Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - giusta delibera del Consiglio dei ministri 11 marzo 2005 - rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; Contro la Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, volto alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione autonoma della Sardegna 17 gennaio 2005, n. 1, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 15 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 18 gennaio 2005, n. 2, recante «Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regioni-enti locali», per violazione dell'art. 123 Cost., in relazione all'art. 10, legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Nel Bollettino ufficiale delle Regione autonoma della Sardegna del 18 gennaio 2005, e' apparsa la legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, recante «Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regioni-enti locali». La natura del provvedimento legislativo adottato confligge con 1'art. 123 Cost., come integrato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Si chiarisce al riguardo, che la della legge, all'art. 7, ha aggiunto un ultimo comma all'art. 123 Cost., del seguente tenore: «In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali quali organi di consultazione fra la Regione e gli enti locali.». Al contrario, la Regione Sardegna ha istituito il Consiglio delle autonomie locali con legge ordinaria. Orbene, e' pur vero che l'art. 123, ultimo comma, Cost. si riferisce esclusivamente alle regioni a statuto ordinario, essendo, invece, attribuite dall'art. 116 Cost. (come sost. dall'art. 2, comma 2, legge Cost. n. 3/2001 cit.) alle regioni a statuto speciale «forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale», ma e' anche vero che l'art. 10, legge cost. n. 3/2001 dispone che «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite». Tali forme di maggiore autonomia sono, naturalmente riferite anche agli enti locali. Dal che consegue che l'ultimo comma dell'art. 123 Cost., che contempla il consiglio delle autonomie locali, deve ritenersi vincolante anche per le regioni a statuto speciale, per le quali non sia intervenuto l'adeguamento dello statuto nel senso dell'amp1iamento delle autonomie degli enti locali. Anche queste regioni a statuto speciale, dunque, sono tenute ad istituire e disciplinare il ridetto Consiglio con fonte statutaria e non con fonte legislativa, ordinaria. Cio' considerato, la legge (ordinaria) regionale in rassegna, negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 15, si pone in contrasto con l'art. 123, ultimo comma, in combinato disposto con 1'art. 10, legge Cost. n. 3/2001.