IL GIUDICE DI PACE

    Nella  causa civile iscritta al n. 179/04 R.G.A.C. tra Scillitani
Roberto  c.f.  SLRRT68S06D643L, nato a Foggia il 6 novembre 1968, ivi
residente  in  viale Europa n. 27 B, rappresentato e difeso dall'avv.
Giuseppe  Acito,  presso il quale, in Gravina in Puglia, via Liberta'
n. 5,  e'  elettivamente domiciliato (mandato a margine del ricorso),
opponente;
    E   Comune   di   Poggiorsini,  c.f.  0040878058B,  con  sede  in
Poggiorsini,   piazza   Aldo   Moro,   in  persona  del  suo  sindaco
rappresentato  e  difeso dall'avv. Serafino Picerno, presso il quale,
in  Poggiorsini,  via  V.  Veneto,  75,  e' elettivamente domiciliato
(mandato  a  margine  della comparsa di costituzione come da delibera
della giunta municipale n. 26 del 28 aprile 2004), opposto;
    Oggetto: opposizione a contravvenzione stradale.

                           P r e m e s s o

    Che con ricorso depositato il 23 marzo 2004 Scillitani Roberto ha
proposto  opposizione  avverso  la contravvenzione stradale di cui al
verbale  n. 163/2003,  che  gli  e'  stato  il  29 gennaio 2004 dalla
Polizia  municipale  Poggiorsini per infrazione all'art. 142, comma 9
del cod. strad. (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche
ed  integrazioni),  accertata  il  26 luglio 2003, a carico della sua
Porche  Boxter  BJ 025 GJ, a mezzo di apparecchiatura «Velomatic 512»
omologata  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti con
decreto n. 2961 del 27 novembre 1989 e relative integrazioni;
    Che  per  tale infrazione e' prevista, quale sanzione accessoria,
la decurtazione di punti dieci sulla patente di guida.
    Che  il  ricorrente  ha  posto  il  problema della illegittimita'
costituzionale  dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. nella parte in cui
prevede,  nel caso in cui il conducente non sia stato identificato al
momento  dell'accertamento  dell'illecito,  che  la  decurtazione del
punteggio  dalla  patente  va  attribuita,  se  munito di patente, al
proprietario  del  veicolo,  salvo  che questi, entro 30 giorni dalla
notifica   del  verbale  di  contestazione,  non  comunichi  chi  era
effettivamente alla guida del mezzo al momento dell'accertamento;
    Che,  a  suo  avviso,  tale previsione legislativa violerebbe gli
artt. 3,  24,  25  e  27  della  Costituzione  sotto il profilo della
responsabilita'  penale  che  e'  personale;  sotto  il profilo della
irragionevolezza della norma, poiche' il proprietario non e' in grado
di  ricordare  a  chi  avrebbe affidato l'autovettura il giorno della
commessa  infrazione; sotto il profilo del diritto di difesa, poiche'
si porrebbe, in capo al proprietario, un obbligo di denuncia, sancito
soltanto a carico di pubblici ufficiali.

                           R i t e n u t o

    Che  la  dedotta  questione di legittimita' costituzionale appare
rilevante  nel  giudizio  in  corso  e  non manifestamente infondata,
atteso   che  la  decurtazione  dei  punti  ad  un  soggetto  diverso
dall'autore  della  violazione  risulterebbe  applicata  a  titolo di
responsabilita'  oggettiva,  istituto  estraneo  al  vigente  diritto
sanzionatorio  penale ed amministrativo, in quanto l'art. 27, comma 1
della Costituzione, stabilisce che la responsabilita' e' personale;
    Che  tale  principio  e' implicito nell'art. 3 della stessa legge
24 novembre  1981,  n. 689,  che,  trattando dell'elemento soggettivo
della violazione, fissa la responsabilita' personale del soggetto per
la  propria  azione  od  omissione,  cosciente e volontaria, sia essa
dolosa  o  colposa,  con  la  stessa  formula usata nell'ultimo comma
dell'art. 42 del codice penale per tutte le contravvenzioni, di guisa
che  non  pare  giuridicamente  possibile  chiamare  a  rispondere un
soggetto al posto di altri;
    Che  il  predetto  art. 126-bis,  comma  2,  cod.  strad.  appare
altresi'   censurabile  nella  parte  in  cui  prevede  l'obbligo  di
denuncia,   a   carico   del  proprietario,  del  responsabile  della
violazione,  quando  gli  organi  di  polizia  non  siano riusciti ad
identificarlo,  atteso che tale obbligo appare limitativo del proprio
diritto  di difesa oltre che irragionevole, non potendo questi sapere
con  certezza chi fosse esattamente alla guida del veicolo al momento
della  accertata  violazione,  se  la persona cui il veicolo e' stato
affidato o altri.