Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  - giusta
delibera  del  Consiglio dei ministri 11 marzo 2005 - rappresentato e
difeso  ex  lege  dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui
sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

    Contro  la  Regione  autonoma  della  Sardegna,  in  persona  del
Presidente   della   Giunta   regionale   pro   tempore,  volto  alla
dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  della  legge della
Regione autonoma della Sardegna 17 gennaio 2005, n. 1, articoli 1, 2,
3,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 15 pubblicata nel Bollettino ufficiale
della  Regione  18  gennaio  2005,  n. 2,  recante  «Istituzione  del
Consiglio  delle  autonomie  locali  e  della  Conferenza  permanente
Regioni-enti   locali»,   per  violazione  dell'art.  123  Cost.,  in
relazione all'art. 10, legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
    Nel  Bollettino  ufficiale  delle Regione autonoma della Sardegna
del  18 gennaio 2005, e' apparsa la legge regionale 22 dicembre 2004,
n. 7,  recante  «Istituzione  del  Consiglio delle autonomie locali e
della Conferenza permanente Regioni-enti locali».
    La  natura  del  provvedimento legislativo adottato confligge con
1'art. 123  Cost.,  come  integrato  dalla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3.
    Si  chiarisce  al  riguardo,  che  la della legge, all'art. 7, ha
aggiunto un ultimo comma all'art. 123 Cost., del seguente tenore: «In
ogni  Regione,  lo  statuto  disciplina  il Consiglio delle autonomie
locali  quali  organi  di  consultazione  fra  la  Regione e gli enti
locali.».
    Al contrario, la Regione Sardegna ha istituito il Consiglio delle
autonomie locali con legge ordinaria.
    Orbene,  e'  pur  vero  che  l'art.  123,  ultimo comma, Cost. si
riferisce  esclusivamente  alle regioni a statuto ordinario, essendo,
invece, attribuite dall'art. 116 Cost. (come sost. dall'art. 2, comma
2, legge Cost. n. 3/2001 cit.) alle regioni a statuto speciale «forme
e  condizioni  particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti
adottati  con  legge costituzionale», ma e' anche vero che l'art. 10,
legge   cost.   n. 3/2001   dispone  che  «Sino  all'adeguamento  dei
rispettivi    statuti,   le   disposizioni   della   presente   legge
costituzionale  si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed
alle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano per le parti in cui
prevedono  forme  di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a quelle gia'
attribuite».
    Tali  forme  di  maggiore  autonomia  sono, naturalmente riferite
anche agli enti locali.
    Dal  che  consegue  che  l'ultimo  comma dell'art. 123 Cost., che
contempla   il  consiglio  delle  autonomie  locali,  deve  ritenersi
vincolante  anche per le regioni a statuto speciale, per le quali non
sia    intervenuto    l'adeguamento    dello    statuto   nel   senso
dell'amp1iamento delle autonomie degli enti locali.
    Anche  queste  regioni a statuto speciale, dunque, sono tenute ad
istituire  e disciplinare il ridetto Consiglio con fonte statutaria e
non con fonte legislativa, ordinaria.
    Cio'  considerato,  la  legge  (ordinaria) regionale in rassegna,
negli  articoli  1,  2,  3,  4,  5,  6, 7, 9, 10, 11 e 15, si pone in
contrasto  con  l'art. 123,  ultimo  comma, in combinato disposto con
1'art. 10, legge Cost. n. 3/2001.