IL GIUDICE DI PACE Rilevato che la causa civile n. 493/04/A.R. Gen. promossa con ricorso del 9 agosto 2004 da Martinico Rosario Francesco, elettivamente domiciliato in Trapani, via Conte Agostino Pepoli n. 1, contro il Comune di Paceco, ha per oggetto: «opposizione a verbale di contestazione al codice della strada»; che il verbale n. 331 elevato dalla Polizia municipale di Paceco impugnato dal ricorrente indica il pagamento della somma di Euro 137,55, oltre, Euro 6,20 per spese, qualora il trasgressore intendesse conciliare in via breve la contestazione inflittagli; che con il citato verbale e' stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, che comporta la decurtazione di n. 2 punti ai sensi dell'art. 116-bis del codice della strada; che l'opponente, in sede di proposizione del ricorso, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli art. 201, comma 1, lett. e) e 126-bis del codice della strada; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del codice della strada perche' in contrasto con gli artt. 3, 24, comma 2, e 27 della Costituzione, per i seguenti motivi. M o t i v i 1. - Art. 126-bis del codice della strada. L'articolo in argomento appare incostituzionale perche' in contrasto con le norme vigenti. L'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, infatti, recita: «nelle violazioni in cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa». Pertanto, la presunzione pevista dall'art. 126-bis del codice della strada, secondo cui la sanzione della decurtazione del punteggio debba ricadere sempre, in caso di mancata identificazione dell'effettivo trasgressore, sul proprietario del veicolo e' certamente inefficace perche' contrasta con il principio generale stabilito dalla citata legge n. 689/1981. L'unica persona passibile della sanzione di riduzione del punteggio della patente di guida, non potendosi applicare le norme sulla solidarieta' pecuniaria sancita dall'art. 196 del codice della strada, e' esclusivamente il trasgressore. 2. - Violazione dell'art. 3 della Costituzione, principio di uguaglianza. La sanzione della decurtazione dei punti al proprietario del veicolo si presenta come una sanzione intermittente od eventuale; infatti, si applica solo se quest'uitimo e' munito di patente e non colpisce il proprietario in quanto tale, ma solo se non comunica all'organo accertatore entro trenta giorni i dati dell'effettivo conducente del veicolo sanzionato, mentre, nell'ipotesi in cui il proprietario fosse una persona giuridica, essa non colpirebbe nemmeno il proprietario del veicolo ma il suo legale rappresentante o addirittura un soggetto ulteriore scelto con criteri soggettivi e causali, introducendo, cosi', degli elementi di palese disuguaglianza tra i cittadini. 3. - Violazione dell'art. 24, comma 2 della Costituzione. La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, l'art. 126-bis del codice della strada prevede, infatti, l'obbligo di denuncia a carico del proprietario quando gli organi di Polizia non siano riusciti ad identificare il conducente dell'autoveicolo. L'obbligo di denuncia sussiste solo per determinati soggetti che rivestano pubbliche funzioni ed una sua estensione a tutti i cittadini appare lesiva del principio costituzionale del diritto alla difesa, comprensivo del diritto al silenzio, quest'ultimo patrimonio acquisito del nostro ordinamento. 4. - Violazione dell'art. 27 della Costituzione. La responsabilita' penale e' personale, il principio introdotto dalla norma deve, infatti, estendersi a tutte le violazioni per le quali sono previste sanzioni che colpiccono la persona, come, peraltro, confermato dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.