ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 13,
del  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero),  promosso,  nell'ambito  di  un
procedimento  penale,  dal  Tribunale di Foggia con ordinanza in data
1 ottobre  2003,  iscritta  al  n. 953  del registro ordinanze 2004 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ยช serie
speciale, dell'anno 2004.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 9 febbraio 2005 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  il  Tribunale di Foggia ha sollevato, su eccezione
della  difesa,  in  riferimento  agli  artt. 24,  27, 104 e 111 della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13,
comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero).
    Considerato   che   l'ordinanza   di   rimessione  difetta  della
descrizione  della  fattispecie  oggetto del giudizio a quo ed e' del
tutto  carente  di  motivazione  in  ordine alla rilevanza e alla non
manifesta   infondatezza   della   questione,   neppure   esattamente
identificata nei suoi requisiti minimi;
        che    la   questione   deve   pertanto   essere   dichiarata
manifestamente inammissibile (v. da ultimo ordinanze numeri 418 e 385
del 2004).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.