ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 18 e
19,  della  legge  24 dicembre  2003,  n. 350  (Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2004), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna,
notificato  il 24 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 4 marzo
2004 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  22 febbraio  2005  il giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Uditi    l'avvocato    Giandomenico   Falcon   per   la   Regione
Emilia-Romagna  e  l'avvocato  dello  Stato  Sergio  Laporta  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  La  Regione  Emilia-Romagna,  con  ricorso  notificato  il
24 febbraio 2004, depositato il 4 marzo 2004 ed iscritto al n. 33 del
registro  ricorsi  del  2004,  ha  proposto questione di legittimita'
costituzionale di numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2003,
n. 350  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria 2004), e, tra queste,
delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 18 e 19.
    1.1.  -  L'art. 4,  comma 18, della legge n. 350 del 2003 prevede
che  le risorse alle quali si riferisce l'articolo 67, comma 1, della
legge  28 dicembre  2001,  n. 448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002),
nonche'  quelle  relative  agli interventi di cui all'articolo 11 del
decreto-legge  8 luglio  2002,  n. 138 (Interventi urgenti in materia
tributaria,   di   privatizzazioni,   di   contenimento  della  spesa
farmaceutica  e  per  il  sostegno  dell'economia  anche  nelle  aree
svantaggiate),  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002,  n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono trasferite
sullo  stato  di  previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 66 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), relativo
al sostegno della filiera agroalimentare.
    Il successivo comma 19 dispone che «nei limiti delle risorse rese
disponibili   di   cui   al  comma 18,  e  in  base  alle  specifiche
assegnazioni   determinate  annualmente  ai  sensi  dell'articolo 11,
comma 3,  lettera  f),  della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di
alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato in materia di
bilancio),  e  successive  modificazioni, il Ministro delle politiche
agricole  e  forestali  sottopone  all'approvazione  del  CIPE  nuovi
contratti di programma nei settori agricolo e della pesca».
    1.2. - E' da precisare che l'art. 67, comma 1, della legge n. 448
del  2001,  richiamato dal comma 18, prevede un riutilizzo di risorse
finanziarie  ancora  disponibili,  stabilendo  che  «i  finanziamenti
revocati   dal   Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  (CIPE)  ad  iniziative  di  programmazione  negoziata  nel
settore  agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento
di  nuovi  patti territoriali e contratti di programma riguardanti il
settore  medesimo»,  mentre  l'art. 11  del  decreto-legge n. 138 del
2002,  anch'esso  richiamato  dal comma 18, disciplina contributi per
gli investimenti in agricoltura.
    1.3.  -  La  Regione  Emilia-Romagna sostiene che le disposizioni
impugnate,  nel  prevedere una gestione centrale di risorse destinate
al finanziamento di iniziative nelle materie dell'agricoltura e della
pesca,  violerebbero  gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione,
in  quanto  interverrebbero  nelle  materie  di  competenza regionale
dell'agricoltura e della pesca e non realizzerebbero il finanziamento
integrale delle funzioni ordinarie delle Regioni.
    La   ricorrente   sostiene,  altresi',  che  le  norme  impugnate
violerebbero   i  parametri  indicati,  ove  pure  fosse  ravvisabile
l'esercizio  di una competenza sussidiaria da parte dello Stato, dato
che non viene prevista la necessaria intesa delle Regioni interessate
ai fini dell'approvazione dei contratti di programma.
    1.4.  -  La Regione Emilia-Romagna richiama la sentenza n. 14 del
2004  di  questa Corte, la quale ha ritenuto non fondata la questione
di  legittimita'  costituzionale proposta, in riferimento ai medesimi
parametri, in relazione all'art. 67 della legge n. 448 del 2001.
    La  stessa  sottolinea, in particolare, che la citata sentenza ha
ricondotto  la  disciplina  dell'art. 67, comma 1, della legge n. 448
del  2001  alle  funzioni  legislative statali di cui alla lettere e)
dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, e segnatamente alla
tutela   della  concorrenza,  nel  presupposto  che  i  contratti  di
programma   e  i  patti  territoriali  in  questione  si  riferiscono
all'intero  territorio nazionale, diversamente da quanto dispongono i
commi 18  e  19  dell'art. 4  sopra  citato,  i quali non fanno alcun
riferimento  ad un essenziale «rilievo nazionale» delle iniziative di
cui si discute.
    2.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  si  e'  costituito
contestando  genericamente  il ricorso, di cui ha chiesto il rigetto,
ed  ha  rinviato  ad una successiva memoria lo sviluppo delle proprie
argomentazioni difensive.
    3. - In prossimita' dell'udienza pubblica del 22 febbraio 2005 la
Regione   Emilia-Romagna  ha  depositato  una  memoria,  nella  quale
ribadisce le argomentazioni gia' svolte nel ricorso.
    La Regione richiama, inoltre, le sentenze n. 320 del 2004 e n. 51
del  2005  di  questa  Corte,  sottolineando  come  le stesse abbiano
escluso  la  legittimita'  di  un  intervento  finanziario statale in
materie   di   competenza   legislativa   regionale,   poiche'  «cio'
equivarrebbe   a   riconoscere  allo  Stato  potesta'  legislative  e
amministrative  sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle
rispettive competenze».
    4. - In prossimita' dell'udienza pubblica anche il Presidente del
Consiglio  dei ministri ha depositato una memoria, nella quale chiede
che sia dichiarata l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso.
    4.1.   -   L'Avvocatura  sostiene,  anzitutto,  che  il  comma 18
dell'art. 4  della  legge  n. 350  del 2003 avrebbe natura «soltanto»
contabile,  limitandosi  a  prevedere  un trasferimento allo stato di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  delle risorse
finanziarie   che,   al  31 dicembre  di  ogni  anno,  risultino  non
utilizzate  e  rese  disponibili in seguito a revoca di iniziative di
programmazione negoziata nei settori agroalimentare e della pesca.
    Detta  disposizione  contabile,  a  dire  del resistente, sarebbe
«innocua»  per la Regione, dato che il trasferimento delle risorse da
uno  ad  altro  stato  di  previsione  del  bilancio  dello Stato non
produrrebbe effetti sulla disciplina sostanziale degli interventi. Ne
discenderebbe, in parte qua, l'inammissibilita' del ricorso.
    In  punto di fatto la difesa erariale fa, peraltro, notare che la
norma  non avrebbe avuto concreta attuazione, in quanto non sarebbero
finora  emerse  risorse  finanziarie  da  trasferire  allo  stato  di
previsione in questione.
    4.2.  -  In ordine al comma 19 dell'art. 4 della legge n. 350 del
2003 l'Avvocatura sostiene, poi, che la competenza attribuita al CIPE
per  l'approvazione dei nuovi contratti di programma (e non anche dei
nuovi  patti  territoriali)  sarebbe giustificata dalla «peculiarita'
delle  iniziative  promosse  dallo  Stato»,  e richiama il precedente
specifico  costituito  dalla sentenza n. 14 del 2004 di questa Corte,
la  quale, in riferimento all'analoga previsione recata dall'art. 67,
comma 1, della legge n. 448 del 2001, ha ricondotto la competenza del
Comitato   interministeriale   alla   materia   della   tutela  della
concorrenza    (art. 117,    secondo   comma,   lettera   e),   della
Costituzione).
    La   difesa   erariale   evidenzia   infine   che  la  richiesta,
subordinata,  di una pronuncia «additiva», che inserisca nel comma 19
la  previsione  di  una  intesa  con  le Regioni interessate, sarebbe
superflua, atteso che con deliberazione del 25 luglio 2003 (paragrafo
7)  il CIPE ha gia' previsto che le domande di accesso a contratti di
programma  siano  presentate  alla  Regione  interessata e che questa
partecipi attivamente al procedimento conseguente.

                       Considerato in diritto

    1.   -   La  Regione  Emilia-Romagna  ha  proposto  questione  di
legittimita'  costituzionale  di  numerose  disposizioni  della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale   e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2004),
censurando,  tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 4, commi 18
e 19, oggetto del presente giudizio.
    1.1.  - La ricorrente sostiene che le disposizioni impugnate, nel
prevedere   una   gestione   accentrata   di   risorse  destinate  al
finanziamento  di contratti di programma nei settori dell'agricoltura
e  della  pesca,  violerebbero  gli  articoli 117,  118  e  119 della
Costituzione,  in  quanto interverrebbero nelle materie di competenza
regionale  dell'agricoltura  e  della  pesca,  non realizzerebbero il
finanziamento integrale delle funzioni ordinarie delle Regioni e, ove
pure  fosse  ravvisabile l'esercizio di una competenza sussidiaria da
parte  dello  Stato  nella  previsione  e  gestione  del  fondo,  non
prevederebbero la necessaria intesa delle Regioni interessate ai fini
dell'approvazione dei contratti di programma.
    2.   -  Deve  preliminarmente  essere  disattesa  l'eccezione  di
inammissibilita' prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato con
riferimento  alla  questione  relativa  al comma 18 dell'art. 4 della
legge n. 350 del 2003.
    La  difesa  erariale  sostiene  che  il  suddetto  comma 18,  nel
prevedere  nell'ambito  del  bilancio dello Stato un trasferimento di
risorse  economiche  dallo  stato  di  previsione del Ministero delle
attivita'  produttive  a quello delle politiche agricole e forestali,
avrebbe  natura  «meramente»  contabile e pertanto sarebbe inidoneo a
ledere la sfera di attribuzione regionale.
    In  effetti  si  tratta  di una previsione strumentale rispetto a
quella  dettata  dal  successivo  comma 19,  il  quale attribuisce al
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  la  competenza a
sottoporre al CIPE nuovi contratti di programma; e tuttavia in ordine
alla stessa non si pone alcun problema di ammissibilita', dovendosene
piuttosto apprezzare, nel merito, la legittimita' in riferimento alla
norma sostanziale cui si riferisce.
    2.1. - Nel merito la questione non e' fondata.
    2.2. - Le disposizioni impugnate (art. 4, comma 18) trasferiscono
nello  stato  di  previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali  le  risorse,  accertate  al 31 dicembre di ogni anno, alle
quali  si riferisce l'art. 67, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria 2002), nonche' quelle
relative   agli  interventi  di  cui  all'art. 11  del  decreto-legge
8 luglio  2002,  n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni,  di  contenimento  della spesa farmaceutica e per il
sostegno  dell'economia  anche  nelle aree svantaggiate), convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  8 agosto 2002, n. 178, e prevedono
(art. 4,  comma 19)  che, nei limiti delle stesse, il Ministero delle
politiche agricole e forestali sottopone annualmente all'approvazione
del CIPE i contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.
    Si   tratta,   in   buona   parte,   delle  medesime  risorse  e,
sostanzialmente,  delle medesime finalita' cui si riferiva l'art. 67,
comma 1,  della legge n. 448 del 2001, il quale, peraltro, attribuiva
la  competenza alla predisposizione dei contratti al Ministero per le
attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministero delle politiche
agricole e forestali, previa delibera del CIPE.
    Quest'ultima  disposizione  e'  stata  gia'  oggetto  di giudizio
avanti  questa  Corte,  che  (sentenza n. 14 del 2004) ha rigettato i
relativi  ricorsi  proposti  da  varie  Regioni,  ritenendo legittimo
l'intervento  finanziario  dello  Stato, atteso che lo stesso, per la
sua  dimensione  nazionale  e  per  la  sua  funzione  di stimolo del
mercato,  e'  ascrivibile alla materia della tutela della concorrenza
(articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione).
    2.3.  -  Tale  giudizio  va  confermato anche in riferimento agli
impugnati commi 18 e 19 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003.
    Essi, in effetti, ripropongono la medesima disciplina sostanziale
gia'  favorevolmente  scrutinata  dalla  sentenza  appena  citata. Le
uniche  differenze,  a  parte  l'entita'  dei fondi, attengono, a ben
vedere,  alla  concentrazione  delle  competenze in capo al Ministero
delle   politiche   agricole  e  forestali  ed  al  mancato  espresso
riferimento  alla  possibilita'  di  attivare i contratti sull'intero
territorio  nazionale  (non  facendosi  peraltro  piu' cenno ai patti
territoriali,  cui  pure si riferiva l'art. 67 della legge n. 448 del
2001).  Ma  l'elemento  piu'  significativo  e' dato dal fatto che la
dimensione   macroeconomica   dell'intervento  previsto  dalla  nuova
disciplina  e'  assicurata,  come  nel  caso dell'art. 67 della legge
n. 448  del  2001,  dallo  strumento  usato (cfr. sentenza n. 272 del
2004) e cioe' dal ricorso ai contratti di programma, i quali, come e'
noto,  hanno  la  funzione,  insieme ad altri strumenti che rientrano
nella  piu' lata nozione di programmazione negoziata, di stimolare la
crescita economica e rafforzare la concorrenza sul piano nazionale. E
non  e' senza significato che la programmazione negoziata rientri tra
gli  strumenti  di  politica  economica  previsti  dal  documento  di
programmazione economica e finanziaria per il periodo 2004-2007.
    Si  tratta,  dunque, di interventi finanziari che rientrano nella
materia  della  tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo
comma,  lettera e), della Costituzione e sono di pertinenza esclusiva
dello Stato.
    Una  volta  acclarata  la  competenza statale in materia, risulta
evidente  che non lede la Regione ricorrente ne' l'attribuzione delle
funzioni  statali  all'uno  piuttosto  che ad altro Ministero, ne' il
trasferimento  delle  competenze finanziarie da uno ad altro stato di
previsione del bilancio dello Stato.
    E   neppure   vale   richiamare,   come   fa  la  ricorrente,  la
deliberazione  del CIPE in data 25 luglio 2003, la quale ha deciso di
«regionalizzare»  i  finanziamenti in questione, nel duplice senso di
reimpiegare nell'ambito del territorio regionale i finanziamenti gia'
concessi  e poi revocati e di prevedere la facolta' per la Regione di
esercitare  le  relative  funzioni  amministrative.  Le  disposizioni
legislative  impugnate  vanno  infatti  valutate ex se (cfr. sentenza
n. 14  del  2004),  senza che possano assumere alcun rilievo, ai fini
del  giudizio  di  costituzionalita',  le modalita' con le quali esse
vengono attuate sul piano amministrativo.