IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21 gennaio 2005, nella causa iscritta al n. 1993 del Registro generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2004 tra Mutuelles Du Mans Italia Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. in persona del procuratore generale avv. Roberto Pensato, rappresentata dall'avv. Parlatore Andrea del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Giuseppe Evola del foro di Palermo giusta procura in calce all'atto di citazione; e Amodeo Gaspare rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Garofano per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, O s s e r v a Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9 febbraio 2004 la Mutuelles Du Mans Italia Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi a questo tribunale, Amodeo Gaspare esponendo che: l'odierno convenuto, con lettera racc. a.r. datata 10 aprile 2003, aveva chiesto alla societa' attrice il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a causa ed in conseguenza del sinistro del 25 marzo 2003; la Mutuelles Du Mans Italia Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. in data 21 maggio 2003 aveva provveduto a risarcire i predetti danni emettendo assegno bancario non trasferibile, tratto sulla Banca M.P.S. intestato al sig. Gaspare Amodeo per l'importo di euro 2.560.00 con l'esplicito avvertimento che nel caso in cui non avesse trasmesso nel termine di tre mesi la fattura (o altro documento fiscale equivalente) attestante l'avvenuta riparazione dei danni risarciti, avrebbe, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 273/2002, chiesto la restituzione dell'importo liquidato; nel corso dei successivi tre mesi l'odierno convenuto non trasmetteva, in violazione della disposizione citata, la predetta documentazione. Tanto premesso chiedeva all'adita Giustizia di condannare Amodeo Gaspare alla restituzione, in favore della societa' attrice, della somma di euro 2.560,00 oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria, corrisposta a titolo di risarcimento. Costituitosi in giudizio Amodeo Gaspare contestava le avverse deduzioni sollevando preliminarmente l'eccezione "di incostituzionalita' dell'art. 23, secondo comma, della legge 12 dicembre 2002 n. 273, poiche' in contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost, nella parte in cui obbliga il danneggiato alla riparazione del mezzo con consegna all'assicuratore della relativa documentazione fiscale e parifica, al contrario, a tale adempimento la rottamazione del mezzo. Chiedeva pertanto la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Nel merito concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla societa' attrice perche' destituite di ogni e qualsivoglia fondamento giuridico. I n d i r i t t o Preliminarmente occorre segnalare che la questione sulla incostituzionalita' della disposizione sancita dall'art. 23 della legge n. 273/2002 e' pregiudiziale per l'esame del merito della controversia per cui e' causa. Quest'ultima infatti verte unicamente sulla sussistenza o meno del diritto alla restituzione della somma di denaro corrisposta, dalla compagnia di assicurazione, a titolo di risarcimento dei danni subiti, dall'autovettura del convenuto Amodeo Gaspare, per il sinistro verificatosi in data 25 marzo 2003, a seguito della mancata presentazione della documentazione fiscale richiesta ai sensi e per gli effetti della disposizione citata. Si osserva, in proposito, che la norma in esame pone un vincolo di destinazione (riparazione o rottamazione del mezzo) alle somme pagate in via transattiva dall'assicuratore a titolo di risarcimento per responsabilita' civile automobilistica. In altri termini, il danneggiato e' posto obbligatoriamente davanti ad una scelta: o eseguire gli esborsi per il ripristino dell'autovettura nel termine assegnato (oppure alla sua rottamazione) o restituire per intero le somme a tal fine ricevute. Se cosi' e', la norma richiamata si pone in evidente contrasto con la liberta' di disporre liberamente del proprio patrimonio economico (art. 42 Cost.) e con i principi costituzionali che ad essa sottendono, quali in primo luogo la liberta' di liberamente determinarsi (artt. 21 e 41 Cost.). Cio' che viene ad essere leso e' il diritto di proprieta' sulle somme di denaro acquisite come proprie a seguito della liquidazione del danno da circolazione stradale e di goderne in modo pieno ed esclusivo. Non puo', invero, non condividersi che il risarcimento del danno trova il suo fondamento ed il suo limite nella reintegra del patrimonio del danneggiato e non ne costituisce un arricchimento. Va poi rilevato che, di regola, la sola riparazione della vettura non esaurisce le voci dei danni che il responsabile civile - o per lui, l'impresa assicuratrice - e' pure tenuto ad indennizzare, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, il fermo tecnico e la svalutazione commerciale del mezzo ed eventuali spese di patrocinio; sicche', la norma nel suo elemento strutturale, non distingue le voci risarcitorie che reintegrano il danneggiato nel suo patrimonio per effetto della lesione subita, ne' fa carico all'istituto assicuratore di specificare l'imputazione di pagamento per le somme che corrisponde in sede stragiudiziale, ponendosi in contrasto con il dettato dell'art. 24 Cost. il quale postula che nello svolgimento della dinamica dei rapporti giuridici intersoggettivi venga garantito un effettivo e pieno godimento del diritto riconosciuto al singolo (ora come diritto di proprieta', ora come posizione di credito e di debito). Non v'e' poi da trascurare che l'applicazione della disposizione normativa in commento sembra mal conciliarsi con il principio della uguaglianza formale, sancito dall'art. 3 Cost., in ragione della ingiustificata disparita' di trattamento tra il danneggiato risarcito dall'impresa assicuratrice r.c.a. in sede stragiudiziale e qualsiasi altro danneggiato che ottiene detto risarcimento a seguito di un giudizio di cognizione innanzi la competente Autorita' giudiziaria, con la conseguenza che la trattativa del sinistro stradale in sede stragiudiziale diventa penalizzante per l'avente diritto. In altri termini, se l'ipotesi di bonario componimento, alle condizioni dettate dalla norma in esame, determina la rinuncia alle piu' ampie prerogative che derivano da una liquidazione giudiziale del danno, si deve ritenere che di fatto viene posto un ostacolo alla liberta' di contrarre, con la conseguente violazione anche del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 secondo comma Cost. Va poi aggiunto che la citata norma sembra irragionevole laddove appare disattendere lo spirito della legislazione in tema di responsabilita' civile automobilistica tutta protesa ad incentivare, nello spatium deliberandi stabilito dalla medesima, la richiamata possibilita' di una composizione bonaria della lite. Ne e' una riprova che nella nozione di danneggiato dalla circolazione di veicolo o natante soggetti all'obbligo assicurativo (in relazione al quale l'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 prevede l'azione diretta contro l'assicuratore), vanno incluse tutte le persone che hanno subito un danno in rapporto di derivazione causale con l'incidente medesimo, onde la ratio della richiamata normativa e' rivolta ad accordare la suddetta azione con riferimento a tutti gli effetti patrimoniali e risvolti negativi della circolazione del veicolo assicurato. Cio' posto, deve pertanto affermarsi la liberta' del privato a disporre autonomamente delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno senza alcun limite che ne possa vincolare il libero godimento e/o disposizione. Consegue da quanto osservato, ad avviso di questo giudicante, la non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge n. 273 del 12 dicembre 2002 nella parte in cui obbliga il danneggiato alla riparazione o rottamazione del mezzo ed alla consegna all'assicuratore della relativa documentazione fiscale, nel termine assegnato, sotto comminatoria della restituzione delle somme percepite a titolo di risarcimento e che costituiscono la reintegra del patrimonio leso. Il procedimento de quo non potendo essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, che non appare manifestamente infondata, deve pertanto essere sospeso e gli atti devono essere rimessi, ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, alla Corte costituzionale.