IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello R.G. Appelli n. 2051/1999 depositato il 23 aprile 1999 avverso la sentenza n. 9/39/98 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma da Le Cascine S.r.l. leg. rappr. Tassi Mafalda, residente a Roma in via Caio Canuleio, 136, difeso da Marchetti rag. Marco, residente a Roma in via Caio Canuleio, 62; Controparti: Registro di Roma pubblici atti impugnati: cart. pagamento n. 3534701 - es. 96 em. 11 - Invim - straordinaria. Premesso in fatto Che in data 23 gennaio 1997 la soc. a r.l. «Le Cascine» corrente in Roma, via C. Canuleio 136, in persona della rappresentante pro tempore Tassi Mafalda ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 35347001 relativa a imposta IN.V.IM straordinaria su den. 30 vol. 149, emessa a seguito di avviso di liquidazione notificato alla stessa societa' il 5 settembre 1994 dall'Ufficio del registro di Roma; Che il ricorso e' stato respinto con decisione n. 9/39 del 22 gennaio-15 aprile 1998 della Commissione tributaria provinciale di Roma, contro la quale la soccombente ha proposto appello notificandolo a mezzo del servizio postale e depositandolo in copia presso la segreteria di questa commissione con la fotocopia della ricevuta della spedizione postale; Che l'ufficio appellato non si e' costituito, e che la causa e' stata trattata in pubblica udienza su istanza dell'appellante; Osserva in diritto Che ai fini della decisione appare rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24 comma 2 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 1 del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 a cui, in ordine al deposito del ricorso in appello, fa rinvio l'art. 53, comma 2 ultima parte del decreto medesimo, nella parte in cui, quando il ricorso sia spedito per posta, prevede il deposito nella segreteria della commissione tributaria adita della sola fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale e non il deposito anche dell'avviso di ricevimento in caso di contumacia del convenuto; Che infatti la produzione di tale ricevuta comprova solo l'avvenuta spedizione, ma non pure che il plico spedito sia stato effettivamente ricevuto dal destinatario, cosicche' se questi non compare in giudizio non e' dato sapere se egli, avendo avuto conoscenza della domanda proposta nel suoi confronti, abbia scelto di non costituirsi, oppure se egli, in mancanza di tale conoscenza, non abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa; Che l'inviolabilita' in ogni grado processuale di tale diritto di difesa, sancita dall'art. 24, comma 2 della Carta fondamentale, trova riscontro nell'art. 101 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, per cui il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non puo' statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale e' proposta non e' stata regolarmente citata e non e' comparsa; Che il dubbio di costituzionalita' prospettato non sembra superabile da un eventuale invito all'appellante/ricorrente a produrre il summenzionato avviso di ricevimento della raccomandata spedita, atteso che nessuna norma attribuisce alla commissione il potere d'imporre alla parte di fornire la prova dell'avvenuta costituzione del contraddittorio; Che pertanto il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione dell'indicata questione di legittimita' costituzionale;