IL TRIBUNALE

    Decidendo    in    merito    all'eccezione    di   illegittimita'
costituzionale  dell'art.  512  c.p.p. sollevata dal p.m. all'odierna
udienza;

                            O s s e r v a

    L'eccezione  di  incostituzionalita' formulata dal p.m. era stata
gia'  sollevata da questo tribunale con ordinanza del 17 ottobre 2001
e   poi   dichiarata   manifestatamente   inammissibile  dalla  Corte
costituzionale, giusta ordinanza n. 164/2003.
    In  quella  ordinanza  il tribunale aveva rilevato che in data 16
gennaio 2001 Maltese Girolamo, chiamato a rendere dichiarazioni nella
qualita'  di  imputato  di  reato  connesso  nei cui confronti si era
proceduto   separatamente,   si   avvaleva   della  facolta'  di  non
rispondere;  su  richiesta  del  pubblico ministero, era stata quindi
disposta  l'acquisizione  del verbale utilizzato per le contestazioni
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 513 c.p.p.;
        che   all'udienza   dibattimentale   dell'8  maggio  2001  il
tribunale  considerato  che  in  applicazione  dei  principi del c.d.
«giusto processo» andavano dichiarate inutilizzabili le dichiarazioni
precedentemente acquisite al fascicolo del dibattimento in quanto non
confermate  nel  contraddittorio  delle  parti,  aveva  disposto,  ex
art. 507  c.p.p.,  su  conforme  richiesta del pubblico ministero, un
nuovo esame del Maltese, stavolta nella veste di testimone assistito,
in  applicazione  del disposto dell'art. 197-bis c.p.p. nel frattempo
entrato  in  vigore;  il  Maltese,  invero,  era  stato  giudicato in
relazione  ai  medesimi  fatti  oggetto  del  presente  processo  con
sentenza  ex  art. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale di Palermo in
data 30 marzo 1998, divenuta irrevocabile il 22 maggio 1998;
        che  all'udienza  dibattimentale  del  10 luglio 2001 il p.m.
esibiva  certificato  di  morte di Maltese Girolamo e chiedeva quindi
l'acquisizione   ed   utilizzazione,   ex   art. 512   c.p.p.,  delle
dichiarazioni rese da quest'ultimo in quanto divenute irripetibili;
        che  la  difesa  si  era  opposta  osservando  che la lettera
dell'art. 512  c.p.p.  non  prevedeva l'acquisizione di dichiarazioni
rese al giudice nel corso delle indagini preliminari ed il p.m. aveva
proposto   eccezione   di   incostituzionalita'  della  norma  citata
depositando articolata memoria;
        che  le  dichiarazioni del Maltese erano state rese nel corso
delle indagini preliminari, in data 29 luglio 1994, e precisamente in
sede  di  interrogatorio c.d. di garanzia davanti al g.i.p. presso il
Tribunale di Palermo e che egli in quella occasione si era assunto la
responsabilita'  degli  addebiti  mossigli  ed  aveva  altresi'  reso
dichiarazioni utili alla ricostruzione dei fatti per cui e' processo,
per  cui  la  questione  era  da  ritenersi  «rilevante» nel presente
processo e «non manifestamente infondata»;
        che  invero  la  nuova  figura  processuale  del  c.d.  teste
assistito,  non  essendo  titolare  del  diritto  al silenzio, andava
necessariamente   distinta   da   quella   delle   persone   indicate
nell'art. 210 c.p.p.;
        che  la  lettura  delle  dichiarazioni  in precedenza rese da
persona  indagata,  successivamente chiamata a deporre in qualita' di
teste  assistito,  qualora  ne sia divenuto irripetibile l'esame, non
puo'  ritenersi  disciplinata  dall'art. 513,  comma secondo c.p.p. -
inerente  la lettura delle dichiarazioni, divenute irripetibili, rese
nel  corso  delle  indagini  preliminari o nell'udienza preliminare -
atteso che il richiamo, contenuto nel predetto articolo, al «comma 1»
dell'art. 210  c.p.p.,  inserito all'art. 18, comma 1, lett. b) della
legge 12 marzo 2001, n. 63 sul giusto processo - rende applicabile la
relativa   normativa  alle  sole  dichiarazioni  rese  dalle  persone
imputate  in  un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1,
lett.  a)  c.p.p.  nei  confronti  delle  quali  si  procede  o si e'
proceduto  separatamente  e  che  non  possono  assumere l'ufficio di
testimone.;
        che, conseguentemente, la lettura delle dichiarazioni rese da
un  «teste  assistito»,  nel  caso  di irripetibilita' del suo esame,
poteva   avere   luogo  soltanto  in  applicazione  della  previsione
contenuta  nell'art. 512  c.p.p.  (lettura  di  atti per sopravvenuta
impossibilita'  di  ripetizione)  la  quale,  tuttavia,  nel  caso di
specie,  non  poteva  essere  invocata  in quanto, come correttamente
opposto dalla difesa, l'art. 512 c.p.p. fa riferimento esclusivamente
agli  «atti  assunti  dalla  p.g, dal p.m., dai difensori delle parti
private  e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare», mentre le
dichiarazioni  in  questione  erano state rese dal Maltese in sede di
interrogatorio   davanti   al   g.i.p.,   nel  corso  delle  indagini
preliminari e non all'udienza preliminare;
        che  la  lacuna normativa sopra prospettata non era colmabile
attraverso  il  ricorso all'interpretazione analogica, considerata la
natura   eccezionale   della  norma  citata,  ma  neppure  ricorrendo
all'interpretazione   estensiva,   dal  momento  che  il  legislatore
nell'art. 513,  comma  primo  c.p.p.,  e  cioe'  in materia analoga a
quella   in   esame,  ha  espressamente  previsto  la  lettura  delle
dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210, comma 1, sia
dinnanzi al giudice dell'udienza preliminare, sia davanti al g.i.p.;
        che  la  scelta del legislatore di escludere la lettura delle
dichiarazioni  rese  dal teste assistito, al giudice, nel corso delle
indagini  preliminari,  nonostante  la sopravvenuta impossibilita' di
ripetizione  dell'esame,  risultava irrazionale e lesiva dei principi
di  uguaglianza  (art. 3  Cost.),  del  giusto  processo  e della non
dispersione  dei  mezzi  di  prova acquisiti per l'accertamento della
verita'  processuale  (art. 111  Cost.),  ove  raffrontata  a  quella
operata  nel  disciplinare  la lettura delle dichiarazioni rese dalle
persone indicate nell'art. 210 c.p.p., lettura consentita ex art. 513
comma  secondo  c.p.p.,  ed  a quella con cui si consente ex art. 512
c.p.p.  la  lettura  e  l'utilizzazione ai fini della decisione delle
dichiarazioni   irripetibili  rese  alla  polizia  giudiziaria  o  al
pubblico  ministero  nel  corso  delle  indagini  preliminari, pur in
assenza d'un giudice «terzo».
    La  Corte  costituzionale,  con  la citata ordinanza n. 164/2003,
riteneva   tuttavia   che   non   fosse   desumibile,  dalla  lettura
dell'ordinanza   del   tribunale,  se  le  dichiarazioni  che  davano
rilevanza   alla  questione  sollevata  -  dichiarazioni  di  Maltese
Girolamo,  rese  al  g.i.p.  di  Palermo,  in  data  29  luglio 1994,
successivamente  divenute  irripetibili  per  morte del dichiarante -
«fossero  state  raccolte nell'ambito di un procedimento cumulativo a
carico anche dell'attuale imputato o in un procedimento diverso», con
la   conseguente   impossibilita'  di  valutare  la  rilevanza  della
questione,   poiche'  in  ipotesi  di  dichiarazioni  rese  in  altro
procedimento  avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 238, comma 3
c.p.p.
      Tanto  premesso,  il  tribunale rileva, da una parte, che nella
citata  ordinanza  del  17  gennaio  2001 veniva dato atto che «dalla
documentazione prodotta dal p.m. si evinceva che il Maltese era stato
giudicato  in  relazione  ai  medesimi  fatti  oggetto  del  presente
processo con sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale di
Palermo  in  data  30  marzo  1998 divenuta irrevocabile il 22 maggio
1998»; dall'altra che, in effetti, le dichiarazioni in questione sono
documentate in un verbale privo (per mera svista dell'ufficio g.i.p.)
di indicazione del numero di procedimento.
    E'  indubbio,  tuttavia,  che le dichiarazioni del Maltese furono
rilasciate nel corso del medesimo procedimento in cui la questione di
incostituzionalita'  della  norma  e' sollevata. Si tratta infatti di
dichiarazioni  rese  davanti  al  g.i.p.  di  Palermo nel corso di un
interrogatorio,  ex  art. 294  c.p.p., in relazione alla ordinanza di
custodia  cautelare,  esplicitamente menzionata nel corpo del verbale
di  interrogatorio  stesso,  emessa  il  25 luglio 1994 e recante per
l'appunto  il  medesimo numero di registro N.R. del presente processo
(n. 1025/1993   R.G.N.R.);  la  sentenza  ex  art. 444  c.p.p.  sopra
richiamata,  con  cui  era  definita  la  posizione  processuale  del
Maltese,  all'epoca coimputato nel presente processo, reca inoltre il
medesimo  numero di procedimento N.R. ed in piu', in motivazione, per
giustificare  la  concessione  delle circostanze attenuanti generiche
all'imputato, fa riferimento alle «dichiarazioni confessorie rese dal
Maltese»,  con  evidente  richiamo  al  verbale  di interrogatorio in
questione.
    La  questione gia' sollevata va pertanto nuovamente sottoposta al
vaglio  della  Corte costituzionale per le medesime ragioni, in fatto
ed in diritto, gia' esposte nell'ordinanza di questo tribunale del 17
ottobre  2001,  evidente essendo la rilevanza della questione ai fini
del presente processo e la sua non manifesta infondatezza.