IL GIUDICE DI PACE

    Nel procedmiento n. 15/2002 R.G. e n. 252 /2002 R.G.N.R. a carico
di  Valentinetti  Tonmaso con l'avvocato Andrea Di Marco; imputazione
art. 186, comma secondo, Codice della Strada;
    Premesso    che    l'imputato    ha    eccepito   preliminarmente
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  20,  decreto legislativo
n. 274/2000  in  quanto  non  prevede  che  nell'atto  di citazione a
giudizio  debba  indicarsi  la  facolta' dell'imputato di ricorrere a
riti   alternativi   ne'  le  sanzioni  conseguenti  a  tale  carenza
(oblazione ex art. 162-bis c.p.);
    Ritenuto  che la Corte costituzionale gia' si e' espressa in caso
analogo dichiarando l'illegittimita' dell'art. 552 c.p.p. nella parte
in cui non prevedeva la nullita' della citazione a giudizio in quanto
mancante  della  previsione  di ricorrere a riti alternativi e che la
questione  proposta  nel  caso  di specie appare essere pregiudiziale
rispetto al giudizio principale;
    Tenuto   conto  che  la  giurisprudenza  di  merito  recentemente
formatasi  ha  ritenuto  di  poter applicarsi l'art. 162-bis c.p. per
taluni  reati  contravvenzionali  in  quanto  per  essi  le  sanzioni
originarie  sono  state  modificate dall'art. 52, decreto legislativo
n. 274/2000  (vedasi  ad  esempio  il  reato di cui all'art. 186 n. 2
decreto  del Presidente della Repubblica n. 285/1992) prevedendo esso
pena alternativa;
    Letto  anche  l'art. 58  d.lgs.  n. 274/2000  che equipara a pena
detentiva la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro
di  pubblica  utilita';  che  quindi per tali fattispecie l'imputato,
sussistendone   i   presupposti   di   legge,   puo'  essere  ammesso
all'oblazione;
    Considerata   la   rilevanza   della   questione  attenendo  essa
all'instaurazione  del  processo,  e  ritenuto  questo giudice che la
questione  non  sia manifestamente infondata, sussistendo ragionevole
dubbio   sulla   legittimita'  costituzionale  dell'art. 20,  decreto
legislativo n. 274/2000 per violazione:
        1)  dell'art. 3, primo comma della Cost. (per discriminazione
rispetto  agli imputati citati innanzi al tribunale che sono avvisati
della possibilita' a pena di nullita' ex art. 552 c.p.p.);
        2)  dell'art. 24,  secondo  comma  della  Cost.  (per diretta
violazione del diritto di difesa da parte dell'imputato che non viene
messo a conoscenza della facolta' di chiedere l'oblazione);
        3)  dell'art. 97,  primo  comma  della  Cost.  (perche' vi e'
violazione dei criteri di efficienza a cui dovrebbe essere improntata
l'attivita'  pubblica  in quanto con il mancato avviso l'imputato non
viene incentivato ad accedere al rito alternativo).