IL GIUDICE DI PACE Vista la questione di legittimita' costitizionale sollevata dalla difesa dell'imputato in relazione all'art. 20 del d.lgs. n. 274/2000 nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione in giudizio innanzi al g.d.p. debba contenere a pena di nullita' l'avviso all'imputato della possibilita' di estinzione del reato attraverso opportune condotte riparatorie, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 274/2000; Ritenuta la questione rilevante ai fini del presente procedimento dovendosi preliminarmente decidere della nullita' o meno dell'atto di citazione; Ritenuto inoltre che detta questione non appare manifestamente infondata in quanto si puo' fondatamente argomentare: che l'esercizio della facolta' prevista sia nel primo che nel terzo comma del suddetto art. 35 del d.lgs. n. 274/2000 richieda una specifica comunicazione all'imputato; che la mancanza di detta comunicazione possa nei fatti impedire all'imputato di avvalersi di detta facolta' estintiva del reato; che quanto sopra violi come indicato le prescrizioni degli artt. 3, 24 e III della Costituzione Repubblicana.