LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 335/04 depositato il 6 luglio 2004 avverso atto irr. sanz. n. R04LS0300005/2004 sanz. amministr. 2002; Contro Agenzia Entrate Ufficio Tortona proposto dai ricorrenti: SIL.PAT. S.n.c. di Adami Ornella e Maltrotto Giuseppe, via Don Sturzo n. 14 - 15057 Tortona (Alessandria), difeso da: Siess avv. Alessandro, via Emilia n. 182 - 15057 Tortona (Alessandria), Adami Ornella, via Morandi n. 24 - 20041 Agrate Brianza (Milano), difeso da: Siess avv. Alessandro, via Emilia n. 182 - 15057 Tortona (Alessandria). O s s e r v a Ricevuta la notifica di un provvedimento irrogativo della sanzione prevista dall'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, nel testo risultante dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73, la societa' ricorrente lo impugna lamentando vizi procedurali nella contestazione e infondatezza nel merito. Dall'esame della norma citata, questa Commissione ritiene di eccepire d'ufficio due motivi di incostituzionalita', che pertanto devono essere sottoposti, in via gradata, al vaglio della Corte costituzionale, attesa la loro rilevanza rispetto al decidendum e la loro non manifesta infondatezza. Va anzitutto rilevato che per il combinato disposto dell'art. 3 citato e dell'art. 2, primo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, la designazione - da parte del legislatore - dell'Ufficio delle entrate quale Ufficio competente alla irrogazione della sanzione di cui allo stesso art. 3, determina la estensione della giurisdizionedella Commissione tributaria ad una materia estranea al processo tributario, quale e' quella dell'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato cosidetto sommerso. Ritiene questa Commissione che tale estensione violi l'art. 102, secondo comma e la VI disposizione transitoria della Costituzione, giusta l'insegnamento della Corte costituzionale, secondo il quale il riordino delle giurisdizioni «speciali» trova il limite di non snaturare le materie attribuite alla loro competenza (cfr. sentenza 23 aprile 1998, n. 144). A tacer del fatto che l'esclusione della prova testimoniale, giustificata dalla specificita' del processo tributario (cfr. Corte costituzionale 21 gennaio 2000, n. 18) mal si concilierebbe comunque con un giudizio il cui contenuto e' normalmente quello di accertare l'esistenza di un rapporto di subordinazione. In via subordinata a quanto precede, va rilevata l'incostituzionalita' dell'art. 3 piu' volte citato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, laddove la norma indica in un elemento fisso (il primo giorno dell'anno) il dies a quo del periodo cui fare riferimento per la determinazione della pena. La disparita' di trattamento appare evidente sol che si pensi che la determinazione della pena, non riferita alla durata effettiva del rapporto di lavoro sommerso, trova identico parametro, secondo la norma in esame, per coloro cui la contestazione e' stata fatta nello stesso giorno dell'anno, indipendentemente dal giorno in cui e' iniziato il comportamento sanzionato (e quindi indipendentemente dalla sua durata); con che, di riflesso, la sanzione cosi' come configurata dalla legge, crea una disparita' di trattamento tra coloro che, pur avendo commesso una violazione di uguale durata, hanno ricevuto la contestazione in un differente giorno dell'anno. La rilevanza delle questioni di illegittimita' e' in re ipsa, giacche' il giudizio sulla legittimita' dell'irrogazione della sanzione, messa in dubbio da ricorrente sotto il profilo del merito dipende comunque dalla permanenza nell'ordinamento dell'art. 3, comma 3, della legge n. 73 del 2002. Ovviamente i rilievi di incostituzionalita' assorbono, per la loro pregiudizialita', motivi di impugnazione.