ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale del combinato disposto
degli  articoli 22,  comma 3,  della  legge  13 febbraio  2001, n. 48
(Aumento   del   ruolo   organico   e   disciplina   dell'accesso  in
magistratura)  e  123-bis  del  regio  decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento  giudiziario), promossi con ordinanze del 1° luglio 2004
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio e del 22 giugno 2004
del  Tribunale  amministrativo  regionale  della  Liguria sui ricorsi
proposti  da  Rossetti  Leda  ed  altri e da Scopinaro Lucia ed altri
contro  il  Ministero  della giustizia, iscritte ai numeri 892 e 1015
del  registro  ordinanze  2004  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2004 e n. 1, 1ª
serie speciale, dell'anno 2005.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  9 marzo 2005 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
    Ritenuto  che  nel  corso  di un giudizio promosso da laureati in
giurisprudenza  in  possesso del titolo di avvocato nei confronti del
Ministero  della  giustizia avente ad oggetto l'annullamento, tra gli
altri, del bando di concorso per la copertura di 350 posti di uditore
giudiziario,  indetto  con  decreto  ministeriale  23 marzo  2004, il
Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,  con  ordinanza del
1° luglio  2004  (reg.  ord.  n. 892  del  2004),  ha  sollevato,  in
riferimento  agli  articoli 3  e  51 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 22,
comma 3,  della  legge  13 febbraio  2001,  n. 48  (Aumento del ruolo
organico  e  disciplina  dell'accesso  in magistratura) e 123-bis del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
        che  le  norme  denunciate dettano una disciplina transitoria
del  concorso  per uditore giudiziario, prevedendo in particolare che
il  concorso  e'  preceduto  da  una  prova  preliminare  (diretta ad
accertare  il  possesso  di  requisiti  culturali,  e  realizzata con
l'ausilio  di  sistemi  informatizzati),  dalla  quale sono esonerati
quattro  categorie  di  soggetti,  ammessi  direttamente  alle  prove
scritte   del  concorso:  i  magistrati  militari,  amministrativi  e
contabili; i procuratori e gli avvocati dello Stato; coloro che hanno
conseguito  l'idoneita' in uno degli ultimi tre concorsi espletati in
precedenza;    coloro    che   hanno   conseguito   il   diploma   di
specializzazione per le professioni legali, benche' iscritti al corso
di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999;
        che  il  giudice  a  quo denuncia il combinato disposto degli
articoli 22,  comma 3, della legge n. 48 del 2001 e 123-bis del regio
decreto  n. 12  del  1941  nella  parte  in  cui  non  include, tra i
candidati  esonerati  dalla  prova preliminare e ammessi direttamente
alle  prove  scritte del concorso per uditore giudiziario, coloro che
hanno  conseguito  l'abilitazione  all'esercizio della professione di
avvocato;
        che,   ad   avviso  del  Tribunale  amministrativo  regionale
remittente, sarebbe irragionevole, e creerebbe un vulnus al principio
costituzionale  dell'accesso  ai  pubblici  uffici  in  condizioni di
eguaglianza,  il  fatto  che  l'avvocato,  il  quale puo' svolgere le
funzioni  di  docente  nelle  scuole  di  specializzazione, non possa
invece   essere   direttamente   ammesso   al  concorso  per  uditore
giudiziario  al pari dei suoi allievi che hanno conseguito il diploma
di specializzazione;
        che  sarebbe  del  pari  irragionevole che avvocati con otto,
cinque  o sei anni di anzianita' di iscrizione all'albo professionale
- i quali sono ammessi a concorsi di secondo grado per l'accesso alla
magistratura amministrativa e contabile e all'Avvocatura dello Stato,
essendo a tal fine equiparati ai magistrati ordinari con qualifica di
magistrato  di  tribunale  -  debbano  invece  sottoporsi, per essere
ammessi  al concorso (di primo grado) per uditore giudiziario, ad una
prova   preliminare   da   cui   sono   invece  esonerati  magistrati
amministrativi, contabili e procuratori e avvocati dello Stato, oltre
ai  diplomati  nelle  scuole  di  specializzazione per le professioni
legali;
        che, secondo il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
il  legislatore  non sarebbe riuscito ad operare un efficace e giusto
contemperamento  tra  l'esigenza di snellimento del concorso e quella
di  attribuire ragionevole rilevanza, ai fini dell'ammissione diretta
alle  prove  scritte,  a  particolari  titoli  o condizioni: l'omessa
considerazione  della situazione dei soggetti abilitati all'esercizio
della  professione di avvocato, in particolare, sarebbe irrazionale e
tale  da  determinare, per un verso, una ingiustificata disparita' di
trattamento,  in  violazione dell'art. 3 della Costituzione, rispetto
agli  appartenenti  alle  categorie  beneficiarie  dell'esonero, e da
creare,   per   l'altro  verso,  un  contrasto  con  l'art. 51  della
Costituzione;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  il  quale  ha  concluso  per  la  restituzione  degli atti al
Tribunale   amministrativo  regionale  remittente  sul  rilievo  che,
successivamente   all'ordinanza  di  remissione,  e'  intervenuto  il
decreto-legge  7 settembre  2004,  n. 234  (Disposizioni  urgenti  in
materia  di accesso al concorso per uditore giudiziario), convertito,
con modificazioni, nella legge 5 novembre 2004, n. 262: tale decreto,
nel  modificare  l'art. 22  della  legge  n. 48  del  2001, ha esteso
l'esonero  dalla prova preliminare a chi ha conseguito l'abilitazione
all'esercizio della professione forense;
        che  con  ordinanza in data 22 giugno 2004 (reg. ord. n. 1015
del  2004),  emessa  nel  corso  di  un  giudizio  avente  ad oggetto
l'annullamento,   previa  sospensione  dell'esecuzione,  del  decreto
ministeriale  28 febbraio  2004  e  del decreto ministeriale 23 marzo
2004,  di  indizione  di  due concorsi per uditore giudiziario, nella
parte  in  cui  non  prevedono  l'esonero  dalla  prova preliminare e
l'ammissione  diretta  alle prove scritte per i candidati in possesso
del  titolo  di  avvocato  e  di  dottore  di  ricerca  in discipline
giuridiche,  il  Tribunale  amministrativo regionale della Liguria ha
sollevato,  in  riferimento  agli articoli 3 e 97 della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
articoli 22,  comma 3, della legge n. 48 del 2001 e 123-bis del regio
decreto n. 12 del 1941;
        che,   ad   avviso  del  Tribunale  amministrativo  regionale
remittente,   la   mancata   previsione   dell'esonero   dalla  prova
preliminare  per  i  candidati  in  possesso  del  titolo di avvocato
presenterebbe  profili di arbitrarieta' ed irragionevolezza, visto il
gia' avvenuto vaglio della preparazione culturale di tali soggetti in
un esame notoriamente tra i piu' selettivi;
        che,  inoltre, anche la mancata previsione dell'esonero dalla
prova  preliminare  per  i  laureati  in  giurisprudenza sul punto di
conseguire  il  titolo di dottore di ricerca in discipline giuridiche
sarebbe  arbitraria  e  irragionevole,  soprattutto  se comparata con
l'esonero stabilito per i soggetti sul punto di conseguire il diploma
della scuola di specializzazione per le professioni legali;
        che anche in questo giudizio e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato, che ha concluso (alla luce della sopravvenuta
disciplina   recata   dal  decreto-legge  n. 234  del  2004)  per  la
restituzione   degli   atti  al  Tribunale  amministrativo  regionale
remittente,  per  la  parte in cui la questione da esso sollevata non
sia inammissibile o manifestamente infondata;
        che,  in  particolare, inammissibile per genericita' sarebbe,
ad   avviso   della   difesa  erariale,  la  denuncia  relativa  alla
disposizione  che  non  esonera  dalla  prova  preliminare le persone
prossime al conseguimento del dottorato di ricerca.
    Considerato  che,  essendo  censurato in entrambe le ordinanze di
remissione  il  combinato  disposto degli articoli 22, comma 3, della
legge   13 febbraio   2001,  n. 48  (Aumento  del  ruolo  organico  e
disciplina  dell'accesso in magistratura) e 123-bis del regio decreto
30 gennaio   1941,   n. 12  (Ordinamento  giudiziario),  deve  essere
disposta la riunione dei relativi giudizi;
        che   le   questioni  in  esame  hanno  ad  oggetto  l'ambito
dell'esonero   dalla   prova   preliminare  di  cui  all'art. 123-bis
dell'ordinamento   giudiziario   nella   disciplina  transitoria  del
concorso per uditore giudiziario dettata dall'art. 22, comma 3, della
legge  n. 48  del  2001,  denunciandosi  la mancata inclusione, tra i
beneficiari dell'esonero, dei candidati in possesso dell'abilitazione
all'esercizio  della  professione  di  avvocato  (cosi'  il Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio,  che  prospetta  il  dubbio di
costituzionalita'   in   riferimento   agli  articoli 3  e  51  della
Costituzione, ed il Tribunale amministrativo regionale della Liguria,
che  lamenta la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione),
nonche'  dei candidati in procinto di conseguire il titolo di dottore
di   ricerca  in  discipline  giuridiche  (cosi'  il  solo  Tribunale
amministrativo regionale della Liguria);
        che  occorre  preliminarmente  osservare che, successivamente
alle  ordinanze  di  remissione,  e'  stato  emanato il decreto-legge
7 settembre  2004, n. 234 (Disposizioni urgenti in materia di accesso
al  concorso per uditore giudiziario), convertito, con modificazioni,
nella  legge  5 novembre  2004,  n. 262,  il  quale,  tra l'altro, ha
modificato   il  denunciato  art. 22  della  legge  n. 48  del  2001,
inserendovi un comma 3-bis;
        che  in virtu' di tale sopravvenuta disciplina - applicabile,
per  espressa  previsione,  anche ai concorsi per uditore giudiziario
gia'  banditi  - tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di
cui   all'art. 123-bis  dell'ordinamento  giudiziario  sono  altresi'
inclusi,  tra  gli  altri, coloro che, laureatisi in giurisprudenza a
seguito  di  un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione
forense o il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
        che,  pertanto,  gli atti devono essere restituiti ai giudici
remittenti  per una nuova valutazione della rilevanza delle questioni
da essi sollevate.