IL GIUDICE DI PACE Nel procedmiento n. 15/2002 R.G. e n. 252 /2002 R.G.N.R. a carico di Valentinetti Tonmaso con l'avvocato Andrea Di Marco; imputazione art. 186, comma secondo, Codice della Strada; Premesso che l'imputato ha eccepito preliminarmente l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, decreto legislativo n. 274/2000 in quanto non prevede che nell'atto di citazione a giudizio debba indicarsi la facolta' dell'imputato di ricorrere a riti alternativi ne' le sanzioni conseguenti a tale carenza (oblazione ex art. 162-bis c.p.); Ritenuto che la Corte costituzionale gia' si e' espressa in caso analogo dichiarando l'illegittimita' dell'art. 552 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la nullita' della citazione a giudizio in quanto mancante della previsione di ricorrere a riti alternativi e che la questione proposta nel caso di specie appare essere pregiudiziale rispetto al giudizio principale; Tenuto conto che la giurisprudenza di merito recentemente formatasi ha ritenuto di poter applicarsi l'art. 162-bis c.p. per taluni reati contravvenzionali in quanto per essi le sanzioni originarie sono state modificate dall'art. 52, decreto legislativo n. 274/2000 (vedasi ad esempio il reato di cui all'art. 186 n. 2 decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1992) prevedendo esso pena alternativa; Letto anche l'art. 58 d.lgs. n. 274/2000 che equipara a pena detentiva la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilita'; che quindi per tali fattispecie l'imputato, sussistendone i presupposti di legge, puo' essere ammesso all'oblazione; Considerata la rilevanza della questione attenendo essa all'instaurazione del processo, e ritenuto questo giudice che la questione non sia manifestamente infondata, sussistendo ragionevole dubbio sulla legittimita' costituzionale dell'art. 20, decreto legislativo n. 274/2000 per violazione: 1) dell'art. 3, primo comma della Cost. (per discriminazione rispetto agli imputati citati innanzi al tribunale che sono avvisati della possibilita' a pena di nullita' ex art. 552 c.p.p.); 2) dell'art. 24, secondo comma della Cost. (per diretta violazione del diritto di difesa da parte dell'imputato che non viene messo a conoscenza della facolta' di chiedere l'oblazione); 3) dell'art. 97, primo comma della Cost. (perche' vi e' violazione dei criteri di efficienza a cui dovrebbe essere improntata l'attivita' pubblica in quanto con il mancato avviso l'imputato non viene incentivato ad accedere al rito alternativo).