ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 3 e
5-bis,  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione dello straniero), promosso con ordinanza del
25 novembre 2002 dal Tribunale di Catania nel procedimento relativo a
L.Q.M.L., iscritta al n. 231 del registro ordinanze 2004 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale,
dell'anno 2004.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 marzo 2005 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania
ha  sollevato,  in riferimento agli artt. 13 e 24 della Costituzione,
questioni di legittimita' costituzionale:
        a) dell'art. 13,   comma 5-bis,   del   decreto   legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  introdotto  dall'art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002,
n. 51    (Disposizioni    urgenti   recanti   misure   di   contrasto
all'immigrazione  clandestina  e  garanzie  per  soggetti  colpiti da
accompagnamento  alla  frontiera),  convertito, con modificazioni, in
legge  7  giugno 2002,  n. 106,  nella  parte  in  cui prevede che il
provvedimento  con  il  quale  e' disposto l'accompagnamento coattivo
dello  straniero  alla  frontiera  e'  «immediatamente esecutivo», in
luogo  di  prevedere che esso e' esecutivo solo dopo la convalida del
giudice;
        b) del  «combinato disposto» dei commi 3 e 5-bis dell'art. 13
del  decreto  legislativo  n. 286  del  1998,  nella  parte in cui il
comma 3  prevede che il decreto di espulsione in esecuzione del quale
viene    adottato    l'ordine    di   accompagnamento   coattivo   e'
«immediatamente  esecutivo»,  in  luogo  di  prevedere  che  esso  e'
esecutivo  solo dopo il decorso del termine per la sua impugnazione o
il rigetto dell'impugnazione medesima;
        che  il  giudice  a  quo  premette  di essere investito della
richiesta  di  convalida,  ex art. 13, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286
del 1998, di un decreto emesso dal questore di Catania il 21 novembre
2002,   con  il  quale  era  stato  disposto  l'accompagnamento  alla
frontiera  di  una  cittadina colombiana, colpita da provvedimento di
espulsione  adottato  dal prefetto in pari data ai sensi del comma 2,
lettera a), dello stesso art. 13;
        che  la  richiesta di convalida era stata peraltro depositata
alle  ore  11,40  del  22 novembre  2002,  allorche'  il  decreto  da
convalidare  era  stato gia' eseguito, essendo l'accompagnamento alla
frontiera avvenuto tramite imbarco su un aereo partito alle ore 10,10
dello stesso giorno;
        che,  di conseguenza, il giudizio di convalida appariva ormai
del  tutto  inutile:  e  cio'  quantunque  esso  fosse verosimilmente
destinato  a  concludersi  in  senso  negativo,  stante il difetto di
qualsiasi prova circa la sussistenza dei requisiti per l'adozione del
provvedimento in questione;
        che,  cio' premesso, il rimettente rileva come il comma 5-bis
dell'art. 13   del   d.lgs.   n. 286   del  1998  -  che  prevede  la
comunicazione,  entro  quarantotto  ore, al tribunale in composizione
monocratica,   del   provvedimento   con   il   quale   e'   disposto
l'accompagnamento   alla   frontiera,  per  la  sua  convalida  nelle
quarantotto ore successive, ove ne sussistano i requisiti - sia stato
introdotto  dall'art. 2 del decreto-legge n. 51 del 2002, convertito,
con modificazioni, in legge n. 106 del 2002, al fine di assicurare il
rispetto  dell'art. 13  Cost.,  la cui violazione ad opera del d.lgs.
n. 286 del 1998 era apparsa evidente dopo la sentenza di questa Corte
n. 105 del 2001;
        che,   tuttavia,  la  disciplina  introdotta  con  il  citato
comma 5-bis  rispetterebbe  solo formalmente il disposto dell'art. 13
Cost.,  mentre  nella sostanza svuoterebbe di significato la garanzia
da  esso  prefigurata:  prevedendo, infatti, l'immediata esecutivita'
del   provvedimento,   e   consentendo  al  questore  di  comunicarlo
all'autorita'  giudiziaria  per  la  convalida  entro quarantotto ore
dall'adozione,  la  norma  censurata farebbe si' che il provvedimento
stesso  possa  essere  sottoposto  al controllo del giudice quando e'
gia'  stato  eseguito,  col  risultato  di rendere del tutto priva di
effetti la mancata convalida;
        che   risulterebbe   altresi'  compromesso  l'art. 24  Cost.,
giacche'  quello  stesso  diritto  di  difesa  che  -  secondo quando
affermato da questa Corte con sentenza n. 198 del 2000 - compete allo
straniero,  ancorche' presente illegalmente sul territorio nazionale,
nei  confronti  del  provvedimento  di  espulsione,  non potrebbe non
essergli  riconosciuto anche in rapporto al giudizio di convalida del
decreto di accompagnamento coattivo alla frontiera;
        che  si  dovrebbe  inoltre  dubitare anche della legittimita'
costituzionale  del  comma 3 dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998,
nella  parte  in  cui  dispone  che il decreto di espulsione e', come
l'ordine di accompagnamento coattivo, provvisoriamente esecutivo;
        che  se, infatti, il controllo di legittimita' sull'ordine di
accompagnamento  coattivo  deve  estendersi alla sussistenza dei suoi
presupposti, il giudice della convalida dell'accompagnamento dovrebbe
poter verificare l'esistenza di un decreto di espulsione legittimo;
        che  e'  ben vero che il decreto di espulsione e' soggetto ad
un  controllo  giurisdizionale distinto ed autonomo rispetto a quello
inerente  al  provvedimento  di  accompagnamento  coattivo:  ma in un
sistema  che consente - come nel caso oggetto del giudizio a quo - di
notificare  congiuntamente  allo  straniero  decreto  di espulsione e
ordine  di  accompagnamento  coattivo, eseguendo quest'ultimo a poche
ore  di distanza dalla notifica, nessun valore presuntivo potrebbe di
fatto   attribuirsi  alla  mancata  attivazione  della  procedura  di
impugnazione;
        che  rimarrebbe  di  conseguenza da stabilire come il giudice
possa  valutare  la  legittimita' di un accompagnamento coattivo alla
frontiera  fondato  su un decreto di espulsione in ordine al quale il
destinatario non ha avuto - a fronte della immediata eseguibilita' di
entrambi i provvedimenti e delle concrete modalita' con cui essi sono
stati in fatto eseguiti - alcuna possibilita' di formulare rilievi;
        che in base al terzo comma dell'art. 13 Cost., d'altro canto,
la  legge  puo'  attribuire  all'autorita'  di  pubblica sicurezza il
potere  di  adottare  provvedimenti provvisori in materia di liberta'
personale,  soggetti a convalida da parte dell'autorita' giudiziaria,
solo  «in  casi eccezionali di necessita' ed urgenza»: mentre nessuna
necessita' ed urgenza potrebbe ravvisarsi nelle ipotesi oggetto della
disciplina  censurata,  dato  che  non  ogni  straniero  puo'  essere
ritenuto, in quanto tale, pericoloso per la pubblica sicurezza;
        che  sotto  diverso  profilo,  poi, il meccanismo procedurale
previsto   dal   terzo   comma  dell'art. 13  Cost.  potrebbe  essere
efficacemente  adottato  solo  in  rapporto a provvedimenti dei quali
possa  essere  ipotizzata  tanto l'esecuzione provvisoria che l'utile
revoca;
        che,   per   converso,   l'espulsione   dello  straniero  non
presenterebbe ne' l'una ne' l'altra caratteristica, perche' esaurisce
i  suoi  effetti  con  l'esecuzione stessa, la quale determina, a sua
volta,  una  situazione irreversibile, e dalle conseguenze tanto piu'
gravi  allorche'  l'espulso invocasse a sostegno della sua pretesa di
rimanere nel territorio dello Stato fatti idonei a fondare il diritto
all'asilo o al riconoscimento dello status di rifugiato;
        che  quanto,  infine,  alla  rilevanza  della questione, essa
discenderebbe  dal  fatto che, in caso di accoglimento, il giudizio a
quo  si  concluderebbe  -  anziche'  con  un  inutile  rigetto  della
richiesta  di  convalida  -  con  una  dichiarazione  di «non luogo a
provvedere» per impossibilita' di una decisione «efficace».
    Considerato  che,  successivamente  all'ordinanza  di rimessione,
questa   Corte,   con   sentenza   n. 222  del  2004,  ha  dichiarato
costituzionalmente  illegittimo  l'art. 13,  comma 5-bis, del decreto
legislativo   25 luglio  1998,  n. 286,  introdotto  dall'art. 2  del
decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, in
legge  7  giugno 2002,  n. 106, nella parte in cui non prevede che il
giudizio  di  convalida  debba  svolgersi  in  contraddittorio  prima
dell'esecuzione  del provvedimento di accompagnamento alla frontiera,
con le garanzie della difesa;
        che,  di  seguito  a  tale  pronuncia, l'art. 1, comma 1, del
decreto-legge  14 settembre  2004,  n. 241  (Disposizioni  urgenti in
materia  di  immigrazione),  convertito,  con modificazioni, in legge
12 novembre   2004,  n. 271,  ha  sostituito  il  citato  comma 5-bis
dell'art. 13   del   d.lgs.   n. 286  del  1998,  prevedendo  che  il
provvedimento  con  il  quale  e'  disposto  l'accompagnamento  dello
straniero  alla  frontiera  deve  essere comunicato immediatamente, e
comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace
territorialmente  competente;  che l'esecuzione del provvedimento del
questore  di  allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa fino
alla  decisione sulla convalida; che l'udienza di convalida si svolge
in  camera  di  consiglio,  con  la  partecipazione  necessaria di un
difensore  tempestivamente  avvertito; che l'interessato e' anch'esso
tempestivamente  informato  e  condotto  nel  luogo in cui il giudice
tiene udienza;
        che  gli atti vanno quindi restituiti al giudice a quo per un
nuovo esame della rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.