L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 12 aprile 2005 ha approvato il disegno di legge n. 805 dal titolo «Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalita» pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto Speciale, il 15 aprile 2005. Secondo quanto esposto nella relazione illustrativa, il legislatore siciliano, nel presupposto che l'attivita' a presidio e tutela della legalita', svolta dagli organi della giurisdizione ordinaria e di quelle speciali, costituisca interesse primario dell'amministrazione regionale «in quanto connessa allo sviluppo sociale, civile ed economico della Sicilia», individua un meccanismo di assegnazioni agli uffici giudiziari di risorse umane e strumentali proprie facendo ricorso per le prime all'istituto del comando e per le seconde al comodato. Detto meccanismo, definito in particolare nell'ultimo inciso dell'art. 1 e nell'art. 2 - seconda comma ultimo inciso, terzo comma e quarto comma, ultimo inciso, nonche' nell'art. 3 e conseguenzialmente nel successivo art. 4, relativo alla copertura finanziaria, si ritiene in contrasto con la disposizione dell'art. 110 della Costituzione per le ragioni che di seguito si espongono. Invero, anche se in astratto non si possa escludere la possibilita' che personale regionale venga comandato in servizio presso uffici centrali e periferici dello Stato, ivi compresi quelli giudiziari, come d'altra parte gia' verificatosi nel passato con l'utilizzazione di dipendenti di amministrazioni sia dello Stato che degli enti locali, un punto di grave criticita' si coglie nel modo in cui il legislatore regionale disciplina la procedura del comando medesimo. Il terzo comma dell'art. 2, prevede infatti che la richiesta dell'amministrazione di destinazione, indispensabile per l'adozione dei vari provvedimenti di comando, venga fatta dai capi degli uffici periferici degli organi giudiziari e non, invece, dai competenti uffici del Ministero della giustizia, cui l'art. 110 della Costituzione espressamente demanda l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. D'altronde, proprio la materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato, secondo la lett. g) dell'art. 117, secondo comma della Costituzione rientra nell'ambito della competenza esclusiva statale e non e' consentito alla regione interferire. Analoghe considerazioni possono svolgersi anche per l'art. 3 che attribuisce al Presidente della Corte d'appello o al procuratore generale, anziche' al Ministero di giustizia, la facolta' di segnalare le attrezzature ed i servizi di cui siano provvisoriamente sprovvisti o non adeguatamente forniti e reputati «necessari per garantire il funzionale espletamento delle attivita' d'istituto». L'assegnazione di risorse umane e finanziarie, a prescindere dal concerto e dall'assenso con i competenti organi statali centrali, puo' divenire uno «strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza» della regione nell'esercizio delle funzioni statali nonche' di sovrapposizione a politiche ed a indirizzi governativi negli ambiti materiali di propria competenza (sent. Corte costituzionale n. 51/2005). Inoltre, l'ultimo inciso del comma quarto, dell'art. 2, che prevede «l'esclusione del diritto ad ogni altro emolumento da parte delle amministrazioni statali destinatarie del personale regionale comandato», esula dall'ambito di competenza della regione poiche', in presenza di un rapporto di lavoro dipendente disciplinato dalle norme del codice civile, il trattamento economico accessorio costituisce oggetto esclusivamente di disciplina contrattuale che nella fattispecie in sede integrativa potrebbe prevedere la corresponsione di emolumenti al personale «di prestito». Il meccanismo delineato dal legislatore relativamente alla formazione del contingente di personale da mettere a disposizione degli uffici giudiziari operanti nella regione appare altresi' censurabile per violazione degli artt. 97 e 81, quarto comma della Costituzione. La norma infatti non contiene i necessari parametri cui il decreto del presidente della regione dovra' fare riferimento nella determinazione del contingente di personale da porre in posizione di comando. Dall'assenza di parametri potrebbero derivare una serie di discrasie e disfunzioni nell'amministrazione regionale causate dal transito di dipendenti non individuati preventivamente per uffici di provenienza, per qualifiche professionali e per attitudini personali. D'altro canto dal venire meno di unita' di personale potrebbe, con ogni verosimiglianza, derivare per la regione la necessita' di colmare i vuoti createsi nei propri uffici o con nuovo personale o con maggiori prestazioni di lavoro dei dipendenti rimasti in servizio, situazioni entrambe comportanti oneri finanziari che in atto la norma non solo non prevede ma tanto meno quantifica venendo meno all'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 81, quarto comma.