ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 218 del decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada),
promosso  con  ordinanza  del  7 novembre 2003 dal giudice di pace di
Amelia  nel  procedimento  civile  promosso  da  Grasso Andrea contro
l'Ufficio  Territoriale  del Governo di Terni, iscritta al n. 830 del
registro  ordinanze  2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2004;
    Visto  l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 aprile 2005 il giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Ritenuto  che  nel  corso di un procedimento di opposizione ad un
verbale  di accertamento redatto dalla polizia stradale contenente il
ritiro  della patente di guida per presunta violazione dell'art. 186,
comma 2,  del  codice  della  strada (guida in stato di ebbrezza), il
giudice  di  pace  di  Amelia,  con  ordinanza  del  7 novembre 2003,
pervenuta  nella cancelleria di questa Corte il 23 settembre 2004, ha
sollevato,  in  riferimento  agli articoli 3 e 24 della Costituzione,
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 218 del medesimo
codice,  approvato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nella  parte  in  cui  consente  al  prefetto  di  applicare «la pena
accessoria  senza la preventiva applicazione della pena principale, e
prima  che  il  giudice in sede penale abbia valutato la colpevolezza
dell'imputato»;
        che, nel giudizio a quo, il ricorrente ha dedotto la nullita'
del ritiro della patente di guida, sul rilievo che tale provvedimento
dovrebbe  essere  adottato  dal  giudice  penale, il quale, una volta
accertata  l'esistenza del reato, irroghera' tanto la pena principale
per  il  reato  di  guida in stato di ebbrezza - arresto ed ammenda -
quanto   la   prevista   sanzione   amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente di guida;
        che,  ad  avviso del remittente, sebbene l'accertamento di un
reato  sia  compito  esclusivo  e specifico del magistrato e pertanto
solo  al  giudice  competa  l'applicazione della pena, l'art. 218 del
codice della strada prevede il ritiro del documento di guida da parte
dell'agente  di  polizia e la successiva trasmissione alla prefettura
del luogo della commessa violazione;
        che  quest'ultima  norma, ad avviso del remittente, «non puo'
trovare  applicazione»,  giacche'  l'art. 186 del codice della strada
«dispone  l'applicazione della pena solo dopo che sia stato accertato
il reato»;
        che  nel  giudizio  dinanzi  a questa Corte e' intervenuto il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il  quale ha chiesto che la
questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;
        che,  ad  avviso dell'Avvocatura, la norma denunciata prevede
un provvedimento del prefetto di natura cautelare, adottato in attesa
della  sentenza  dell'autorita'  giudiziaria:  a differenza di quanto
ritenuto  dal  remittente,  si  sarebbe pertanto al di fuori del caso
della irrogazione della sanzione amministrativa accessoria definitiva
della  sospensione  della  patente,  per  la  quale  soltanto occorre
l'accertamento  giudiziale  del  reato  e  che  verra'  irrogata  dal
prefetto  esclusivamente  a  seguito  di sentenza irrevocabile per il
reato  di  cui  trattasi  e  per  il periodo stabilito dall'autorita'
giudiziaria;
        che  la  difesa erariale richiama l'ordinanza di questa Corte
n. 169 del 1998, la quale ha affermato che la sospensione provvisoria
della patente e' adottata sempre a seguito della violazione di regole
di comportamento inerenti alla sicurezza della circolazione stradale;
che   e'  un  provvedimento  amministrativo  di  esclusiva  spettanza
prefettizia, di natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto
all'accertamento   dell'ascritto   illecito  penale),  strumentale  e
teleologicamente  teso  a  tutelare  con immediatezza l'incolumita' e
l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di veicolo il quale si
sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla
circolazione,  continui  nell'esercizio  di  una attivita' palesatasi
come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli;
        che   per  tale  provvedimento  di  sospensione  -  soggiunge
l'Avvocatura  -  e'  prevista  la possibilita' di opposizione, con la
quale  il  giudice  e'  investito  della  decisione  in  ordine  alla
legittimita'  dell'adozione  del provvedimento cautelare con riguardo
alla   effettiva   esistenza   e   correttezza   dei  presupposti  di
applicazione;
        che  in  un  sistema  di  sanzioni cosi' delineato, ad avviso
dell'Avvocatura,  non  sarebbe dato rinvenire alcun contrasto con gli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
    Considerato  che  la  questione  di  legittimita' costituzionale,
sollevata  in  riferimento  agli  articoli 3 e 24 della Costituzione,
investe  l'art. 218 del codice della strada, approvato con il decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, nella parte in cui consente al
prefetto  di applicare la sanzione accessoria della sospensione della
patente  di  guida prima che il giudice in sede penale abbia valutato
la  colpevolezza  dell'imputato  in  ordine  all'infrazione al codice
della strada (nella specie, guida in stato di ebbrezza) prevista come
reato;
        che  l'ordinanza  di  remissione  e'  assolutamente  priva di
motivazione  in  punto di non manifesta infondatezza della questione,
limitandosi  ad indicare numericamente i parametri costituzionali che
sarebbero   violati,  ma  senza  spiegare  le  ragioni  del  ritenuto
contrasto con essi della norma denunciata;
        che,  ai fini della rilevanza della questione, l'ordinanza si
connota  per  la  scarsa chiarezza dell'esposizione e per la lacunosa
individuazione  della  fattispecie oggetto del giudizio a quo, tenuto
conto che dalla descrizione dell'atto impugnato sembrerebbe che ci si
trovi  di  fronte  ad  un  ritiro  della  patente  di  guida da parte
dell'agente  accertatore, mentre la questione sollevata ha ad oggetto
il  potere  del  prefetto di disporre in via cautelare la sospensione
della  patente  prima  dell'accertamento del fatto reato da parte del
giudice penale;
        che,   comunque,   il  giudice  a  quo  erra  nel  denunciare
l'art. 218  del  codice della strada, relativo alla sospensione della
patente   di   guida   quale  sanzione  accessoria  ad  una  sanzione
amministrativa, posto che la sospensione della patente di guida quale
sanzione  accessoria  ad  un  reato  e'  disciplinata  dall'art. 223,
comma 3,  dello stesso codice (ordinanze n. 194 del 2004 e n. 217 del
2003);
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.