IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza di eccezione di incostituzionalita'. Rilevata la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 64, secondo comma, ultima parte, del d.lgs. n. 274/2000 per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 112 della Costituzione nella parte in cui non distingue tra ritardi dovuti ad una precisa scelta da quelli connessi ad una oggettiva impossibilita' di iscrivere tempestivamente la Notizia di Reato, lasciando di fatto all'ufficio del p.m. un'assoluta discrezionalita' che viola i diritti costituzionalmente garantiti di uguaglianza (art. 3), diritto di difesa (art. 24), del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma) e dell'obbligatorieta' dell'azione penale (art. 112); Rilevata la rilevanza nel giudizio de quo, risultando dagli atti un ritardo nell'iscrizione della Notizia di Reato eseguita a distanza di oltre 7 mesi dalla ricezione, connesso all'adempimento da parte della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma di precise direttive e non per impossibilita' oggettiva di iscrivere la Notizia di Reato tempestivamente, come riferito in udienza dal p.m. (ud. 7 dicembre 2004); Sospende il dibattimento e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per decidere sulla questione di costituzionalita' sollevata dalla difesa dell'imputato in ordine all'art. 64, secondo comma, ultima parte, del d.lgs. n. 274/2000 per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 112 della Costituzione, nella parte in cui consente all'ufficio dell'assoluta discrezionalita' sull'iscrizione della Notizia di Reato relativamente a quei procedimenti commessi, come quello in esame, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 274/2000 (2 gennaio 2002). (Omissis). Il giudice di pace: Topa 05C0449