IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nelle  cause  di lavoro
n. 1896/2003 r.g., n. 1897/2003 r.g., n. 1898/2003 r.g., n. 1102/2004
r.g.  tra,  rispettivamente,  Capo  Giuseppe, Tonello Rossano, Gianni
Bruno  e Mazzucco Federico con avv. Gilberto Stigliano Messuti, tutte
contro  Rimorchiatori  Riuniti  Panfido  &  C. S.r.l. con avv. Andrea
Bortoluzzi e Marta Molesini;
    Visti gli atti e a scioglimento della riserva che precede;

                            O s s e r v a

    I  ricorrenti, tutti ex dipendenti con qualifica di marinai della
S.r.l.  Panfido  Rimorchiatori  Riuniti & C., Societa' di navigazione
concessionaria  del servizio di rimorchio nel porto di Venezia, hanno
agito per ottenere l'accertamento del diritto alla corresponsione dei
riposi  compensativi  e/o  del  compenso  sostitutivo  del riposo non
goduto  per  le  giornate festive lavorate ex art. 28 del C.C.N.L. 14
gennaio  1981  per  il  periodo  1° gennaio 1981/1° dicembre 1981 con
condanna  della S.r.l. Panfido Rimorchiatori Riuniti & C. al relativo
pagamento;  nonche'  del  diritto  alla corresponsione della quota di
spettanza   dell'importo   corrisposto   a   seguito  delle  sentenze
n. 74/1995 e n. 530/1995 del Pretore di Venezia passate in giudicato,
con  condanna  di  quest'ultima  al relativo pagamento; hanno inoltre
chiesto   l'accertamento   della  misura  della  giusta  retribuzione
(proporzionata   alla   quantita'   e   qualita'   della  prestazione
lavorativa)  per  il  lavoro  prestato nei periodi dal 1° luglio 1996
alla  cessazione  del  rapporto,  con  condanna  della S.r.l. Panfido
Rimorchiatori  Riuniti & C. al pagamento delle differenze retributive
quale  compenso aggiuntivo per la flessibilita' del turno di lavoro e
la   reperibilita'   telefonica  previste  dal  contratto  collettivo
aziendale  con decorrenza dal 1° luglio 1996 integrato dal verbale di
accordo  del  26  giugno  1996, dalle puntualizzazioni dell'11 luglio
1996  e dal verbale di chiarimento del 4 ottobre 1996, previa, se del
caso,  declaratoria  di  nullita'  dei  predetti contratti ed accordi
aziendali  nella  parte in cui non prevedono un compenso aggiuntivo a
fronte  della reperibilita' telefonica; hanno infine avanzato domanda
di   pagamento   ex   art. 496   codice   della  navigazione  per  la
partecipazione  ad operazioni di disincaglio e salvataggio di navi in
avaria.
    Rispetto  a  tali  pretese  la  convenuta  ha  in via preliminare
eccepito  la  prescrizione sollecitando la rimessione degli atti alla
Corte   costituzionale   per   la   declaratoria   di  illegittimita'
costituzionale  dell'art. 373  cod. nav., a mente del quale i diritti
derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono con il decorso
di  due  anni dallo sbarco nel porto di arruolamento, successivamente
alla cessazione o risoluzione del contratto.
    La  Rimorchiatori  Riuniti  Panfido rileva che tale disciplina si
differenzia  da  quella  del  rapporto  di lavoro comune in quanto il
termine  prescrizionale  e' di due anziche' cinque anni e non decorre
in  costanza  di  rapporto,  laddove  nel  regime  comune,  a seguito
dell'entrata in vigore dell'art. 18 dello Statuto del lavoratori, per
effetto   della  sentenza  n. 174  del  12  dicembre  1972  la  Corte
costituzionale,   e'  consentita  la  decorrenza  della  prescrizione
quinquennale  in  costanza  di  rapporto  tutte  le  volte  in cui il
rapporto  stesso  sia  caratterizzato  da  una  particolare  forza di
resistenza,  quale  deriva da una disciplina che assicuri normalmente
la  stabilita' del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi
giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione.
    Si  evidenzia che per effetto dell'estensione al lavoro marittimo
dell'art. 18 Statuto del lavoratori stabilito dalla sentenza 3 aprile
1987, n. 96 della Corte costituzionale il lavoro nautico in regime di
continuita'  gode  di  tale  tutela,  di talche' l'art. 373 cod. nav.
risulta  costituzionalmente  illegittimo  per  contrasto con l'art. 3
della Costituzione in quanto, senza alcuna valida ragione, riserva al
lavoratore  una  disciplina piu' favorevole di quella operante per il
lavoro comune.
    La  richiesta  di  rimessione  appare  fondata  ricorrendo sia il
requisito  della  rilevanza  della  questione  per la decisione della
causa che la non manifesta infondatezza della questione stessa.
    Quanto  al  primo  profilo,  e'  sufficiente rilevare che tutti i
ricorrenti  hanno operato in forza di contratto a tempo indeterminato
ed  in  regime  di  stabilita',  per  cui  ove  l'art. 373 nav. fosse
ritenuto illegittimo nella parte in cui non prevede che per il lavoro
nautico  assistito da stabilita' il termine prescrizionale decorre in
corso   di   rapporto,   le   pretese  aventi  ad  oggetto  i  riposi
compensativi,  la  quota  di  spettanza  dell'importo  corrisposto  a
seguito  delle  sentenze  n. 74/1995  e  n. 530/1995  del  pretore di
Venezia  e la misura della giusta retribuzione per il lavoro prestato
nel  periodo  dal  1°  luglio  1996  al  28  febbraio 2003 andrebbero
disattese  per  intervenuta prescrizione, integralmente le prime due,
parzialmente la terza.
    Quanta al secondo profilo - della non manifesta infondatezza - va
innanzitutto  evidenziato  che rispetto al rapporto di lavoro nautico
si  sta via via affievolendo la connotazione di temporaneita' propria
dell'impostazione  codicistica  ed  accentuando per contro, pur nella
permanente  specialita' della relativa disciplina, l'assimilazione al
contratto di diritto comune.
    I  contratti  collettivi,  in  virtu'  della potesta' derogatoria
prevista  dall'art. 374  cod. nav., hanno cosi' introdotto l'istituto
della  continuita'  retribuita  di  lavoro,  in  forza della quale il
lavoro  nautico  assume  il  carattere di contratto di arruolamento a
tempo  indeterminato:  al  momento  della  sbarco  il  lavoratore non
percepisce indennita' di preavviso e trattamento di fine rapporto, ma
rimane  a disposizione dell'armatore e, in mancanza di nuovo imbarco,
gode della c.d. disponibilita' retribuita.
    In tali casi - previsti appunto dalla contrattazione collettiva -
di  regime  di  continuita'  la  cancellazione  dal turno particolare
costituisce  licenziamento, cui va applicata, secondo quanto statuito
dalla  Corte  costituzionale  nella  nota sentenza n. 96 del 3 aprile
1987,  la tutela reale di cui all'art. 18 della Statuto di lavoratori
(cfr.  Cass.  8  giugno  2001  n. 7823;  17  agosto 2000 n. 10912, 29
settembre  1998  n. 9723, Cass. 8 marzo 1990 n. 1874; da ultimo Cass.
26  marzo  2004  n. 6118  che ritiene applicabile la tutela, reale od
obbligatorio,  in  materia  di  licenziamenti  anche  in  assenza  di
continuita).
    Cio'  posto,  la  diversa disciplina in materia di decorrenza del
termine prescrizionale tra contratto di diritto comune, per il quale,
in  presenza  di  tutela  reale, il termine (quinquennale) decorre in
corso  di  rapporto  e  contratto  nautico, per il quale, in presenza
della   medesima  tutela,  il  termine  (biennale)  inizia  invece  a
decorrere dopo l'estinzione del rapporto, non risulta giustificata da
valide  ragioni  e  puo'  comportare,  nel caso di contratto nautico,
notevoli  difficolta'  di  difesa  da parte del datore di lavoro, che
puo'  trovarsi  a  contrastare  pretese  del lavoratore risalenti nel
tempo.
    Per  tali  ragioni  si  ritiene  non  manifestamente infondata la
questione  di  illegittimita'  costituzionale,  per contrasto con gli
artt. 3  e 24 della Costituzione, dell'art. 373 cod. nav. nella parte
in  cui non prevede che in caso di rapporto assistito da tutela reale
il termine prescrizionale decorra in costanza di rapporto.
    Stante,  nei  termini suesposti, la rilevanza della questione nel
presente giudizio, va disposta la rimessione alla Corte.