LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 335/04 depositato
il  6  luglio 2004 avverso atto irr. sanz. n. R04LS0300005/2004 sanz.
amministr. 2002;
    Contro  Agenzia  Entrate Ufficio Tortona proposto dai ricorrenti:
SIL.PAT. S.n.c. di Adami Ornella e Maltrotto Giuseppe, via Don Sturzo
n. 14   -   15057   Tortona  (Alessandria),  difeso  da:  Siess  avv.
Alessandro,  via  Emilia  n. 182 - 15057 Tortona (Alessandria), Adami
Ornella,  via  Morandi  n. 24 - 20041 Agrate Brianza (Milano), difeso
da:  Siess  avv.  Alessandro,  via  Emilia  n. 182  -  15057  Tortona
(Alessandria).

                            O s s e r v a

    Ricevuta   la  notifica  di  un  provvedimento  irrogativo  della
sanzione  prevista  dall'art. 3,  comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002,
n. 12,  nel  testo  risultante  dalla  legge di conversione 23 aprile
2002,  n. 73,  la  societa'  ricorrente  lo  impugna  lamentando vizi
procedurali nella contestazione e infondatezza nel merito.
    Dall'esame  della  norma  citata,  questa  Commissione ritiene di
eccepire  d'ufficio  due  motivi di incostituzionalita', che pertanto
devono  essere  sottoposti,  in  via  gradata,  al vaglio della Corte
costituzionale,  attesa la loro rilevanza rispetto al decidendum e la
loro non manifesta infondatezza.
    Va  anzitutto  rilevato che per il combinato disposto dell'art. 3
citato  e  dell'art. 2,  primo  comma,  del  d.lgs.  31 dicembre 1992
n. 546,  la  designazione  -  da parte del legislatore - dell'Ufficio
delle   entrate  quale  Ufficio  competente  alla  irrogazione  della
sanzione  di  cui  allo  stesso art. 3, determina la estensione della
giurisdizionedella  Commissione tributaria ad una materia estranea al
processo tributario, quale e' quella dell'accertamento dell'esistenza
di  un  rapporto  di  lavoro  subordinato cosidetto sommerso. Ritiene
questa  Commissione  che  tale  estensione  violi l'art. 102, secondo
comma  e  la  VI  disposizione transitoria della Costituzione, giusta
l'insegnamento  della  Corte  costituzionale,  secondo  il  quale  il
riordino  delle  giurisdizioni  «speciali»  trova  il  limite  di non
snaturare  le  materie attribuite alla loro competenza (cfr. sentenza
23  aprile  1998,  n. 144).  A tacer del fatto che l'esclusione della
prova  testimoniale,  giustificata  dalla  specificita'  del processo
tributario  (cfr. Corte costituzionale 21 gennaio 2000, n. 18) mal si
concilierebbe   comunque   con   un  giudizio  il  cui  contenuto  e'
normalmente  quello  di  accertare  l'esistenza  di  un  rapporto  di
subordinazione.
    In    via    subordinata    a   quanto   precede,   va   rilevata
l'incostituzionalita'  dell'art. 3  piu'  volte citato, per contrasto
con  l'art. 3  della  Costituzione,  laddove  la  norma  indica in un
elemento  fisso (il primo giorno dell'anno) il dies a quo del periodo
cui  fare riferimento per la determinazione della pena. La disparita'
di trattamento appare evidente sol che si pensi che la determinazione
della pena, non riferita alla durata effettiva del rapporto di lavoro
sommerso,  trova  identico  parametro, secondo la norma in esame, per
coloro  cui  la  contestazione  e'  stata  fatta  nello stesso giorno
dell'anno,  indipendentemente  dal  giorno  in  cui  e'  iniziato  il
comportamento   sanzionato  (e  quindi  indipendentemente  dalla  sua
durata);  con  che,  di  riflesso, la sanzione cosi' come configurata
dalla  legge,  crea una disparita' di trattamento tra coloro che, pur
avendo  commesso  una  violazione di uguale durata, hanno ricevuto la
contestazione in un differente giorno dell'anno.
    La  rilevanza  delle  questioni  di illegittimita' e' in re ipsa,
giacche'   il  giudizio  sulla  legittimita'  dell'irrogazione  della
sanzione,  messa  in dubbio da ricorrente sotto il profilo del merito
dipende comunque dalla permanenza nell'ordinamento dell'art. 3, comma
3, della legge n. 73 del 2002.
    Ovviamente  i  rilievi  di  incostituzionalita' assorbono, per la
loro pregiudizialita', motivi di impugnazione.