ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  promosso,  nell'ambito  di  un  procedimento penale, dal
Tribunale  di  Foggia  con  ordinanza del 28 giugno 2003, iscritta al
n. 949  del  registro  ordinanze  2004  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 9 febbraio 2005 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che il Tribunale di Foggia ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 24  e  111  della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero);
        che,   ad   avviso  del  rimettente,  «la  legge  cosi'  come
interpretata   prevede   l'immediata   concessione   del  nulla  osta
all'espulsione  dell'imputato,  non contemplando la sospensione della
decisione  del  giudice  in  merito  a  siffatta  questione  sino  al
passaggio in giudicato della sentenza»;
        che  sarebbero  pertanto  violati gli artt. 24 e 111 Cost. in
quanto  l'imputato, se espulso prima del passaggio in giudicato della
sentenza, viene privato della possibilita' di partecipare al processo
e di disporre delle condizioni necessarie per la sua difesa.
    Considerato  che  il  rimettente  omette  di individuare la norma
oggetto delle censure di illegittimita' costituzionale;
        che   l'ordinanza   di   rimessione   difetta  inoltre  della
descrizione  della  fattispecie  oggetto del giudizio a quo ed e' del
tutto   carente   di  motivazione  in  ordine  alla  rilevanza  della
questione;
        che    la   questione   deve   pertanto   essere   dichiarata
manifestamente  inammissibile (v. da ultimo ordinanze numeri 418, 385
e 156 del 2004).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.