ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Foggia con ordinanza del 28 giugno 2003, iscritta al n. 949 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2004. Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il giudice relatore Guido Neppi Modona. Ritenuto che il Tribunale di Foggia ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); che, ad avviso del rimettente, «la legge cosi' come interpretata prevede l'immediata concessione del nulla osta all'espulsione dell'imputato, non contemplando la sospensione della decisione del giudice in merito a siffatta questione sino al passaggio in giudicato della sentenza»; che sarebbero pertanto violati gli artt. 24 e 111 Cost. in quanto l'imputato, se espulso prima del passaggio in giudicato della sentenza, viene privato della possibilita' di partecipare al processo e di disporre delle condizioni necessarie per la sua difesa. Considerato che il rimettente omette di individuare la norma oggetto delle censure di illegittimita' costituzionale; che l'ordinanza di rimessione difetta inoltre della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed e' del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza della questione; che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. da ultimo ordinanze numeri 418, 385 e 156 del 2004). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.