Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato nei confronti della Regione Umbria in persona del Presidente della giunta regionale pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 2 del 1° febbraio 2005 pubblicata sul BUR n. 6 del 9 febbraio 2005 recante: «Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della giunta regionale e giunta regionale». La legge regionale e' censurabile in relazione all'articolo 19, commi 1 e 2, lettera b) che prevede, nei concorsi banditi dall'Amministrazione, una riserva di posti nei limiti del quaranta per cento di quelli oggetto di reclutamento dall'esterno a favore di soggetti che «abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato e/o para subordinato a tempo determinato, per una durata complessiva di almeno 24 mesi nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2004. Tale disposizione viola il principio costituzionale dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico, di cui agli articoli 3, 51 e 97, commi 1 e 3, della Costituzione, come ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 1/1999, 194/2002, 274/2003, 34/2004, 205/2004), nonche' i principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento, comportando esclusivamente un indebito privilegio, in quanto l'attivita' svolta per la regione non si configura quale requisito professionale per l'ammissione alle selezioni pubbliche tale da consentirne una riserva di posti, come invece affermato dalla giurisprudenza costituzionale che ha giustificato la riserva di posti a fronte della peculiarita' delle figure professionali (catalogazione dei beni culturali ed ambientali) (sent. n. 141/1999). La Corte costituzionale, infatti, ha piu' volte ribadito che il concorso pubblico e' la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione, regola che puo' dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizioni dei soggetti legittimati a parteciparvi.