IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al   n. 283/2004   R.G.   promossa   da   Imep   S.p.A.   in  persona
dell'amministratore  Mario  Bencini,  rappresentato  e difeso come da
mandato   in   atti   dall'avvocato  Ferdinando  Brami  elettivamente
domiciliato  in  Empoli lo studio dell'avvocato Romano Corsinovi, via
Fabiani n. 1, ricorrente;
    Contro  Comune di Montelupo Fiorentino in persona del sindaco pro
tempore con delega in atti, resistente.
    Oggetto:  opposizione  a illecito amministrativo ex art. 22 legge
n. 689/1981 e successive modifiche.
    Con  ricorso  depositato  in  atti,  la  ricorrente societa' Imep
S.p.A.  proponeva  opposizione  avverso  il  verbale A 3672 04 con il
quale  le  veniva contestata la violazione dell'art. 126-bis, comma 2
con riferimento all'art. 180, comma 8 del codice della strada.
    Fra  i  motivi  sui quali si fonda il ricorso, e' stata sollevata
anche  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis,
comma  2 c.d.s come modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003,
che  questo  giudice  ritiene  assorbente  e  preliminare sulle altre
questioni proposte.
    L'articolo  del  codice  della strada, sopra indicato, commina la
decurtazione  di  punti  2  sulla  patente  di guida, nel caso che il
proprietario  del veicolo non indichi chi fosse alla guida al momento
della  violazione, mentre invece commina la sola multa di Euro 343,35
oltre  le  spese  postali,  senza  decurtazione di punti nel caso del
proprietario-persona   giuridica,   e  quando  per  essa,  il  legale
rappresentante  o  un suo delegato ometta di comunicare all'organo di
polizia che procede il nominativo di chi fosse alla guida.
    Gia' quindi nello stesso articolo si evidenzia una disuguaglianza
di   trattamento   sanzionatorio  per  i  soggetti  destinatari,  uno
afflittivo  e  personale  per  il  proprietario  -  privato,  l'altro
meramente   economico   per   il  proprietario -  persona  giuridica,
disuguaglianza  poco  incomprensibile,  atteso  che  un  privato puo'
essere  intestatatario-proprietario  di  diversi  mezzi e quindi come
tale  essere  soggetto ad un effetto punitivo, tipicamente personale,
che  in  caso  di  perdita  totale  del  punteggio,  lo  costringe  a
sottoporsi  ad  esami  di idoneita' tecnica, revisione della patente,
ecc.,  con  tutte  le  gravi  e  comprensibili  conseguenze del caso,
diversamente   dal   legale   rappresentante   di   una   societa'  a
responsabilita'  limitata,  proprietaria  di un solo veicolo il quale
non  e'  soggetto  a  tutto  cio',  essendo  per lui sufficiente solo
pagare, magari a carico alla societa' stessa.
    Ma  a  parte  tale  disuguaglianza,  inserita e contemplata nello
stesso  articolo  di  legge,  l'art. 126-bis, comma 2 c.d.s appare in
violazione  con l'art 27 della Costituzione - La responsabilitapenale
e  personale  -  il principio introdotto dal suddetto articolo, deve,
infatti  estendersi  a tutte le violazioni, delle quali sono previste
sanzioni che colpiscono la persona.
    Inoltre  esso  e' in violazione con l'art. 3 della Costituzione -
Principio  di uguaglianza -, la sanzione della decurtazione dei punti
al   proprietario   del   veicolo   si  presenta  come  una  sanzione
intermittente  o eventuale, infatti si applica solo se questultimo e'
munito  di  patente e non colpisce il proprietario in quanto tale, ma
solo  se  non  comunica  all'organo accertatore entro trenta giorni i
dati  dell'effettivo  conducente introducendo cosi' degli elementi di
palese   disuguaglianza   tra   i   cittadini.  Inoltre  puo'  essere
oggettivamente  impossibile per il proprietario del veicolo attestare
chi   fosse   alla  guida  nel  momento  in  cui  e'  stata  commessa
l'infrazione,  infatti  escludendo  il caso in cui quest'ultimo fosse
presente sul luogo della violazione, non potra' mai dichiarare che il
conducente che ha commesso l'infrazione sia effettivamente la persona
a cui ha affidato il veicolo.
    L'applicazione  di  una  sanzione  afflittiva e personale come e'
quella   comminata  con  l'art  126-bis  c.d.s  appare  un  risultato
contrario  al  principio  di  ragionevolezza,  oltre  che a quello di
legalita'   e   di   uguaglianza,   in  quanto  questa  non  dovrebbe
legittimamente  conseguire  all'omissione  di un comportamento attivo
naturalmente impossibile.
    Violazione  dell'art.  24, comma 2 della Costituzione - La difesa
e'  diritto  inviolabile  in  ogni  stato  e grado del procedimento -
l'art.  126-bis c.d.s. prevede infatti l'obbligo di denuncia a carico
del  proprietario  quando gli organi di polizia non siano riusciti ad
identificare   il  conducente  del  veicolo.  L'obbligo  di  denuncia
sussiste  solo  per  determinati  soggetti  che  rivestono  pubbliche
funzioni ed una sua estensione a tutti i cittadini appare chiaramente
visiva   e  il  principio  costituzionale  del  diritto  alla  difesa
comprensivo del diritto al silenzio.
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata  dalla
ricorrente   per   i   motivi   sopra  esposti,  appare  inoltre  non
manifestamente  infondata,  atteso  che  essa  investe  l'intero art.
126-bis   la  cui  decurtazione  dei  punti  a  un  soggetto  diverso
dall'autore   della   violazione   risulta   applicata  a  titolo  di
responsabilita'  oggettiva,  istituto  estraneo  al  vigente  diritto
sanzionatorio  penale  e  amministrativo.  La legge 24 novembre 1981,
n. 689, stabilisce infatti all'art. 3 che «nelle violazioni in cui e'
applicabile  una  sanzione  amministrativa  ciascuno  e' responsabile
della  propria  azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa
dolosa  o  colposa», venendo sancito anche nell'ambito delle sanzioni
amministrative  il  principio che la responsabilita e' personale cio'
comportando  l'impossibilita' di chiamare a rispondere un soggetto al
posto di altri.