LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sull'appello  R.  G. Appelli
n. 2057/99   depositato   il  26  aprile  1999  avverso  la  sentenza
n. 105/38/98  emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma
da:  De  Luca  Anna Maria residente a Roma, in via Claudio Achillini,
60,  difeso  da:  Nunnari  dott. Angelo residente a Roma in via della
Giuliana, 66.
    Controparti:  Registro  di Roma pubblici, atti impugnati: Avv. di
liquid. n. VAL. n. 89/42360 - Registro.
    Presenti  in  udienza:  per l'ufficio nessuno e' comparso, per il
contribuente il dott. Angelo Nunnari.

                          Premesso in fatto

    Che  in  data  6  giugno  1992  l'Ufficio del Registro di Roma ha
notificato  a  De  Luca  Anna Maria avviso di liquidazione relativo a
imposta  complementare  sull'atto  per  notar  Formica  registrato il
4 agosto 1989 al n. 42360 serie 1/A;
    Che  il  ricorso proposto da De Luca avverso tale avviso e' stato
respinto  con  decisione  n. 105/38 del 30 gennaio-9 marzo 1998 della
Commissione   tributaria   provinciale   di   Roma,   contro  cui  la
contribuente  ha  proposto appello notificandolo a mezzo del servizio
postale  e  depositandolo  in  copia  presso  la segreteria di questa
Commissione  regionale  insieme  con  la  fotocopia dalla ricevuta di
spedizione.
    Che l'Ufficio del registro non si e' costituito e che la causa e'
stata trattata in pubblica udienza su richiesta dell'appellante;

                         Osserva in diritto

    Che ai fini della decisione appare rilevante e non manifestamente
infondata,  con  riferimento all'art. 24, comma 2 Cost., la questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  22,  comma  2 del d.lgs.
n. 546  del 31 dicembre 1992 a cui, in ordine al deposito del ricorso
in  appello,  fa  rinvio  l'art. 53, comma 2 ultima parte del decreto
medesimo,  nella  parte  in  cui,  quando  il ricorso sia spedito per
posta,   prevede  il  deposito  nella  segreteria  della  Commissione
tributaria adita della sola fotocopia della ricevuta della spedizione
per raccomandata a mezzo del servizio postale e non il deposito anche
dell'avviso di ricevimento in caso di contumacia del convenuto;
    Che   infatti  la  produzione  di  tale  ricevuta  comprova  solo
l'avvenuta  spedizione,  ma  non  pure che il plico spedito sia stato
effettivamente  ricevuto  dal  destinatario,  cosicche' se questi non
compare  in  giudizio  non  e'  dato  sapere  se  egli,  avendo avuto
conoscenza della domanda proposta nei suoi confronti, abbia scelto di
non  costituirsi, oppure se egli, in mancanza di tale conoscenza, non
abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa;
    Che l'inviolabilita' in ogni grado processuale di tale diritto di
difesa, sancita dall'art. 24, comma 2 della Carta fondamentale, trova
riscontro   nell'art.  101  c.p.c.,  applicabile  anche  al  processo
tributario,   per  cui  il  giudice,  salvo  che  la  legge  disponga
altrimenti,  non  puo'  statuire  sopra  alcuna  domanda, se la parte
contro la quale e' proposta non e' stata regolarmente citata e non e'
comparsa;
    Che   il  dubbio  di  costituzionalita'  prospettato  non  sembra
superabile   da   un  eventuale  invito  all'appellante/ricorrente  a
produrre  il  summenzionato  avviso di ricevimento della raccomandata
spedita,  atteso  che  nessuna  norma attribuisce alla Commissione il
potere  d'imporre  alla  parte  di  fornire  la  prova  dell'avvenuta
costituzione del contraddittorio;
    Che    pertanto    il   giudizio   non   puo'   essere   definito
indipendentemente   dalla   risoluzione  dell'indicata  questione  di
legittimita' costituzionale;