IL GIUDICE DI PACE Nella causa civile iscritta al n. 179/04 R.G.A.C. tra Scillitani Roberto c.f. SLRRT68S06D643L, nato a Foggia il 6 novembre 1968, ivi residente in viale Europa n. 27 B, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Acito, presso il quale, in Gravina in Puglia, via Liberta' n. 5, e' elettivamente domiciliato (mandato a margine del ricorso), opponente; E Comune di Poggiorsini, c.f. 0040878058B, con sede in Poggiorsini, piazza Aldo Moro, in persona del suo sindaco rappresentato e difeso dall'avv. Serafino Picerno, presso il quale, in Poggiorsini, via V. Veneto, 75, e' elettivamente domiciliato (mandato a margine della comparsa di costituzione come da delibera della giunta municipale n. 26 del 28 aprile 2004), opposto; Oggetto: opposizione a contravvenzione stradale. P r e m e s s o Che con ricorso depositato il 23 marzo 2004 Scillitani Roberto ha proposto opposizione avverso la contravvenzione stradale di cui al verbale n. 163/2003, che gli e' stato il 29 gennaio 2004 dalla Polizia municipale Poggiorsini per infrazione all'art. 142, comma 9 del cod. strad. (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni), accertata il 26 luglio 2003, a carico della sua Porche Boxter BJ 025 GJ, a mezzo di apparecchiatura «Velomatic 512» omologata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto n. 2961 del 27 novembre 1989 e relative integrazioni; Che per tale infrazione e' prevista, quale sanzione accessoria, la decurtazione di punti dieci sulla patente di guida. Che il ricorrente ha posto il problema della illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. nella parte in cui prevede, nel caso in cui il conducente non sia stato identificato al momento dell'accertamento dell'illecito, che la decurtazione del punteggio dalla patente va attribuita, se munito di patente, al proprietario del veicolo, salvo che questi, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, non comunichi chi era effettivamente alla guida del mezzo al momento dell'accertamento; Che, a suo avviso, tale previsione legislativa violerebbe gli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione sotto il profilo della responsabilita' penale che e' personale; sotto il profilo della irragionevolezza della norma, poiche' il proprietario non e' in grado di ricordare a chi avrebbe affidato l'autovettura il giorno della commessa infrazione; sotto il profilo del diritto di difesa, poiche' si porrebbe, in capo al proprietario, un obbligo di denuncia, sancito soltanto a carico di pubblici ufficiali. R i t e n u t o Che la dedotta questione di legittimita' costituzionale appare rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata, atteso che la decurtazione dei punti ad un soggetto diverso dall'autore della violazione risulterebbe applicata a titolo di responsabilita' oggettiva, istituto estraneo al vigente diritto sanzionatorio penale ed amministrativo, in quanto l'art. 27, comma 1 della Costituzione, stabilisce che la responsabilita' e' personale; Che tale principio e' implicito nell'art. 3 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689, che, trattando dell'elemento soggettivo della violazione, fissa la responsabilita' personale del soggetto per la propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, con la stessa formula usata nell'ultimo comma dell'art. 42 del codice penale per tutte le contravvenzioni, di guisa che non pare giuridicamente possibile chiamare a rispondere un soggetto al posto di altri; Che il predetto art. 126-bis, comma 2, cod. strad. appare altresi' censurabile nella parte in cui prevede l'obbligo di denuncia, a carico del proprietario, del responsabile della violazione, quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo, atteso che tale obbligo appare limitativo del proprio diritto di difesa oltre che irragionevole, non potendo questi sapere con certezza chi fosse esattamente alla guida del veicolo al momento della accertata violazione, se la persona cui il veicolo e' stato affidato o altri.