ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
degli  articoli 645, secondo comma, 647 e 165 del codice di procedura
civile,  promosso  con ordinanza del 26 gennaio 2004 dal Tribunale di
Genova  nel  procedimento  civile  vertente  tra Immobiliare Smeraldo
s.r.l.  ed  altro  e  INTESA BCI Gestione Crediti s.p.a., iscritta al
n. 471  del  registro  ordinanze  2004  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 9 febbraio 2005 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Genova, con ordinanza emessa il
26 gennaio  2004,  ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e
111  della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale del
combinato  disposto  degli articoli 645, secondo comma, 647 e 165 del
codice  di  procedura  civile,  nella  parte  in  cui fa decorrere il
termine  di  costituzione  dell'opponente  a decreto ingiuntivo dalla
notificazione    dell'opposizione,    anziche'   dalla   restituzione
dell'originale  o  da  altro  atto cui possa collegarsi la conoscenza
dell'inizio  del  decorso  del  termine,  e  nella  parte  in cui non
consente  che  il  giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possa
proseguire, qualora la mancata tempestiva costituzione dell'opponente
sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore;
        che  il  rimettente espone in fatto che nel giudizio a quo la
parte  opposta  ha  eccepito  l'improcedibilita'  dell'opposizione  a
decreto   ingiuntivo   per   la   tardiva  costituzione  in  giudizio
dell'opponente,  il  quale,  pur  essendosi avvalso della facolta' di
abbreviare   i   termini,   non   aveva   tempestivamente  provveduto
all'iscrizione  della  causa  a  ruolo  in  conseguenza  del  ritardo
dell'ufficio  notifiche  nella  restituzione  dell'atto  di citazione
notificato;
        che  il rimettente riferisce anche di aver respinto l'istanza
di  rimessione in termini, formulata dall'opponente, in ragione della
ritenuta   inapplicabilita'   dell'art. 184-bis  cod.  proc.  civ.  a
situazioni  esterne allo svolgimento del giudizio, per le quali resta
fermo   il   principio   della  improrogabilita'  dei  termini,  come
ripetutamente affermato dalla Corte di cassazione;
        che ad avviso del giudice a quo le disposizioni censurate, in
forza  delle  quali  l'opponente che si sia avvalso della facolta' di
ridurre  i  termini  deve costituirsi in giudizio entro cinque giorni
dalla notifica dell'opposizione, non attribuiscono alcun rilievo alla
effettiva  conoscenza  o  conoscibilita'  dell'atto da cui decorre il
termine  di  costituzione  per l'attore, nonostante la gravita' delle
conseguenze derivanti dalla tardiva costituzione in giudizio;
        che  nella  predetta  ipotesi  non  sarebbe  adeguatamente ed
effettivamente  assicurata  la  tutela  giurisdizionale, in quanto il
soggetto  interessato,  non  essendo posto in condizione di conoscere
tempestivamente  il momento iniziale di decorrenza del termine per la
costituzione  in giudizio, si verrebbe a trovare nella impossibilita'
di  agire  per  la difesa dei propri diritti, con conseguente lesione
del  diritto  di  difesa e del diritto ad un giusto processo, essendo
impedita la tutela giurisdizionale nell'unica fase in cui l'opponente
puo'   proporre   le  proprie  difese,  senza  che  sia  data  alcuna
considerazione   alle   ragioni   della   tardiva  costituzione,  che
potrebbero dipendere anche da caso fortuito o forza maggiore;
        che,   ad   avviso  del  rimettente,  sussisterebbe  poi  una
disparita'  di  trattamento  rispetto  alla  disciplina  del processo
ordinario,   nel   quale   non   e'   prevista  analoga  sanzione  di
improcedibilita' per la tardiva costituzione dell'attore;
        che  il  Tribunale  rimettente,  nel  richiamare il principio
dell'effettivita'  della  tutela giurisdizionale sancito dall'art. 47
della  Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sottolinea
come  in  sede  comunitaria sia stato ripetutamente affermato che non
puo'  essere  sanzionata l'inattivita' del titolare di una situazione
sostanziale quando essa sia la conseguenza di un impedimento di fatto
a lui non imputabile;
        che  il  giudice  a  quo esclude infine di poter aderire alla
prassi  in  uso  in  diversi  uffici  giudiziari,  che  ammettono  la
costituzione   in  giudizio  sulla  base  della  cosiddetta  «velina»
dell'atto  introduttivo,  trattandosi  di  modalita'  non conforme al
dettato  legislativo  e  all'orientamento  della Corte di cassazione,
tanto  che  in  diversi  disegni di legge all'esame del Parlamento e'
stata  prospettata  la  necessita'  di modificare la disciplina della
costituzione  in  giudizio,  consentendosi  espressamente il deposito
della  copia  fotostatica  dell'atto  di citazione e la rimessione in
termini,  anche con riferimento a quelli di natura perentoria, quando
la loro inosservanza sia dovuta a causa non imputabile alla parte;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   concludendo  per  la  inammissibilita'  o  comunque  per  la
infondatezza delle questioni;
        che  la  difesa  erariale  osserva  come analoga questione di
legittimita'  costituzionale  sia stata decisa da questa Corte con la
sentenza n. 107 del 2004, nella quale, in applicazione del principio,
gia'  piu' volte affermato in diversi precedenti, per cui la notifica
si   perfeziona   per   il  notificante  con  la  consegna  dell'atto
all'ufficiale  giudiziario, si e' riconosciuta la possibilita' che la
causa  sia  iscritta  a  ruolo fin da tale momento, indipendentemente
dalla  verifica  dell'esito della notificazione, la quale puo' essere
comunque rinnovata se affetta da nullita'.
    Considerato   che   il   dubbio  di  legittimita'  costituzionale
prospettato  dal Tribunale di Genova, in riferimento agli artt. 3, 24
e  111  della  Costituzione,  investe  il  combinato  disposto  degli
artt. 645,  secondo  comma,  647 e 165 del codice di procedura civile
sotto  gli  aspetti  relativi alla mancata conoscenza dell'inizio del
decorso  del  termine  di  costituzione  in giudizio dell'opponente a
decreto  ingiuntivo  e  alla  conseguenza della improseguibilita' del
giudizio,   anche   quando   la   mancata   tempestiva   costituzione
dell'opponente sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore;
        che questione analoga e' stata gia' esaminata da questa Corte
e dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 239 del 2000;
        che,  in  particolare,  quanto  alla  pretesa  disparita'  di
trattamento  rispetto  alla disciplina della costituzione in giudizio
dell'attore  nel  processo  ordinario,  puo'  osservarsi - come prima
d'ora rilevato nell'ordinanza n. 239 del 2000 - che i termini posti a
raffronto  dal  rimettente  sono  privi  di  omogeneita' e quindi non
comparabili,    in    quanto,    attesa    la   natura   impugnatoria
dell'opposizione   a   decreto   ingiuntivo,  il  parallelo  potrebbe
eventualmente  porsi con la disciplina della costituzione in giudizio
dell'appellante,  in  relazione  alla  quale deve comunque escludersi
l'asserita diseguaglianza, poiche' anche per l'appellante e' prevista
analoga sanzione di improcedibilita' in caso di costituzione tardiva;
        che  possono  ripetersi  le  medesime  considerazioni  svolte
nell'anzidetta  pronuncia  anche  in  ordine all'asserita lesione del
diritto  di difesa, sottolineandosi come le sentenze di questa Corte,
che   avevano  individuato  nell'art. 24  Cost.  il  principio  della
garanzia di conoscibilita' degli atti ed erano percio' state invocate
a   sostegno   della   dedotta  violazione  del  diritto  di  difesa,
riguardavano  ipotesi in cui la decorrenza del termine era fissata in
relazione   alla  pronuncia,  al  deposito  o  all'affissione  di  un
provvedimento  ed  erano  quindi  ben  diverse da quella considerata,
nella  quale  e'  lo  stesso opponente a porre le premesse per la sua
costituzione nel termine ridotto;
        che  la  censura relativa alla mancata conoscenza del momento
iniziale di decorrenza del termine di costituzione in giudizio non ha
piu'  ragione  d'essere, poiche' per effetto delle pronunce di questa
Corte  e,  in  particolare,  della sentenza n. 477 del 2002, «risulta
ormai  presente  nell'ordinamento  processuale  civile,  fra le norme
generali  sulle  notificazioni  degli  atti,  il principio secondo il
quale  - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioe'
come  atto della sequenza del processo, la notificazione e' destinata
a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve
considerare  perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello
in  cui  essa  si perfeziona per il destinatario» (sentenza n. 28 del
2004 e ordinanze n. 153, n. 132 e n. 97 del 2004);
        che  l'applicazione  al  giudizio  di  opposizione  a decreto
ingiuntivo  del  citato  principio  in tema di momento perfezionativo
della notificazione comporta la conseguenza che fin dal momento della
consegna  dell'atto  all'ufficiale  giudiziario  il  notificante puo'
compiere  «le  attivita' (tra cui, appunto, l'iscrizione a ruolo) che
presuppongono  la  notificazione dell'atto introduttivo del giudizio,
ferma  restando, in ogni caso, la decorrenza del termine finale dalla
consegna al destinatario» (sentenza n. 107 del 2004);
        che  in  quest'ultima pronuncia si e' altresi' osservato come
nell'ipotesi  di  notificazioni  a mezzo posta sia gia' espressamente
consentita  dall'art. 5,  terzo  comma, della legge 20 novembre 1982,
n. 890  (Notificazioni  di  atti  a  mezzo posta e di comunicazioni a
mezzo  posta  connesse  con  la  notificazione  di  atti  giudiziari)
l'iscrizione  della  causa  a  ruolo  prima del perfezionamento della
notificazione per il destinatario, rilevandosi altresi' che, ai sensi
dell'art. 291  cod.  proc. civ., la notificazione viziata da nullita'
ben  puo' essere rinnovata senza che si incorra in decadenza, onde il
rischio  economico di una inutile iscrizione a ruolo e' limitato alla
sola marginale ipotesi della notificazione inesistente;
        che   le   norme   impugnate   risultano  quindi  esenti  dai
prospettati    vizi   di   illegittimita'   costituzionale,   poiche'
l'applicazione del principio relativo al momento perfezionativo delle
notificazioni  -  affermato, come si e' detto, con la sentenza n. 477
del  2002  e  riferibile  ad  ogni  tipo  di  notificazione - avrebbe
consentito  una  tempestiva  costituzione  in  giudizio, impedendo il
verificarsi   dell'effetto   pregiudizievole  della  improcedibilita'
dell'opposizione;
        che,  pertanto,  le  sollevate  questioni sono manifestamente
infondate.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 97,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.