ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Foggia con ordinanza in data 1 ottobre 2003, iscritta al n. 953 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ยช serie speciale, dell'anno 2004. Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il giudice relatore Guido Neppi Modona. Ritenuto che il Tribunale di Foggia ha sollevato, su eccezione della difesa, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed e' del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione, neppure esattamente identificata nei suoi requisiti minimi; che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. da ultimo ordinanze numeri 418 e 385 del 2004). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.