispecie  tra  loro  cosi'
diverse  (da  un  lato,  appunto,  il ritardo di uno o piu' giorni e,
dall'altro,  il  ritardo  di  poche  ore)  senza avere considerato la
possibilita' di configurare le seconde ipotesi, piuttosto, in termini
di  mero illecito amministrativo e, dall'altro, non puo' dimenticarsi
che,   in   situazioni   di   condotte   omissive  costituenti  reato
analogamente  qualificate  da  ritardo rispetto ad un termine imposto
dall'autorita',  si  e'  previsto  un  meccanismo di esclusione della
illiceita' penale incentrato proprio sul ritardo minimo; in proposito
va  ricordato infatti che gli articoli 30, terzo comma, 30-ter, sesto
comma  e 51 legge n. 354/1975 rispettivamente riguardanti i permessi,
i  permessi  premio  e  il regime di semiliberta' prevedono tutti che
l'omesso  rientro  in  istituto  penitenziario per un tempo inferiore
alle  dodici  ore  successive  alla  scadenza  del termine, non abbia
rilevanza penale ma unicamente (in quel caso) disciplinare.
    L'assenza  di  una  siffatta  previsione  per  quanto riguardante
l'art. 163   cit.  appare  pertanto  ragionevolmente  concretare  una
disparita'  di  trattamento  di  situazioni  tra  loro  analoghe  con
conseguente  ulteriore  profilo  di  non manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale del medesimo.
    Detta  questione  appare  altresi' rilevante in ragione di quanto
esposto sopra.