L'Assemblea  regionale  siciliana nella seduta del 12 aprile 2005
ha  approvato  il  disegno  di  legge n. 805 dal titolo «Disposizioni
urgenti  per  il  rafforzamento  dell'azione  amministrativa a tutela
della  legalita»  pervenuto  a  questo  Commissariato dello Stato, ai
sensi  e  per  gli effetti dell'art. 28 dello Statuto Speciale, il 15
aprile 2005.
    Secondo   quanto   esposto   nella   relazione  illustrativa,  il
legislatore  siciliano,  nel presupposto che l'attivita' a presidio e
tutela  della  legalita',  svolta  dagli  organi  della giurisdizione
ordinaria  e  di  quelle  speciali,  costituisca  interesse  primario
dell'amministrazione  regionale  «in  quanto  connessa  allo sviluppo
sociale,  civile ed economico della Sicilia», individua un meccanismo
di assegnazioni agli uffici giudiziari di risorse umane e strumentali
proprie  facendo  ricorso per le prime all'istituto del comando e per
le seconde al comodato.
    Detto  meccanismo,  definito  in  particolare  nell'ultimo inciso
dell'art. 1  e nell'art. 2 - seconda comma ultimo inciso, terzo comma
e    quarto    comma,    ultimo   inciso,   nonche'   nell'art. 3   e
conseguenzialmente  nel  successivo  art. 4,  relativo alla copertura
finanziaria,   si   ritiene   in   contrasto   con   la  disposizione
dell'art. 110  della  Costituzione  per  le ragioni che di seguito si
espongono.
    Invero,   anche   se  in  astratto  non  si  possa  escludere  la
possibilita'  che  personale  regionale  venga  comandato in servizio
presso  uffici centrali e periferici dello Stato, ivi compresi quelli
giudiziari,  come  d'altra  parte  gia'  verificatosi nel passato con
l'utilizzazione  di dipendenti di amministrazioni sia dello Stato che
degli enti locali, un punto di grave criticita' si coglie nel modo in
cui  il  legislatore  regionale  disciplina  la procedura del comando
medesimo.
    Il  terzo  comma  dell'art. 2,  prevede  infatti che la richiesta
dell'amministrazione  di  destinazione, indispensabile per l'adozione
dei  vari provvedimenti di comando, venga fatta dai capi degli uffici
periferici  degli  organi  giudiziari  e  non, invece, dai competenti
uffici   del   Ministero   della   giustizia,  cui  l'art. 110  della
Costituzione    espressamente    demanda    l'organizzazione   e   il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
    D'altronde,     proprio    la    materia    dell'ordinamento    e
dell'organizzazione  amministrativa  dello Stato, secondo la lett. g)
dell'art. 117,  secondo  comma della Costituzione rientra nell'ambito
della  competenza  esclusiva statale e non e' consentito alla regione
interferire.
    Analoghe  considerazioni possono svolgersi anche per l'art. 3 che
attribuisce  al  Presidente  della  Corte  d'appello o al procuratore
generale,   anziche'  al  Ministero  di  giustizia,  la  facolta'  di
segnalare  le attrezzature ed i servizi di cui siano provvisoriamente
sprovvisti  o  non  adeguatamente  forniti  e reputati «necessari per
garantire il funzionale espletamento delle attivita' d'istituto».
    L'assegnazione  di risorse umane e finanziarie, a prescindere dal
concerto  e  dall'assenso  con  i competenti organi statali centrali,
puo'  divenire  uno «strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza»
della  regione  nell'esercizio  delle  funzioni  statali  nonche'  di
sovrapposizione  a  politiche ed a indirizzi governativi negli ambiti
materiali   di   propria   competenza   (sent.  Corte  costituzionale
n. 51/2005).
    Inoltre,  l'ultimo  inciso  del  comma  quarto,  dell'art. 2, che
prevede  «l'esclusione  del diritto ad ogni altro emolumento da parte
delle  amministrazioni  statali  destinatarie del personale regionale
comandato», esula dall'ambito di competenza della regione poiche', in
presenza di un rapporto di lavoro dipendente disciplinato dalle norme
del  codice  civile,  il trattamento economico accessorio costituisce
oggetto   esclusivamente   di   disciplina   contrattuale  che  nella
fattispecie  in sede integrativa potrebbe prevedere la corresponsione
di emolumenti al personale «di prestito».
    Il   meccanismo  delineato  dal  legislatore  relativamente  alla
formazione  del  contingente  di  personale da mettere a disposizione
degli  uffici  giudiziari  operanti  nella  regione  appare  altresi'
censurabile  per  violazione  degli artt. 97 e 81, quarto comma della
Costituzione.
    La  norma  infatti  non  contiene  i  necessari  parametri cui il
decreto  del  presidente  della regione dovra' fare riferimento nella
determinazione  del contingente di personale da porre in posizione di
comando.
    Dall'assenza  di  parametri  potrebbero  derivare  una  serie  di
discrasie  e  disfunzioni  nell'amministrazione regionale causate dal
transito  di dipendenti non individuati preventivamente per uffici di
provenienza, per qualifiche professionali e per attitudini personali.
    D'altro  canto  dal  venire meno di unita' di personale potrebbe,
con  ogni  verosimiglianza,  derivare per la regione la necessita' di
colmare  i  vuoti  createsi nei propri uffici o con nuovo personale o
con   maggiori  prestazioni  di  lavoro  dei  dipendenti  rimasti  in
servizio,  situazioni  entrambe  comportanti  oneri finanziari che in
atto  la  norma non solo non prevede ma tanto meno quantifica venendo
meno  all'osservanza  delle  prescrizioni  di cui all'art. 81, quarto
comma.