Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato;

    Nei  confronti  della  Regione  Abruzzo in persona del presidente
della   giunta   regionale  pro  tempore,  per  la  dichiarazione  di
illegittimita'  costituzionale  della  legge  regionale  n. 6  del 25
febbraio 2005 recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio  annuale  2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo
(Legge  finanziaria  regionale  2005)»  ed  in particolare per quanto
disposto negli:
        1)  art. 21, laddove prevede la concessione di agevolazioni a
favore  di piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per la
realizzazione  di  progetti  di  ricerca  e  innovazione,  senza  far
riferimento  agli  obiettivi  fissati  nel  Programma nazionale della
ricerca  (PNR),  cosi'  contrastando  con  l'art. 117, comma 3, della
Costituzione  in  relazione  ai  principi  fondamentali in materia di
«ricerca  scientifica  e tecnologica» di cui all'art. 1, commi 1 e 2,
del d.lgs. n. 204/1998;
        2)  articoli  27  e  28  che  dispongono  l'inquadramento del
personale   ivi  contemplato  in  categorie  superiori  a  quelle  di
appartenenza,   cosi'   ponendosi   in   contrasto   con  i  principi
costituzionali di cui agli articoli 3, 51 e 97, primo e terzo comma e
con  la  consolidata  giurisprudenza  costituzionale,  che stabilisce
l'accesso ad un livello superiore mediante superamento di un concorso
pubblico (sent. n. 194/2002, 372/2002, 274/2003);
        3)   art.   31,  che  prevede  l'attribuzione  di  qualifiche
funzionali   superiori   al   personale   iscritto  al  registro  dei
Divulgatori  agricoli, come si evince dalla tabella di corrispondenza
di  cui  al  comma  2,  del  medesimo  articolo per contrasto con gli
articoli 3, 51, 97 1 e 3 comma;
        4) articoli 35 e 39, che rispettivamente prevedono che il 60%
dei posti vacanti della qualifica di dirigente venga coperto mediante
un  concorso interno (art. 35), nonche' l'inquadramento del personale
nei  ruoli  organici  del Consiglio regionale attualmente in servizio
presso  le  commissioni  consiliari,  tramite  procedura  concorsuale
riservata,  cosi'  violando  il principio costituzionale dell'accesso
agli impieghi delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 3,
51  e  97,  10  e  3  comma  della  Costituzione, come ribadito dalla
consolidata giurisprudenza costituzionale;
        5)  art.  40  prevede  l'estensione degli effetti della legge
n. 39/2004  - che dispone ope legis e retroattivamente l'attribuzione
di  un livello superiore al personale interno della Regione che abbia
ricoperto  l'incarico  di  responsabile  delle  segreterie dei gruppi
consiliari  -  anche  al  personale  di supporto agli organi elettivi
della  giunta regionale, di cui alla legge regionale n. 17/2001. Tale
norma  e'  illegittima,  in  quanto la legge regionale n. 39/2004, e'
stata gia' impugnata dal Governo per contrasto con l'art. 97, commi 1
e  3,  della  Costituzione,  che  stabilisce  l'accesso ad un livello
superiore  mediante  superamento  di concorso pubblico, nonche' con i
principi  di  ragionevolezza,  imparzialita'  e  buon andamento della
pubblica   amministrazione   di  cui  agli  articoli  3  e  97  della
Costituzione;
        6)  art. 41, che prevede ai commi 1 e 2, l'inquadramento, nel
ruolo  organico del Consiglio regionale e della giunta, del personale
assunto con contratto a tempo determinato, anche a tempo parziale e/o
con  contratto  di  collaborazione  professionale  (comma  1), previo
espletamento  di  corso  concorso riservato esteso anche al personale
regionale  di ruolo (comma 2) nonche' dispone l'accesso ad un profilo
professionale  superiore  al  personale  che ha svolto le funzioni di
vice  direttore  del  B.U.R.A.,  attraverso  una selezione riservata,
cosi'  ponendosi  in  contrasto  con  l'art.  97,  comma  1 e 3 della
Costituzione.
    Medesime  considerazioni  vengono formulate per gli articoli 42 e
203  che  prevedono rispettivamente la trasformazione dei rapporti di
lavoro   a  tempo  determinato  e  dei  contratti  di  collaborazione
coordinata   e   continuativa   in   rapporti   di   lavoro  a  tempo
indeterminato.