IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. 97/C/04 R.G., promossa dalla Societa' Filanto S.p.A., con sede
in  Castrano,  alla  Zona  industriale, in persona del presidente del
c.d.a.  e  legale  rappresentante  pro  tempore Filograna Sergio Vito
Antonio,  elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cosimo
Finiguerra,  dal  quale rappresentato e difeso in virtu' di mandato a
margine del ricorso, ricorrente;
    Contro  Comune  di Montegiordano (CS), in persona del sindaco pro
tempore, resistente.
    Oggetto:  opposizione  a sanzione amministrativa ex art. 22 legge
n. 689/1981 e succ. modifiche.
    1.  -  Con  ricorso  depositato in data 4 giugno 2004 la Societa'
Filanto  S.p.A.,  con  il  patrocinio dell'avv. Cosimo Finiguerra, ha
proposto  opposizione avverso il verbale di contestazione n. 664/2003
emesso in data 4 febbraio 2004 dalla Polizia municipale del Comune di
Montegiordano  (CS)  nel  quale  gli  e' sta contestata la violazione
dell'art. 142,  comma  8,  codice  della  strada,  avvenuta in data 4
ottobre  2003,  alle  ore 12/17 sulla SS 106 Km 406+100 del Comune di
Montegiordano,  il  conducente  del veicolo Fiat Scudo tg. BZ288BR di
proprieta'   del  ricorrente,  aveva  commesso  l'infrazione  di  cui
all'art. 142,  comma  8,  c.d.s.,  in  quanto percorreva un tratto di
strada  sottoposto a limitazioni di velocita', superando il limite di
33  Km/h  e  non  oltre  40  Km/h.... Velocita' accertata Km/h 73,00,
consentita  Km/h  50,  superata  30,  calcolata  tenendo  conto della
tolleranza  del  5%  (comunque  non  inferiore  a  5% Km/h) stabilita
dall'art. 197   d.p.r.   n. 610/1996   direzione   veicolo   Taranto.
Rilevatore:  accertato  con  apparecchiatura  Autovelox  104-C2° - AD
n. 46317  omologata con protocollo Min. LL.PP. n. 2483, costantemente
tenuta   sotto  controllo  da  parte  del  personale  del  Corpo,  la
documentazione  fotografica e' giacente agli atti di questo ufficio».
Si  precisava  nel  verbale impugnato che la violazione non era stata
immediatamente  contestata  «perche'  la  pattuglia posta a valle del
punto  di  rilevazione,  munita  di misuratore remoto, al momento del
rilevamento  era  impegnata in altra contestazione, percio' lo stesso
rilevatore  remoto  non  poteva  segnalare  la velocita' indicata nel
presente  verbale,  che  viene  necessariamente contestata a mezzo di
notifica»;   in  detto  verbale  inoltre  viene  specificato  che  la
violazione  contestata  determina  «la  decurtazione  di  punti 2 che
verranno  poste  a  carico  della S.V. in qualita' di responsabile in
solido,  salvo  che,  entro  30  giorni  dalla ricezione del presente
verbale, non pervenga a questo ufficio una dichiarazione sottoscritta
contenente l'indicazione delle generalita' ed i dati della patente di
colui che, al momento dell'accertamento conduceva il veicolo».
    2.  -  Tra  i  motivi  sui  quali  e' fondato il ricorso e' stata
sollevata,   in   via   incidentale   e   preliminare,  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, codice della
strada  (d.lgs.  30 aprile 1992, n. 285), come modificato con decreto
legge  27  giugno  2003,  n. 151,  convertito con modificazioni dalla
legge  1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede, in caso di
mancata  identificazione del conducente, la decurtazione di due punti
dalla  patente  del proprietario del veicolo, salvo, che quest'ultimo
indichi,  entro  30 giorni dalla richiesta dell'autorita' competente,
le   generalita'  dell'effettivo  conducente,  per  violazione  degli
artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.
    3.  -  Il  ricorrente motiva la propria istanza rilevando come la
illegittimita'  della  norma  impugnata  risulti  sia  che  si voglia
ritenere   la   decurtazione   dei  punti  una  misura  di  carattere
sanzionatorio,  sia che la si voglia ritenere una misura di carattere
cautelare.
    Laddove  si ritenga la natura sanzionatoria del provvedimento, il
ricorrente  rileva  che  le  sole  sanzioni per le quali e' possibile
prevedere  una solidarieta' passiva del conducente e del proprietario
del   veicolo   sono   le   sanzioni   pecuniarie   (art. 196  d.lgs.
n. 285/1992),   inoltre   l'art. 210   d.lgs.   n. 285/1992   prevede
l'intrasmissibilita'  delle sanzioni non pecuniarie ad altri soggetti
diversi   da   chi  ha  commesso  la  violazione.  Tali  disposizioni
costituiscono applicazione dei principi costituzionali che, affermati
con  riferimento al reati dall'art. 27 Cost., possono essere estese a
tutte   le  violazioni  per  le  quali  sono  previste  sanzioni  che
colpiscono  la  persona.  Da  cio' il ricorrente deduce che mentre e'
legittima    la    solidarieta'   tra   conducente   e   proprietario
dell'autoveicolo   relativamente   alle   sanzioni   pecuniarie,   e'
assolutamente  contraria ai principi costituzionali ogni disposizione
che  introduca  ipotesi  di responsabilita' oggettiva per le sanzioni
amministrative  personali,  come  nel caso dell'art. 126-bis, secondo
comma, c.d.s.
    Laddove  invece  si  ritenga  che la decurtazione dei punti dalla
patente di guida abbia natura cautelare, il ricorrente rileva come la
legge  risulterebbe  contraria  al  principio  di  ragionevolezza non
comprendendosi quale finalita' cautelare possa perseguirsi applicando
la  sanzione  ad  un  soggetto  diverso  da  quello  che  ha commesso
l'illecito.  Ulteriore  elemento  di irragionevolezza e di violazione
del   principio  di  uguaglianza  viene  dedotto  dal  ricorrente  in
relazione   al   fatto   che  la  decurtazione  dei  punti  anche  al
proprietario  del veicolo si presenta come una sanzione intermittente
o  eventuale,  essendo  applicabile  solo  se il proprietario sia una
persona   munita   di  patente.  La  sanzione  non  colpisce  poi  il
proprietario  in  quanto tale, ma consegue alla mancata comunicazione
all'organo accertatore dei dati del conducente.
    Infine  il  ricorrente  rileva  l'oggettiva impossibilita' per il
proprietario  del  veicolo  di  rendere la dichiarazione prevista dal
comma  2,  dell'art. 126-bis,  del codice della strada, atteso che il
proprietario  che  non  fosse  presente  sul  luogo dell'accertamento
potra'  al  massimo fornire i dati della persona a cui aveva affidato
il  veicolo,  ma  non  potra' mai dichiarare che il conducente che ha
commesso  l'infrazione fosse effettivamente la persona a cui lo aveva
consegnato.   Da   cio'   risultando   contraria   al   principio  di
ragionevolezza,  oltre  che  a  quello  di  legalita' ed uguaglianza,
l'applicazione di una sanzione personale al proprietario del veicolo,
in quanto questa non potrebbe legittimamente conseguire all'omissione
di un comportamento attivo naturalmente impossibile.
    4.  -  La  questione  di  legittimita' costituzionale dedotta dal
ricorrente  appare rilevante nel giudizio in corso, pur non essendosi
ancora  effettivamente  verificata  la  decurtazione  del  punteggio,
stante la pendenza del giudizio di opposizione, in quanto l'eventuale
rigetto   del   ricorso   (proposto   non   dal  conducente,  rimasto
sconosciuto,  bensi'  dal  proprietario del veicolo) comporterebbe la
automatica   decurtazione  del  punteggio  per  il  proprietario  del
veicolo,  alla  luce  della  dichiarata impossibilita' da parte dello
stesso  di indicare chi fosse alla guida del veicolo il giorno in cui
fu  rilevata  l'infrazione, giorno in cui il ricorrente ha dedotto di
essersi  trovato  altrove;  inoltre  la legge non ha introdotto alcun
meccanismo  di  contestazione  «successiva»  alla comunicazione della
avvenuta  decurtazione  dei  punti,  come  si  ricava  altresi' dalla
circostanza che quando sia persa del tutto la dotazione del punteggio
l'ufficio  competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti terrestri
dispone  la  revisione  della  patente e il relativo provvedimento e'
indicato   ex  lege  come  definitivo,  non  suscettibile  di  alcuna
inpugnazione.
    5.  -  La  questione di legittimita' costituzionale sollevata dal
ricorrente   nei   motivi   sopra   esposti,   appare   inoltre   non
manifestamente  infondata, atteso che la decurtazione dei punti ad un
soggetto  diverso  dall'autore  della  violazione risulta applicata a
titolo  di  responsabilita'  oggettiva,  istituto estraneo al vigente
diritto  sanzionatorio  penale e amministrativo. La legge 24 novembre
1981,  n. 689, stabilisce infatti all'art. 3 che «nelle violazioni in
cui   e'   applicabile   una   sanzione  amministrativa  ciascuno  e'
responsabile   della   propria   azione  od  omissione,  cosciente  e
volontaria,  sia  essa  dolosa  o  colposa»,  venendo  sancito  anche
nell'ambito   delle  sanzioni  amministrative  il  principio  che  la
responsabilita'  e'  personale  (cfr.  art. 27,  comma 1, Cost.) cio'
comportando  l'impossibilita' di chiamare a rispondere un soggetto al
posto di altri. Altresi' censurabile, in relazione all'art. 24, comma
2,  Cost.  appare la norma che prevede l'obbligo di denuncia a carico
del  proprietario, quando gli organi di polizia non siano riusciti ad
identificarlo, atteso che l'obbligo di denuncia sussiste solo in capo
a  determinati soggetti che rivestano pubbliche funzioni, laddove per
contro  l'imposizione al proprietario di denunciare il conducente del
veicolo  responsabile  della violazione appare limitare il diritto di
difesa  del  cittadino,  obbligato  a  parlare,  mentre il diritto al
silenzio  e'  ormai  patrimonio  acquisito  del  nostro  ordinamento.
Appaiono  altresi'  emergere  dubbi  sulla ragionevolezza della norma
contestata  (art. 3  Cost.)  laddove  appare  applicabile  solo nelle
ipotesi  in  cui  il  proprietario  sia  munito  di  patente,  mentre
nell'ipotesi  in cui il proprietario fosse una persona giuridica essa
non  colpirebbe  nemmeno il proprietario del veicolo ma il suo legale
rappresentante o addirittura un soggetto ulteriore scelto con criteri
soggettivi e causali.