ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter,
del  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge
30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla  normativa  in  materia  di
immigrazione   e   di   asilo),   promossi,  nell'ambito  di  diversi
procedimenti  penali,  dal  Tribunale  di  Foggia  con  ordinanza del
22 gennaio  2004  (iscritta  al  n. 950 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie
speciale, dell'anno 2004) e con due ordinanze in data 1° ottobre 2003
(iscritte  ai  numeri  951  e  952  del  registro  ordinanze  2004  e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie
speciale, dell'anno 2004).
    Udito  nella  camera  di consiglio del 9 febbraio 2005 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Foggia  con  tre  ordinanze  di
contenuto  sostanzialmente identico ha sollevato, in riferimento agli
artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 14,  comma 5-ter,  del  decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189
(Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);
        che,  quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
il  rimettente  si  riporta alle motivazioni contenute nell'ordinanza
del Tribunale di Roma del 12 novembre 2002.
    Considerato   che,   attesa   l'identita'   delle   ordinanze  di
rimessione, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
        che  le ordinanze non contengono alcuna motivazione in ordine
alla  rilevanza  e alla non manifesta infondatezza della questione di
legittimita'    costituzionale,    peraltro    neppure    esattamente
identificata  nei  suoi  requisiti minimi, in quanto il rimettente si
limita  a  richiamare  integralmente  le motivazioni contenute in una
precedente ordinanza di un diverso giudice;
        che,  come  costantemente  affermato  dalla giurisprudenza di
questa  Corte, non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di
legittimita'  costituzionale  questioni motivate solo per relationem,
in  quanto  il  rimettente  deve rendere esplicite le ragioni per cui
ritiene   rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la  questione
sollevata, mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile
dal  rinvio al contenuto di altre ordinanze dello stesso o di diverso
giudice;
        che   le   questioni   devono   pertanto   essere  dichiarate
manifestamente  inammissibili  (v., tra le tante, ordinanze numeri 84
del 2005, 59 del 2004, 234 del 2003 e 498 del 2002).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.