ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 4, comma 1,
lett. d),  e comma 2, dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 15, commi 1 e
2,  del  decreto  legislativo  24 dicembre  2003,  n. 373  (Norme  di
attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti
l'esercizio  nella  regione  delle funzioni spettanti al Consiglio di
Stato);   dell'art. 6  del  decreto-legge  24 dicembre  2003,  n. 354
(Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque,
nonche'    interventi   per   l'amministrazione   della   giustizia),
convertito,  con  modificazioni,  in  legge  26 febbraio 2004, n. 45,
promossi  dal  Consiglio  di  giustizia amministrativa per la Regione
siciliana con tre ordinanze del 1° aprile 2004, iscritte ai numeri da
467 a 469 del registro ordinanze del 2004 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  del 21 aprile n. 22, 1ª serie speciale,
dell'anno 2004  e  con  due ordinanze del 21 aprile 2004, iscritte ai
nn. 572 e 649 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   nn. 25   e  32,  1ª serie  speciale,
dell'anno 2004.
    Visti  gli  atti di costituzione dell'impresa Agnello Costruzioni
S.r.l.  e  di Giovanna D'Alba ed altra nonche' gli atti di intervento
della Regione siciliana e del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 9 febbraio 2005 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto  che,  con cinque ordinanze di contenuto sostanzialmente
identico,  emesse tra il 1° e il 21 aprile 2004 (rispettivamente r.o.
nn. 467,  468,  469,  572  e  649 del 2004), nel corso di altrettanti
giudizi  di  appello  avverso  decisioni del Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia, sez. Catania e sez. Palermo, il Consiglio di
giustizia  amministrativa  per  la  Regione  siciliana  ha  sollevato
questione   di   legittimita'  costituzionale  dell'art. 4,  comma 1,
lettera d),  e  comma 2,  e  dell'art. 6, comma 2 (limitatamente alle
parole  «e  all'art. 4  comma 1  lettera d»)  del decreto legislativo
24 dicembre  2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale
della  Regione  siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle
funzioni  spettanti al Consiglio di Stato), concernenti la previsione
della  composizione  mista della sezione giurisdizionale dello stesso
Consiglio,  con  la  partecipazione di quattro componenti «laici» (in
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art. 106,  terzo  comma, della
Costituzione  per la nomina a consigliere di cassazione ovvero di cui
all'art. 19,  primo comma, n. 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186),
alla  cui  designazione provvede il Presidente della Regione; nonche'
dell'art. 15,  commi 1  e 2, del d.lgs n. 373 del 2003, limitatamente
alla previsione della possibile permanenza in carica dei membri laici
componenti  del Consiglio alla data di entrata in vigore del decreto;
e,  derivatamente,  dell'art. 6  del  decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle
acque,  nonche'  interventi  per  l'amministrazione della giustizia),
convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dall'art. 1  della legge
26 febbraio  2004,  n. 45,  il  quale  dispone  che per assicurare il
funzionamento  del  Consiglio  di  giustizia  amministrativa  per  la
Regione   siciliana,   anche   mediante   potenziamento   della   sua
composizione,  e'  autorizzata  la  spesa di euro 700.000 a decorrere
dall'anno 2004;
        che le impugnate disposizioni si porrebbero in contrasto: con
l'art. 23   del  regio  decreto  legislativo  15 maggio  1946,  n. 45
(Approvazione   dello  statuto  della  Regione  siciliana),  che  non
prevederebbe  alcuna deroga alla composizione ordinaria delle sezioni
del  Consiglio  di Stato da localizzare in Sicilia, laddove il d.lgs.
n. 373 del 2003 non si sarebbe limitato ad una mera localizzazione di
uffici,  modificando  la  composizione  dell'organo  di cui si tratta
mediante  l'inserimento  di  membri «laici»; con gli artt. 102, primo
comma, e 108, della Costituzione, in quanto il d.lgs. n. 373 del 2003
disciplina  una  materia  riservata  dalla  Costituzione  alla  legge
statale,  quale  quella  dello  status  di  detti componenti, per cui
eventuali deroghe a favore dell'autonomia regionale dovrebbero essere
sorrette da una espressa previsione di pari rango costituzionale; con
gli artt. 3, 24, primo comma, e 113, primo comma, della Costituzione,
introducendo    una   ingiustificata   differenziazione   dell'organo
giudicante  e  quindi  anche dell'esercizio della giurisdizione su di
una parte del territorio nazionale;
        che,  in subordine, vengono censurati i medesimi articoli per
violazione  dell'art. 23,  primo  comma, dello statuto siciliano, che
non  prevederebbe  ne' una sezione specializzata del giudice speciale
ne'  una  composizione collegiale diversa da quella ordinaria, e cio'
anche  in  relazione,  quale tertia comparationis, all'art. 24, primo
comma,  dello  statuto  concernente  la composizione dell'Alta Corte,
nonche'  all'art. 23,  terzo  comma, del medesimo statuto, al decreto
legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di sezioni della Corte
dei  conti  per la Regione siciliana), ed agli artt. 90 e 91, secondo
comma,  del  d.P.R.  31 agosto  1972,  n. 670 (Approvazione del testo
unico  delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige);
        che,   in  ulteriore  subordine,  i  medesimi  articoli  sono
impugnati  per  contrasto  con  l'art. 23, primo comma, dello statuto
siciliano,  nonche'  con gli artt. 102, secondo comma, e 108, primo e
secondo  comma,  della Costituzione, non essendo consentito istituire
sezioni specializzate nell'ambito dei giudici speciali, ed ancora con
l'art. 23,  primo comma, dello statuto siciliano e con il primo comma
della  VI  disposizione  transitoria  della Costituzione, che esclude
dalla revisione la giurisdizione del Consiglio di Stato;
        che,   infine,  in  via  ulteriormente  gradata,  gli  stessi
articoli  sono  censurati per contrasto con gli artt. 5, 117, primo e
secondo  comma,  lettera l),  e  120  della Costituzione, nonche' con
l'art. 14, primo comma, dello statuto siciliano;
        che  nei  giudizi introdotti con le ordinanze n. 467 e n. 469
del  2004  si  sono  costituite  le societa' ricorrenti dei giudizi a
quibus, concludendo per l'accoglimento delle questioni sollevate, con
argomentazioni  adesive a quelle di cui al decreto del Presidente del
Consiglio di giustizia amministrativa;
        che  nei  giudizi introdotti con le ordinanze n. 467 e n. 469
del 2004, ed inoltre in quello introdotto con la ordinanza n. 468 del
2004,  si  e' costituita la Regione siciliana, che ha concluso per la
inammissibilita'  o  la  infondatezza  delle questioni, sulla base di
deduzioni  identiche a quelle rassegnate in riferimento agli analoghi
giudizi  introdotti  innanzi  alla Corte con le ordinanze numeri 272,
273 e 430 del 2004;
        che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  con  il patrocinio dell'Avvocatura generale
dello   Stato,   che   ha  concluso  per  la  inammissibilita'  o  la
infondatezza delle questioni sollevate.
    Considerato  che  le  ordinanze pongono questioni sostanzialmente
identiche,  e  che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti
per essere decisi congiuntamente;
        che  le  medesime  questioni  sono  state gia' dichiarate non
fondate da questa Corte con la sentenza n. 316 del 2004;
        che,  non  risultando  profili diversi o ulteriori rispetto a
quelli  gia'  valutati nelle pronunce richiamate, le questioni devono
essere dichiarate manifestamente infondate.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.