LA CORTE DI APPELLO

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nella  causa  civile n. r.g.
1596/2001  sezione 1  civile promossa dall'associazione Le Patriarche
Italia  Onlus  (gia'  Associazione Le Patriarche Lucien J. Engelmajer
Italia)  -  con  sede in Bioglio (Biella), Frazione Monte, via Cesare
Battisti  n. 7,  Villa  Florio,  in persona del legale rappresentante
pro-tempore   sig.   Luigi   Azzalin   su   delega   espressa   degli
amministratori   giudiziari   giusta   delibera   degli   stessi  del
10 dicembre   1998,   rappresentata  e  difesa  dagli  avv.  Maurizio
Zoppolato  e  Alberto  Musy  presso  il  cui  studio in Torino, corso
Siccardi  n. 11-bis  ha eletto domicilio come da mandato a margine di
citazione in appello, appellante;
    Contro  Gestione Liquidatoria dell'ex USL Fg/2 di San Severo - in
persona  del  suo  commissario liquidatore, legale rappresentante pro
tempore,  il  direttore  generale  dell'Azienda  U.S.L.  FG/1  di San
Severo,  avv.  Luigi  Nilo,  sottoscritta  in mandato a margine della
comparsa  di  costituzione  in  appello,  rappresentata  e difesa, in
virtu'  dell'anzidetta  procura  e  della  deliberazione n. 96 del 15
ottobre   2001   del   direttore   generale  dell'Azienda  USL  FG/1,
commissario  liquidatore  della detta gestione liquidatoria dall'avv.
Vittorio  Russi  del  Foro di Bari, con e presso il quale, unitamente
all'avv.  Piero  De  Donato  del  Foro  di  Torino,  e' elettivamente
domiciliata  in Torino, presso lo studio di esso avv. Piero De Donato
alla  via  E. de Sonnaz n. 11, Azienda Unita' Sanitaria Locale FG/1 -
con  sede  in  San  Severo,  via  Castiglione  n. 8,  in  persona del
direttore  generale  pro  tempore  avv.  Luigi  Nilo, rappresentato e
difeso dall'avv. Maurizio Cassano del Foro di Foggia ed elettivamente
domiciliato in Torino corso Francia n. 33, presso lo studio dell'avv.
Maddalena  Bumma,  in  forza  di  delibera  di  incarico  n. 2353 del
15 ottobre   2001,   giusta  procura  a  margine  della  comparsa  di
costituzione in appello, appellanti.
    Premesso  che  la  parte  appellata  gestione  liquidatoria della
cessata   Unita'   Sanitaria   Locale   Foggia   2  ha  richiesto  la
dichiarazione  di  interruzione del procedimento sulla base dell'art.
11, comma 3-bis della legge Regione Puglia n. 20/2002 come modificato
dalla legge Regione Puglia n. 1/2004;
    Rilevato che parte appellante Associazione «Le Patriarche» Italia
Onlus  ha  sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale della
norma di cui all'art. 11, comma 3-bis della suindicata legge, in base
alla  quale alle gestioni liquidatorie delle cessate unita' sanitarie
locali della Regione Puglia si applicano le norme di agli artt. 200 e
201  legge  fallimentare,  con  conseguente  potere  della regione di
sottoporre   le  succitate  gestioni  liquidatorie  al  regime  della
liquidazione  coatta  amministrativa  e  conseguente interruzione dei
procedimenti civili avviati dai creditori di dette gestioni;
    Ritenuto  che l'eccepita violazione dell'art. 117, secondo comma,
lettera L della Costituzione italiana (in quanto la su indicata norma
di  cui  al comma 3-bis, art. 11 consentirebbe alla Regione Puglia di
legiferare in una materia sottratta alla competenza legislativa delle
regioni,   e   cioe',  in  materia  finanziaria  e  non  strettamente
sanitaria,  oltre che in materia processuale consentendo di sottrarre
l'esame  di una controversia civile al giudice ordinario (inteso come
giudice  competente  per  materia  e territorio) per trasferirlo alla
competenza  del  giudice  della liquidazione coatta amministrativa in
chiara violazione anche dell'art. 2, legge fall. che attribuisce tale
potere  alla  «legge»  da  intendersi come legge nazionale e non solo
regionale) non appare manifestamente infondata, in quanto detta norma
conferirebbe  alla  Regione  Puglia  poteri legislativi in materia di
natura  finanziaria  e  processuale,  e  non prettamente sanitaria in
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera L della Costituzione
italiana nella sua attuale formulazione;
    Ritenuto  che  la  questione  sollevata  appare rilevante, quanto
meno,  ai  fini  della  decisione  dell'istanza  di  interruzione del
presente procedimento;