IL GIUDICE DI PACE

    Ha    emesso    la    seguente    ordinanza   di   eccezione   di
incostituzionalita'.
    Rilevata   la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
costituzionalita'  dell'art. 64,  secondo  comma,  ultima  parte, del
d.lgs.  n. 274/2000 per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 112 della
Costituzione  nella  parte in cui non distingue tra ritardi dovuti ad
una precisa scelta da quelli connessi ad una oggettiva impossibilita'
di  iscrivere tempestivamente la Notizia di Reato, lasciando di fatto
all'ufficio del p.m. un'assoluta discrezionalita' che viola i diritti
costituzionalmente  garantiti  di  uguaglianza  (art.  3), diritto di
difesa  (art. 24),  del  giudice  naturale  precostituito  per  legge
(art. 25,  primo  comma)  e  dell'obbligatorieta'  dell'azione penale
(art. 112);
    Rilevata  la rilevanza nel giudizio de quo, risultando dagli atti
un ritardo nell'iscrizione della Notizia di Reato eseguita a distanza
di  oltre  7  mesi dalla ricezione, connesso all'adempimento da parte
della  Procura  della  Repubblica c/o il Tribunale di Roma di precise
direttive  e non per impossibilita' oggettiva di iscrivere la Notizia
di  Reato  tempestivamente,  come  riferito  in udienza dal p.m. (ud.
7 dicembre 2004);
    Sospende  il  dibattimento  e  dispone trasmettersi gli atti alla
Corte    costituzionale    per    decidere    sulla    questione   di
costituzionalita'  sollevata  dalla  difesa  dell'imputato  in ordine
all'art. 64,  secondo comma, ultima parte, del d.lgs. n. 274/2000 per
contrasto  con  gli  artt. 3,  24, 25 e 112 della Costituzione, nella
parte  in  cui  consente  all'ufficio  dell'assoluta discrezionalita'
sull'iscrizione   della   Notizia   di  Reato  relativamente  a  quei
procedimenti  commessi,  come  quello in esame, prima dell'entrata in
vigore del d.lgs. n. 274/2000 (2 gennaio 2002).
    (Omissis).
                      Il giudice di pace: Topa
05C0449