LA CORTE DI APPELLO Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile n. r.g. 1596/2001 sezione 1 civile promossa dall'associazione Le Patriarche Italia Onlus (gia' Associazione Le Patriarche Lucien J. Engelmajer Italia) - con sede in Bioglio (Biella), Frazione Monte, via Cesare Battisti n. 7, Villa Florio, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Luigi Azzalin su delega espressa degli amministratori giudiziari giusta delibera degli stessi del 10 dicembre 1998, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Zoppolato e Alberto Musy presso il cui studio in Torino, corso Siccardi n. 11-bis ha eletto domicilio come da mandato a margine di citazione in appello, appellante; Contro Gestione Liquidatoria dell'ex USL Fg/2 di San Severo - in persona del suo commissario liquidatore, legale rappresentante pro tempore, il direttore generale dell'Azienda U.S.L. FG/1 di San Severo, avv. Luigi Nilo, sottoscritta in mandato a margine della comparsa di costituzione in appello, rappresentata e difesa, in virtu' dell'anzidetta procura e della deliberazione n. 96 del 15 ottobre 2001 del direttore generale dell'Azienda USL FG/1, commissario liquidatore della detta gestione liquidatoria dall'avv. Vittorio Russi del Foro di Bari, con e presso il quale, unitamente all'avv. Piero De Donato del Foro di Torino, e' elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio di esso avv. Piero De Donato alla via E. de Sonnaz n. 11, Azienda Unita' Sanitaria Locale FG/1 - con sede in San Severo, via Castiglione n. 8, in persona del direttore generale pro tempore avv. Luigi Nilo, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Cassano del Foro di Foggia ed elettivamente domiciliato in Torino corso Francia n. 33, presso lo studio dell'avv. Maddalena Bumma, in forza di delibera di incarico n. 2353 del 15 ottobre 2001, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello, appellanti. Premesso che la parte appellata gestione liquidatoria della cessata Unita' Sanitaria Locale Foggia 2 ha richiesto la dichiarazione di interruzione del procedimento sulla base dell'art. 11, comma 3-bis della legge Regione Puglia n. 20/2002 come modificato dalla legge Regione Puglia n. 1/2004; Rilevato che parte appellante Associazione «Le Patriarche» Italia Onlus ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 11, comma 3-bis della suindicata legge, in base alla quale alle gestioni liquidatorie delle cessate unita' sanitarie locali della Regione Puglia si applicano le norme di agli artt. 200 e 201 legge fallimentare, con conseguente potere della regione di sottoporre le succitate gestioni liquidatorie al regime della liquidazione coatta amministrativa e conseguente interruzione dei procedimenti civili avviati dai creditori di dette gestioni; Ritenuto che l'eccepita violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera L della Costituzione italiana (in quanto la su indicata norma di cui al comma 3-bis, art. 11 consentirebbe alla Regione Puglia di legiferare in una materia sottratta alla competenza legislativa delle regioni, e cioe', in materia finanziaria e non strettamente sanitaria, oltre che in materia processuale consentendo di sottrarre l'esame di una controversia civile al giudice ordinario (inteso come giudice competente per materia e territorio) per trasferirlo alla competenza del giudice della liquidazione coatta amministrativa in chiara violazione anche dell'art. 2, legge fall. che attribuisce tale potere alla «legge» da intendersi come legge nazionale e non solo regionale) non appare manifestamente infondata, in quanto detta norma conferirebbe alla Regione Puglia poteri legislativi in materia di natura finanziaria e processuale, e non prettamente sanitaria in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera L della Costituzione italiana nella sua attuale formulazione; Ritenuto che la questione sollevata appare rilevante, quanto meno, ai fini della decisione dell'istanza di interruzione del presente procedimento;