IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 97/C/04 R.G., promossa dalla Societa' Filanto S.p.A., con sede in Castrano, alla Zona industriale, in persona del presidente del c.d.a. e legale rappresentante pro tempore Filograna Sergio Vito Antonio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cosimo Finiguerra, dal quale rappresentato e difeso in virtu' di mandato a margine del ricorso, ricorrente; Contro Comune di Montegiordano (CS), in persona del sindaco pro tempore, resistente. Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 legge n. 689/1981 e succ. modifiche. 1. - Con ricorso depositato in data 4 giugno 2004 la Societa' Filanto S.p.A., con il patrocinio dell'avv. Cosimo Finiguerra, ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. 664/2003 emesso in data 4 febbraio 2004 dalla Polizia municipale del Comune di Montegiordano (CS) nel quale gli e' sta contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, codice della strada, avvenuta in data 4 ottobre 2003, alle ore 12/17 sulla SS 106 Km 406+100 del Comune di Montegiordano, il conducente del veicolo Fiat Scudo tg. BZ288BR di proprieta' del ricorrente, aveva commesso l'infrazione di cui all'art. 142, comma 8, c.d.s., in quanto percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazioni di velocita', superando il limite di 33 Km/h e non oltre 40 Km/h.... Velocita' accertata Km/h 73,00, consentita Km/h 50, superata 30, calcolata tenendo conto della tolleranza del 5% (comunque non inferiore a 5% Km/h) stabilita dall'art. 197 d.p.r. n. 610/1996 direzione veicolo Taranto. Rilevatore: accertato con apparecchiatura Autovelox 104-C2° - AD n. 46317 omologata con protocollo Min. LL.PP. n. 2483, costantemente tenuta sotto controllo da parte del personale del Corpo, la documentazione fotografica e' giacente agli atti di questo ufficio». Si precisava nel verbale impugnato che la violazione non era stata immediatamente contestata «perche' la pattuglia posta a valle del punto di rilevazione, munita di misuratore remoto, al momento del rilevamento era impegnata in altra contestazione, percio' lo stesso rilevatore remoto non poteva segnalare la velocita' indicata nel presente verbale, che viene necessariamente contestata a mezzo di notifica»; in detto verbale inoltre viene specificato che la violazione contestata determina «la decurtazione di punti 2 che verranno poste a carico della S.V. in qualita' di responsabile in solido, salvo che, entro 30 giorni dalla ricezione del presente verbale, non pervenga a questo ufficio una dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione delle generalita' ed i dati della patente di colui che, al momento dell'accertamento conduceva il veicolo». 2. - Tra i motivi sui quali e' fondato il ricorso e' stata sollevata, in via incidentale e preliminare, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificato con decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione di due punti dalla patente del proprietario del veicolo, salvo, che quest'ultimo indichi, entro 30 giorni dalla richiesta dell'autorita' competente, le generalita' dell'effettivo conducente, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. 3. - Il ricorrente motiva la propria istanza rilevando come la illegittimita' della norma impugnata risulti sia che si voglia ritenere la decurtazione dei punti una misura di carattere sanzionatorio, sia che la si voglia ritenere una misura di carattere cautelare. Laddove si ritenga la natura sanzionatoria del provvedimento, il ricorrente rileva che le sole sanzioni per le quali e' possibile prevedere una solidarieta' passiva del conducente e del proprietario del veicolo sono le sanzioni pecuniarie (art. 196 d.lgs. n. 285/1992), inoltre l'art. 210 d.lgs. n. 285/1992 prevede l'intrasmissibilita' delle sanzioni non pecuniarie ad altri soggetti diversi da chi ha commesso la violazione. Tali disposizioni costituiscono applicazione dei principi costituzionali che, affermati con riferimento al reati dall'art. 27 Cost., possono essere estese a tutte le violazioni per le quali sono previste sanzioni che colpiscono la persona. Da cio' il ricorrente deduce che mentre e' legittima la solidarieta' tra conducente e proprietario dell'autoveicolo relativamente alle sanzioni pecuniarie, e' assolutamente contraria ai principi costituzionali ogni disposizione che introduca ipotesi di responsabilita' oggettiva per le sanzioni amministrative personali, come nel caso dell'art. 126-bis, secondo comma, c.d.s. Laddove invece si ritenga che la decurtazione dei punti dalla patente di guida abbia natura cautelare, il ricorrente rileva come la legge risulterebbe contraria al principio di ragionevolezza non comprendendosi quale finalita' cautelare possa perseguirsi applicando la sanzione ad un soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito. Ulteriore elemento di irragionevolezza e di violazione del principio di uguaglianza viene dedotto dal ricorrente in relazione al fatto che la decurtazione dei punti anche al proprietario del veicolo si presenta come una sanzione intermittente o eventuale, essendo applicabile solo se il proprietario sia una persona munita di patente. La sanzione non colpisce poi il proprietario in quanto tale, ma consegue alla mancata comunicazione all'organo accertatore dei dati del conducente. Infine il ricorrente rileva l'oggettiva impossibilita' per il proprietario del veicolo di rendere la dichiarazione prevista dal comma 2, dell'art. 126-bis, del codice della strada, atteso che il proprietario che non fosse presente sul luogo dell'accertamento potra' al massimo fornire i dati della persona a cui aveva affidato il veicolo, ma non potra' mai dichiarare che il conducente che ha commesso l'infrazione fosse effettivamente la persona a cui lo aveva consegnato. Da cio' risultando contraria al principio di ragionevolezza, oltre che a quello di legalita' ed uguaglianza, l'applicazione di una sanzione personale al proprietario del veicolo, in quanto questa non potrebbe legittimamente conseguire all'omissione di un comportamento attivo naturalmente impossibile. 4. - La questione di legittimita' costituzionale dedotta dal ricorrente appare rilevante nel giudizio in corso, pur non essendosi ancora effettivamente verificata la decurtazione del punteggio, stante la pendenza del giudizio di opposizione, in quanto l'eventuale rigetto del ricorso (proposto non dal conducente, rimasto sconosciuto, bensi' dal proprietario del veicolo) comporterebbe la automatica decurtazione del punteggio per il proprietario del veicolo, alla luce della dichiarata impossibilita' da parte dello stesso di indicare chi fosse alla guida del veicolo il giorno in cui fu rilevata l'infrazione, giorno in cui il ricorrente ha dedotto di essersi trovato altrove; inoltre la legge non ha introdotto alcun meccanismo di contestazione «successiva» alla comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti, come si ricava altresi' dalla circostanza che quando sia persa del tutto la dotazione del punteggio l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri dispone la revisione della patente e il relativo provvedimento e' indicato ex lege come definitivo, non suscettibile di alcuna inpugnazione. 5. - La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente nei motivi sopra esposti, appare inoltre non manifestamente infondata, atteso che la decurtazione dei punti ad un soggetto diverso dall'autore della violazione risulta applicata a titolo di responsabilita' oggettiva, istituto estraneo al vigente diritto sanzionatorio penale e amministrativo. La legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce infatti all'art. 3 che «nelle violazioni in cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», venendo sancito anche nell'ambito delle sanzioni amministrative il principio che la responsabilita' e' personale (cfr. art. 27, comma 1, Cost.) cio' comportando l'impossibilita' di chiamare a rispondere un soggetto al posto di altri. Altresi' censurabile, in relazione all'art. 24, comma 2, Cost. appare la norma che prevede l'obbligo di denuncia a carico del proprietario, quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo, atteso che l'obbligo di denuncia sussiste solo in capo a determinati soggetti che rivestano pubbliche funzioni, laddove per contro l'imposizione al proprietario di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino, obbligato a parlare, mentre il diritto al silenzio e' ormai patrimonio acquisito del nostro ordinamento. Appaiono altresi' emergere dubbi sulla ragionevolezza della norma contestata (art. 3 Cost.) laddove appare applicabile solo nelle ipotesi in cui il proprietario sia munito di patente, mentre nell'ipotesi in cui il proprietario fosse una persona giuridica essa non colpirebbe nemmeno il proprietario del veicolo ma il suo legale rappresentante o addirittura un soggetto ulteriore scelto con criteri soggettivi e causali.