IL COMMISSARIATO PER GLI USI CIVICI DELLA CALABRIA A scioglimento della riserva relativa al giudizio vertente tra Comitato regionale Legambiente Calabria - ENEL S.p.A. e comune di San Demetrio Corone; Esaminati gli atti; O s s e r v a e r i l e v a 1. - La convenzione stipulata tra l'ENEL S.p.A. ed il comune di San Demetrio Corone in data prevede la costruzione, da parte della prima, di un cabina elettrica in territorio comunale, e precisamente nella localita' denominata bosco di «Mezzana». La convenzione contiene la specifica elencazione delle autorizzazioni provenienti da altri enti od organi nonche' la menzione della intervenuta concessione comunale per la realizzazione dell'opera. L'intervento progettato, e, in parte, quanto meno per le opere edilizie, gia' attuato, e' oggetto di contestazione da parte del Comitato regionale di Legambiente che assume, sia nel ricorso d'urgenza che nel ricorso di merito, la localizzazione dell'opera in fondo appartenente al demanio comunale gravato da usi civici che, per tale ragione, verrebbe ad essere illegittima. Una tale prospettazione non e' condivisa dal comune di San Demetrio Corone e dall'ENEL S.p.A. che, nell'ambito di una difesa sostanzialmente uniforme, asseriscono la legittimita' dell'opera con argomentazioni incentrati, sotto un primo aspetto, sulla piena e completa disponibilita' del fondo, non sottoposto al regime degli usi civici e quindi esente da vincoli, sotto altro aspetto, nella preventiva acquisizione delle autorizzazioni e concessioni richieste dalla normativa vigente nonche' con riguardo alle previsioni della legge regionale 30 ottobre 1997, n. 10. L'art. 56 del citato provvedimento legislativo precluderebbe, infatti, qualsiasi indagine in ordine alla configurabilita', nel fondo interessato dall'intervento edificatorio-industriale in questione, di usi civici, indagine resa superflua dalla natura dell'opera e dalla emanazione dei provvedimenti autorizzatori del comune. Il richiamato art. 56 cosi' statuisce: «Le opere pubbliche o di pubblico interesse promosse da enti od organismi pubblici o privati delegati allo scopo e relative a reti per il trasporto di liquidi aeriformi energia elettrica, nonche' i loro accessori (manufatti impianti ecc.) interrati si configurano quali opere di urbanizzazione e, pertanto, non necessitano di conformita' urbanistica e non sono soggette a concessione edilizia ma a semplice autorizzazione da parte delle amministrazioni comunali competenti per territorio. 2. - Quando la realizzazione delle opere di cui al precedente comma e' eseguita a cura dell'amministrazione comunale competente per territorio, l'approvazione del progetto sostituisce l'autorizzazione di cui al comma precedente. 3. - Nel caso che le opere di cui al comma 1 interessino i terreni sui quali gravano usi civici di cui alla legge 10 giugno 1927, n. 1766, il provvedimento autorizzatorio del sindaco di cui al comma 1 e l'approvazione di cui al comma 2, determina l'immediata utilizzabilita' dei suoli interessati, concretando, quella autorizzata, una diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettivita' utente e proprietaria dei beni, non ricorrendo la fattispecie di cui agli articoli 12 della lege n. 1766 del 1927 e 41 del r.d. n. 332 del 1928. 4. - Ove mai se ne riscontri l'esigenza, i provvedimenti autorizzatori di cui ai commi 1 e 2 costituiscono rilascio dell'autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985 e della legge regionale n. 3/1995, qualunque sia la destinazione delle aree interessate nello strumento urbanistico comunale. 5. - Nel caso previsto dal precedente quarto comma, il comune provvedera' entro 10 giorni dal rilascio dell'autorizzazione a trasmettere alla sovrintendenza ai BAAAC per gli adempimenti di competenza, il progetto in duplice copia, corredato della relativa autorizzazione di idonea relazione redatta ai sensi della legge regionale n. 3/1995 nonche' di documentazione fotografica per le sole zone in cui sono previste opere fuori terra o parzialmente interrate. 6. - Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo e in tal senso devono intendersi modificate le normative degli strumenti urbanistici comunali vigenti». Riguardo al fondo ove e' prevista la realizzazione della cabina elettrica, la natura demaniale e la sottoposizione agli usi civici trovano conforto sia nella sentenza n. 3/04 in data 30 giugno 2004, pronunciata da questo Commissario nel giudizio Comitato regionale Legambiente Calabria - Esposito Michelangelo - Commissario straordinario liquidatore del comune di San Demetrio Corone - Comune di San Demetrio Corone, con la quale si e' accertato che il bosco «Mezzana» in localita' Macchia Albanese del comune di San Demetrio Corone e' gravato da usi civici ai sensi della legge 16 giugno 1977, n. 1765, art. 4, classe 1, e sia nella relazione del consulente di ufficio, dott. Giuseppe Severini, depositata il 7 dicembre 2004, ove si rileva che la superficie interessata dall'intervento edilizio, della complessiva estensione di H. 0.60.00, interessata da tipo di frazionamento con attribuzione alla nuova particella del numero definitivo 301, costituisce parte dell'originaria estensione di H. 7.33.20 della partita 273, foglio di mappa 46, e' parte delle continenze demaniali, gravate di uso civico. Relativamente alla dichiarata acquisizione delle autorizzazioni da parte degli enti preposti alla tutela del territorio, deve rilevarsi, sotto un primo aspetto, che la sottrazione di bene gravato da usi civici alla destinazione prevista dalla legge n. 1765/1977 deve avvenire con le forme e nei limiti previsti dalla normativa primaria, e, per altro verso, l'emanazione dei provvedimenti amministrativi prescinde del tutto dalla qualificazione come demaniale del fondo stesso. Complessa si rivela, per contro, la valutazione della legittimita' dell'intervento programmato ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 30 ottobre 1997, n. 10, sopra richiamato, poiche', in base alla stessa formulazione, dovrebbe asserirsi che l'approvazione del progetto e l'autorizzazione comunale alla esecuzione delle opere esonera l'ente territoriale da ogni limite in ordine alla utilizzazione del bene gravato da usi civici, determina l'immediata utilizzabilita' dei suoli interessati, «concretando, quella autorizzata, una diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettivita' utente e proprietaria dei beni, non ricorrendo la fattispecie di cui agli articoli 12 della legge n. 1766 del 1927 e 41 del r.d. n. 332 del 1928.». La disposizione si pone in chiara dissonanza con la previsione contenuta nell'art. 12 della legge n. 1766/1927, che con riferimento ai «terreni convenientemente utilizzati come bosco o come pascolo permanente» di cui alla lettera a) del precedente art. 11, «i comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, alienarli o mutarne la destinazione», nonche' con quanto statuito dall'art. 41 del 26 febbraio 1928, n. 332, regolamento di esecuzione della legge n. 1766, ove si afferma che una diversa destinazione, «qualora rappresenti un reale beneficio per la generalita' degli abitanti», potra' essere effettuata dai comuni e delle associazioni solo con il consenso del Ministero dell'economia. Ebbene, a parte la sostituzione, per effetto del d.P.R. 15 febbraio 1972, n. 11, e del d.P.R. 14 luglio 1977, n. 616, del riferimento all'autorita' statale con la giunta regionale, e la precisazione che la previsione delle ipotesi di mutamento di destinazione previste dall'art. 41 («istituzione di campi sperimentali, vivai e simili») non ha carattere tassativo ma esemplificativo (vedi Cass. sezione II, 30 gennaio 2001, n. 1307), il procedimento di mutamento di destinazione dei beni d'uso civico mantiene inalterato il suo impianto complessivo che prevede, per il perfezionamento del suo iter, la richiesta del comune nel cui territorio ricadono beni gravati da usi civici e l'autorizzazione dell'autorita' regionale, nella specie la giunta. Il procedimento di «mutamento di destinazione» contemplato dall'art. 56 della legge regionale n. 10/1977 si discosta ampiamente dalla previsione della legge n. 1766/1923, non solo perche' consente di pervenire ad una modificazione implicita della destinazione dei beni di uso civico, attraverso l'approvazione di atti che non prevedono l'intervento del consiglio comunale, ma altresi' perche' prescinde completamente dell'autorizzazione dell'ente regionale (sulla cui necessita', vedi Cass. n. 1307/2001), cui sono attribuite le funzioni, originariamente statali, relative alla «destinazione delle terre di uso civico» (art. 66 d.P.R. n. 616/1977). Il riferimento, ai fini del mutamento di destinazione degli usi civici, alla necessita' dell'intervento dell'autorizzazione regionale non puo' apparire superfluo o inappropriato, in considerazione del fatto che la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale di una legge, adottata dalla Regione Abruzzo, di contenuto assolutamente identico all'art. 56 della legge della Regione Calabria n. 10/1977, ne' ha riconosciuto la illegittimita'. Con sentenza 21 novembre 1997, n. 345, Corte ha ritenuto «costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost. (canone della ragionevolezza), la legge Regione Abruzzo 27 aprile 1996, n. 23 (impianti pubblici o di pubblico interesse) - ove si stabiliva, al comma 1, dell'articolo unico, che gli impianti a rete pubblici o di pubblico interesse «si configurano come opere di urbanizzazione e pertanto non necessitano di conformita' urbanistica e non sono soggette a concessione edilizia, ma a semplice autorizzazione da parte delle amministrazioni comunali», e si prevedeva, al comma 3, che, nei casi in cui le predette opere o impianti e relativi accessori debbano insistere su terreni di natura civica, il provvedimento autorizzatorio del sindaco «determina l'immediata utilizzabilita' dei suoli, concretando... una diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettivita' utente e proprietaria dei beni, non ricorrendo la fattispecie di cui agli artt. 12 della legge n. 1766 del 1927; 41 del regio decreto n. 332 del 1928; 6 della legge regionale n. 25 del 1988» - in quanto la legge impugnata si pone in irrimediabile contrasto con la legislazione nazionale, perche' le norme statali contenute nella legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno, e nell'art. 41, r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, regolamento di esecuzione legge n. 1766 del 1927, richiedono che le limitazioni o la liquidazione dei diritti di uso civico siano precedute dall'assegnazione dei suoli alla categoria sub, lett. a) dell'art. 11 legge n. 1766 del 1927 e, qualora inclusi in questa, alienati o mutati nella destinazione previa l'autorizzazione ministeriale - art. 12 - ora regionale - art. 66 d.P.R. n. 616 del 1977 - autorizzazione che non assorbe le valutazioni del Ministro per i beni cultuali e ambientali ai sensi dell'art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1479; nonche' con la legislazione riguardante i territori montani (legge 31 gennaio 1994, n. 97, nuove disposizioni per le zone montane), che ha dettato alcuni principi fondamentali, ai sensi dell'art. 117 Cost., per la salvaguardia e la valorizzazione di dette aree, le quali, conformemente all'art. 44 Cost., rivestono carattere di preminente interesse regionale; sicche' - essendovi stretta connessione fra l'interesse della collettivita' generale alla conservazione degli usi civici, nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, in ragione del vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497 del 1939, sancito dall'art. 1, lett. h), legge 8 agosto 1985, n. 431 e garantito dal potere di iniziativa processuale dei Commissari, e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni, di cui sono diventate esponenti le regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. - la legge censurata frustra entrambi gli interessi in giuoco, generali (laddove la disciplina statale prevede l'obbligatorieta' del procedimento di assegnazione a categoria dei terreni civici da alienare o mutare nella destinazione e postula la compatibilita' del programma di trasformazione con le valutazioni paesistiche) e locali (laddove la legislazione regionale, incentrata sul procedimento successivo di autorizzazione, implica necessariamente la consultazione delle popolazioni interessate) escludendo espressamente questi procedimenti sul presupposto, astratto e generalizzato, che la realizzazione degli impianti a rete, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico, dell'acqua, del gas e allo smaltimento dei liquami, costituisca una «diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettivita' utente e proprietaria dei beni», mentre tali valutazioni, per gli interessi di rango costituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere concrete, e cioe' formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di volta in volta, delle popolazioni interessate». Le considerazioni espresse dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 345/1977, alle quali, per brevita', si' fa espresso ed integrale richiamo, non possono non valere anche con riferimento all'art. 56 della legge Regione Calabria n. 10/1997, giacche', laddove si stabilisce che, «le opere pubbliche o di pubblico interesse promosse da enti od organismi pubblici o privati delegati allo scopo e relative a reti per il trasporto di liquidi aeriformi energia elettrica, nonche' i loro accessori (manufatti impianti ecc.)», possono essere realizzate, in quanto «concretando una diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettivita' utente e proprietaria dei beni», su terreni gravati da usi civici mediante la sola autorizzazione da parte del sindaco (comma 1) e l'approvazione del progetto (comma 2), si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, comma primo, canone della ragionevolezza, poiche', nell'intento di snellire il procedimento del mutamento di destinazione, collega automaticamente l'estinzione dell'uso civico all'autorizzazione del sindaco, e con la legis!azone statale, in particolare legge n. 1766/1927, che detta i principi generali sulla materia della liquidazione degli usi civici e dai quali le Regioni non possono discostarsi, e legge 31 gennaio 1994, n. 97, sui territori montani, e tale e' il territorio del comune di San Demetrio Corone, sulla salvaguardia e valorizzazione di dette aree che rivestono, per l'art. 4 Costituzione, carattere di preminente interesse. Nel descritto contesto normativo, si ravvisa, da parte di questo Commissario, sospetto di legittimita' costituzionale dell'art. 56 della legge Regione Calabria 30 ottobre 1997, n. 10, nella parte in cui consente che i beni gravati da usi civici, qualora oggetto di intervento per la realizzazione di «opere pubbliche o di pubblico interesse promosse da enti od organismi pubblici o privati delegati allo scopo e relative a reti per il trasporto di liquidi aeriformi energia elettrica, nonche' i loro accessori (manufatti impianti ecc.) interrati», possano essere sottratti alla loro destinazione mediante il provvedimento autorizzatorio del sindaco e l'approvazione del progetto dell'opera, per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione e la legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del regolamento applicativo, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 332. La questione, non manifestamente infondata per le ragioni innanzi esposte, deve considerarsi, altresi', rilevante nella controversia sottoposta alla valutazione di questo Commissario, sia perche' vi e' fondata certezza della natura demaniale e della sottoposizione agli usi civici del fondo, in territorio del comune di San Demetrio Corone, ove e' in atto l'intervento edificatorio-industriale dell'ENEL, e sia perche', come ritenuto dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza n. 345/1977, la rilevanza della questione deve essere rapportata alla competenza al rilascio dell'autorizzazione a eseguire gli impianti, nel senso che la legge della Regione Calabria, «da un lato, ha modificato il regime formale delle competenze, assegnando al sindaco quanto spettava alla regione, e ha statuito, dall'altro, che gli impianti a rete si configurano, sempre e comunque, come opere di urbanizzazione nelle quali si concreta una diversa esplicazione del diritto di godimento a favore della collettivita' utente». Discende, dalle superiori considerazioni, che deve essere sottoposta alla valutazione della Corte costituzionale la questione di legittimita' dell'art. 56 della legge Regione Calabria 30 ottobre 1997, n. 10, nei termini sopra indicati, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione e la legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del relativo regolamento attuativo. La richiesta, avanzata dalla ricorrente Legambiente, di sequestro dell'opera edificatoria realizzata dall'ENEL S.p.A. non puo', allo stato, condurre all'adozione di alcun provvedimento, poiche', sotto un primo aspetto, la realizzazione dell'opera risponde alle prescrizioni dettate dall'art. 56 citato, e, sotto altro aspetto, non potrebbe farsi riferimento al principio di gerarchia delle fonti, per il divieto di disapplicare norme aventi forza di legge (vedi, al riguardo, Corte costituzionale 14 giugno 1990, n. 285), divieto che, nella vicenda in esame, si rafforza dalla constatazione che la materia della tutela dell'ambiente e' riservata alla competenza esclusiva delle Regioni (art. 117 Cost.).