IL TRIBUNALE

    Il  giudice,  esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta
in  data  10 dicembre 2004 sull'opposizione a decreto di liquidazione
di onorari difensivi proposta dall'avv. Giuseppe Brandino,

                            O s s e r v a

    Questo   giudice  per  decidere  sottoposta  al  suo  esame  deve
necessariamente  applicare  le  disposizioni  di  cui  agli artt. 170
d.lgs. 30 maggio 2002 n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
    Tali norme, a giudizio dello scrivente magistrato, nella parte in
cui   attribuiscono   al   giudice  in  composizione  monocratica  la
competenza   a  conoscere  dell'opposizione  avverso  il  decreto  di
pagamento  di  liquidazione,  anche  nella  ipotesi, come nel caso di
specie,  in  cui  il  provvedimento opposto sia stato pronunciato dal
giudice   in   composizione  collegiale,  violano  quattro  parametri
costituzionali.
    Anzitutto  il parametro delle ragionevolezza e, in definitiva, il
principio  di  uguaglianza  di  cui  all'art.  3  della Costituzione,
apparendo  del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica,
prevede  quale  giudice  dell'impugnazione  avverso  un provvedimento
emesso   dal  giudice  in  composizione  collegiale,  un  giudice  in
composizione  monocratica,  tanto  piu'  che si tratta di contenzioso
attinente a diritti soggettivi.
    In  secondo  luogo,  il  principio del diritto di difesa, sancito
dall'art.  24  Costituzione, giacche' le garanzie che compongono tale
diritto   subiscono  un  conreto  oggettivo  affievolimento,  essendo
riconosciuto  al  giudice  in  composizione  monocratica il potere di
rimuovere o riformare un provvedimento del giudice collegiale.
    In terzo luogo, il principio del giudice naturale di cui all'art.
25 della Costituzione, atteso che, secondo il vigente ordinamento, la
Corte di appello giudica sempre in composizione collegiale.
    Infine,   il  principio  del  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi  fissati nella delega al Governo dalla funzione legislativa
(art.  76  Cost.).  Invero,  fra  i  principi  ed i criteri direttivi
prescritti  nella  legge  delega  8  marzo 1999 n. 50 non e' indicato
quello   che   prevede   il  mutamento  di  composizione  dell'organo
giudiziario  qui censurato, con conseguente contrasto con il disposto
del richiamato art. 76 Cost. per eccesso di delega.