IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 1623/04,
proposto  da  Perina Lauro, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano
Conti, Alessandra Ronca' e Franco Zambelli, con elezione di domicilio
presso  lo  studio  di quest'ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti
n. 22, come da mandato a margine del ricorso;
    Contro  la  Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore
della  giunta  regionale,  rappresentata  e  difesa dagli avv. Romano
Morra,  Ezio  Zanon  e  Antonella  Cusin  dell'Avvocatura  regionale,
domiciliata  in  Palazzo  Balbi  3901,  Dorsoduro  - Venezia, come da
mandato  a  margine  dell'atto  di  costituzione; e nei confronti del
comune  di  Valeggio  sul Mincio, in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  Maurizio  Sartori  ed  Antonio
Sartori,  domiciliato presso lo studio del secondo in Venezia Mestre,
Calle   del   Sale  33,  come  da  mandato  a  margine  dell'atto  di
costituzione;  nonche'  contro Italo Franco Montresor, non costituito
in  giudizio;  per  l'annullamento  della  deliberazione della giunta
comunale  del Comune di Valeggio sul Mincio n. 4 del 29 gennaio 2004;
della  deliberazione  della giunta regionale n. 474 del 5 marzo 2004,
pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto il 6 aprile
2004   n. 38;   nonche'   per   la   rimessione  della  questione  di
costituzionalita' dell'art. l della legge regionale n. 30/2003;
    Visto  il  ricorso,  notificato  il  31 maggio  2004 e depositato
presso la segreteria il 12 giugno 2004, con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio della Regione Veneto,
depositato  il  23 giugno  2004, e del Comune di Valeggio sul Mincio,
depositato il 21 giugno 2004;
    Viste le memorie prodotte dalle parti;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Uditi  nella  pubblica  udienza  del 7 ottobre 2004 - relatore il
consigliere  Alessandra  Farina  -  l'avv.  Alessandra  Ronca' per il
ricorrente,  l'avv.  Ezio  Zanon  per  la  Regione  e l'avv. Maurizio
Sartori per il Comune;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

                                Fatto

    Il  ricorrente,  dott.  Lauro  Perina,  e'  titolare  della  sede
farmaceutica  n. 2 prevista in pianta organica nel Comune di Valeggio
sul Mincio.
    Con  legge  regionale  n. 30  del  7  novembre  2003 il consiglio
regionale  ha  istituito  una  terza  sede farmaceutica, in deroga al
criterio della popolazione ex art. 104 r.d. n. 1265/1934, nell'ambito
del  territorio  del  Comune  di  Valeggio  sul  Mincio, in localita'
Salionze.
    Il  Comune  di Valeggio sul Mincio con deliberazione della giunta
comunale   n. 4   del   29 gennaio  2004,  preso  atto  dell'avvenuta
istituzione  della nuova sede farmaceutica, provvedeva a ridelimitare
l'ambito  territoriale  delle altre due farmacie preesistenti (quella
del  ricorrente  e  quella  del dott. Italo Franco Montresor, odierno
controinteressato).
    La  giunta  regionale  con  deliberazione n. 474 del 5 marzo 2004
definiva  a  sua  volta le zone delle tre sedi farmaceutiche presenti
nel  Comune  di  Valeggio sul Mincio, conformemente a quanto previsto
nella  legge  regionale  n. 30/2003  e  nella  delibera  della giunta
comunale n. 4/2004.
    Con  il ricorso in esame il dott. Penna ha chiesto l'annullamento
dei  provvedimenti  adottati  dalla  Regione  Veneto  e dal Comune di
Valeggio   sul  Mincio  in  conseguenza  dell'istituzione  con  legge
regionale  della  terza sede farmaceutica comunale, sollevando a tale
riguardo  la  questione di legittimita' costituzionale della suddetta
legge n. 30/2003.
    I   provvedimenti   impugnati,   infatti,  sarebbero  affetti  da
illegittimita'   in   via   derivata   dalla  dedotta  illegittimita'
costituzionale  della  legge  regionale  che,  derogando  al  sistema
ordinario   di   individuazione  delle  sedi  farmaceutiche  mediante
revisione  biennale  della  pianta  organica  ad opera della Regione,
previo parere dell'Ordine dei Farmacisti e dell'U.S.L., ha istituito,
in  deroga  al criterio della popolazione, la terza sede farmaceutica
nel territorio del Comune di Valeggio sul Mincio.
    La  difesa  ricorrente,  premessa  la  peculiarita' dell'istituto
giuridico   della  «legge-provvedimento»,  come  tale  da  utilizzare
soltanto   in   casi   estremi   e/o   particolari,   ha   denunciato
l'illegittimita'  costituzionale  della  legge  regionale  n. 30/2003
sotto diversi profili.
    1. - Violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione per
violazione dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale
in materia di legislazione concorrente.
    La  tutela  della  salute  e'  materia  nella  quale  sussiste la
potesta' legislativa concorrente delle regioni con il solo limite del
rispetto   dei   principi  fondamentali,  la  cui  determinazione  e'
riservata   alla  legislazione  dello  Stato,  principi  fondamentali
desumibili,  nel  caso  di specie, dalla legislazione statale gia' in
vigore.
    La   normativa  statale  prevede  che  l'istituzione  delle  sedi
farmaceutiche   avvenga  attraverso  il  meccanismo  della  revisione
biennale  della  pianta  organica  secondo il criterio generale della
densita'  demografica del comune, salva la possibilita' di derogare a
tale  criterio  in  presenza  di  specifiche esigenze locali dovute a
difficolta' connesse alle distanze ed alla viabilita'.
    L'istituzione  di  una  sede  farmaceutica mediante legge viola i
principi  della  legislazione  concorrente,  in  quanto  si  discosta
illegittimamente  dai  principi  stabiliti in materia dal legislatore
nazionale,  in  particolare  dal  principio  della revisione biennale
della  pianta  organica,  garanzia  di  una  sistematica  ed ordinata
erogazione del servizio farmaceutico sul territorio.
    2. - Violazione dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione per
arbitrarieta' ed irragionevolezza della l.r. n. 30/2003.
    Le  legge  regionale  ha  un contenuto particolare esclusivamente
finalizzato   all'istituzione   della  terza  farmacia  in  localita'
Salionze.
    Cio'  si  pone in palese contrasto con l'interesse pubblico ad un
ordinato   sistema   di   distribuzione   del  servizio  farmaceutico
l'utilizzo dello strumento legislativo impedisce, infatti, una futura
modifica  delle  sede  farmaceutica cosi' istituita nell'ambito della
programmazione  e  della  revisione  della  pianta  organica da parte
dell'amministrazione,  in  tal modo pregiudicando le future revisioni
organiche del sistema di assistenza farmaceutica nel territorio.
    3.    -    Violazione    dell'art. 3   della   Costituzione   per
contraddittorieta' tra l'art. 14 della l.r. n. 78/1980 e gli artt. 1,
comma  3,  2, comma 2 e 4, comma 1 della l.r. n. 28/1993 da un lato e
la l.r. 30/2003 dall'altro.
    La  legge  regionale  ha  violato il sistema delle competenze, in
quanto, alterando il sistema normativo esistente che attribuisce alla
giunta  regionale  la  competenza  a  determinare  la revisione della
pianta  organica  delle  farmacie,  ha  assegnato  detto  compito  al
consiglio regionale e ha omesso la preventiva acquisizione del parere
dell'Ordine dei Farmacisti e dell'U.S.L.
    4. - Violazione dell'art. 3 della Costituzione per violazione del
principio  dell'affidamento  del  cittadino,  di ragionevolezza delle
leggi, di uguaglianza; violazione dell'art. 97 della Costituzione per
violazione del buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione.
    La   legge   regionale   travolge   in   modo   irragionevole  ed
ingiustificato  il  sistema  ordinario,  attualmente  regolato  dalla
normativa  statale  e  regionale,  di  organizzazione  del sistema di
assistenza farmaceutica, derogando senza motivo e per un caso singolo
al principio della pianta organica.
    Al  tempo  stesso,  la  legge  regionale  viola  il  principio di
uguaglianza e parita' di trattamento, in quanto la nuova farmacia non
potra'  essere  incisa  dal  provvedimento  di revisione della pianta
organica, ma solo da una nuova legge di pari grado o superiore.
    5.  -  Violazione  del canone di logicita' e ragionevolezza della
legge (art. 3 Cost.).
    La  norma  risulta  basata  su  un'erronea rappresentazione della
situazione  di  fatto  con  riguardo  alle porzioni di territorio, in
quanto,  pur avendo individuato le esigenze della frazione di Oliosi,
non  ha  poi  compreso  tale  ambito  in  quello  oggetto della nuova
farmacia.
    Al  denunciato  contrasto  con  i principi costituzionali sin qui
descritti,  la  difesa  istante  associa  ulteriori vizi propri delle
delibere  impugnate,  nella  specie la mancata comunicazione di avvio
del  procedimento nei confronti dei due soggetti attualmente titolari
delle   due  farmacie  esistenti  nell'ambito  comunale,  la  mancata
acquisizione  del  parere  dell'Ordine  dei Farmacisti e dell'U.S.L.,
nonche' il difetto di istruttoria e di motivazione.
    La Regione Veneto si e' costituita in giudizio rilevando la piena
conformita'    della   legge   regionale   n. 30/2003   ai   principi
costituzionali,  in  modo  particolare al rispetto dei principi della
legislazione  concorrente  in  quanto assunta sulla base degli stessi
criteri stabiliti dalla normativa statale nell'ipotesi derogatoria.
    Si  e' parimenti costituito in giudizio il Comune di Valeggio sul
Mincio,  la cui difesa, oltre a rilevare l'infondatezza delle censure
svolte avverso le deliberazioni impugnate, ha puntualmente contestato
le doglianze di illegittimita' costituzionale svolte avverso la legge
regionale  istitutiva  della nuova sede farmaceutica, concludendo per
la reiezione del gravame.
    Non  si  e' costituito in giudizio, benche' regolarmente evocato,
il controinteressato dott. Italo Franco Montresor.
    All'udienza del 7 ottobre 2004 il ricorso e' stato trattenuto per
la decisione.

                               Diritto

    Oggetto   della   presente  controversia  sono  le  deliberazioni
assunte,  rispettivamente,  dal Comune di Valeggio sul Mincio e dalla
Regione  Veneto  in  esecuzione  del  disposto  contenuto nella legge
regionale  n. 30  del 2003 con la quale, come ampiamente riportato in
fatto,  e'  stata  istituita  la terza sede farmaceutica comunale, in
aggiunta alle due sedi esistenti.
    Risulta,  pertanto, di tutta evidenza che il thema decidendum del
gravame concerne la dedotta illegittimita' costituzionale della legge
regionale che ha individuato la nuova sede farmaceutica.
    Non  risultano  peraltro dirimenti, ai fini della definizione del
giudizio,  le  censure  sollevate  con  puntuale  riferimento ai vizi
propri  degli  atti  impugnati  -  di  cui all'ultima parte dell'atto
introduttivo  -  in  quanto  attinenti alla legittimita' dell'operato
dell'amministrazione  rapportato al sistema ordinario della revisione
della pianta organica.
    Di   conseguenza,   l'eventuale  accoglimento  di  dette  censure
comunque  non  avrebbe  effetto risolutivo della questione principale
sollevata in giudizio attinente alla legittimita' dell'istituzione di
una sede farmaceutica mediante legge regionale.
    La   definizione   del   presente   giudizio  non  puo',  quindi,
prescindere  dalla decisione della questione di costituzionalita', in
quanto  dalla  pronuncia di illegittimita' costituzionale dell'art. 1
della  l.r.  n. 30/2003  scaturirebbe  l'illegittimita'  derivata dei
provvedimenti impugnati.
    Il  Collegio  ritiene, altresi', che la questione di legittimita'
costituzionale  si appalesi non manifestamente infondata, nei termini
di seguito esplicitati.
    Come  anticipato  nell'esposizione  in  fatto,  parte  ricorrente
denuncia  sotto diversi profili l'illegittimita' costituzionale della
legge  regionale  piu'  volte  richiamata,  in  modo  particolare per
contrasto  con  il  terzo  comma  dell'art. 177  Cost.,  nonche'  per
violazione  dei  principi contemplati negli articoli 3 e 97 Cost. nei
molteplici aspetti evidenziati nel ricorso introduttivo.
    Ad  avviso  del  Collegio  i  dubbi  di parte ricorrente circa la
compatibilita'    della   normativa   denunciata   con   il   dettato
costituzionale  appaiono fondati, con specifico riguardo al contrasto
con l'art. 3 e con l'art. 97 della Costituzione.
    Appare  opportuno premettere alcune considerazioni in ordine allo
strumento  utilizzato  dalla  Regione Veneto al fine di istituire una
nuova  sede  farmaceutica,  ossia  una  legge ad hoc che, valutata la
situazione  esistente nell'ambito del territorio comunale di Valeggio
sul  Mincio,  ha  statuito  su  un  ambito normalmente riservato alla
funzione amministrativa.
    In  piu' occasioni la Corte ha riconosciuto la compatibilita' con
l'impianto  costituzionale  della c.d. «legge-provvedimento», essendo
stata   riconosciuta  l'ammissibilita'  dell'assorbimento  in  ambito
legislativo   della  funzione  amministrativa,  non  essendovi  norme
costituzionali  che definiscano la funzione legislativa nel senso che
essa  consista  esclusivamente  nella  produzione di norme giuridiche
generali ed astratte.
    La  «legge-provvedimento»  e',  quindi,  come  tale,  soggetta al
rispetto  dei principi costituzionali, che - come rilevato in ricorso
-  nel  caso  in  cui,  come  nella  specie,  si  tratti di una legge
regionale,  coinvolgono  in  primo luogo il rispetto dei limiti della
legislazione concorrente.
    Sotto  questo profilo non risultano condivisibili le osservazioni
di  parte  ricorrente  in  ordine  alla  violazione  del  terzo comma
dell'art. 117   della  Costituzione,  in  quanto,  atteso  l'impianto
normativo  statale  in  materia di istituzione di sedi farmaceutiche,
non e' possibile dire che nel caso di specie il legislatore regionale
non abbia rispettato i principi della materia.
    Lo stesso legislatore nazionale, infatti, ammette che, in casi di
particolare  difficolta',  si  possa derogare al criterio demografico
per  privilegiare quello topografico basato sulla distanza (il limite
relativo  all'entita' degli abitanti interessati dalla nuova farmacia
e'  stato  introdotto  da  altra legge regionale e quindi da fonte di
pari grado).
    Parimenti  non risulta in contrasto con il dettato costituzionale
la  mancata osservanza del procedimento stabilito dal legislatore per
l'istituzione   delle   sedi   farmaceutiche,   caratterizzato  dalla
revisione  biennale  della  pianta  organica  ad  opera  della giunta
regionale,  con  l'acquisizione  di  pareri dal parte dell'Ordine dei
Farmacisti   e   dell'U.S.L.,   in   quanto   sono,  questi,  profili
strettamente  correlati all'esercizio della funzione amministrativa e
quindi  avulsi  dall'ambito del diverso potere esercitato nel caso di
specie.
    Cio'  che,  invece,  ad  avviso  del  Collegio assume particolare
rilevanza  ai  fini  della  denunciata  illegittimita' costituzionale
della legge regionale n. 30/2003 e' il mancato rispetto del principio
di uguaglianza e di buon andamento dell'azione amministrativa.
    Le   sedi   farmaceutiche  istituite  mediante  legge  finiscono,
infatti,  per  assumere  una  valenza diversa, se - non privilegiata,
rispetto - a quelle istituite secondo il procedimento della revisione
della pianta organica, in quanto qualsiasi variazione che le riguardi
non  potra'  avvenire  che  attraverso  lo  stesso  strumento - legge
regionale - che le ha istituite.
    Per  le  stesse  ragioni,  il sistema dell'organizzazione e della
razionale   distribuzione   sul   territorio  comunale  del  servizio
farmaceutico  appare  gravemente  alterato,  in quanto ogni eventuale
revisione   attraverso   il  procedimento  della  revisione  biennale
potrebbe   rivelarsi   parziale,  non  potendo  incidere  sulle  sedi
farmaceutiche istituite mediante legge regionale.
    Appaiono,   pertanto,   ad   avviso   del   Collegio,  gravemente
compromessi   i  principi  costituzionali  di  uguaglianza,  di  buon
andamento  ed  imparzialita'  dell'amministrazione  consacrati  negli
articoli  3  e  97 della Carta costituzionale, da cui la ritenuta non
manifesta  infondatezza,  per  i  profili  cosi'  evidenziati,  della
questione  di  costituzionalita' relativa alla legge regionale veneta
n. 30/2003.