IL GIUDICE DI PACE

    Vista la questione di legittimita' costitizionale sollevata dalla
difesa  dell'imputato in relazione all'art. 20 del d.lgs. n. 274/2000
nella  parte  in  cui non prevede che l'atto di citazione in giudizio
innanzi  al  g.d.p.  debba  contenere  a  pena  di  nullita' l'avviso
all'imputato  della  possibilita'  di estinzione del reato attraverso
opportune  condotte  riparatorie,  ai  sensi  dell'art. 35 del d.lgs.
n. 274/2000;
    Ritenuta la questione rilevante ai fini del presente procedimento
dovendosi preliminarmente decidere della nullita' o meno dell'atto di
citazione;
    Ritenuto  inoltre  che  detta questione non appare manifestamente
infondata in quanto si puo' fondatamente argomentare: che l'esercizio
della  facolta'  prevista  sia  nel  primo  che  nel  terzo comma del
suddetto  art. 35  del  d.lgs.  n. 274/2000  richieda  una  specifica
comunicazione all'imputato;
        che  la  mancanza  di  detta  comunicazione  possa  nei fatti
impedire  all'imputato  di  avvalersi di detta facolta' estintiva del
reato;
        che  quanto  sopra  violi come indicato le prescrizioni degli
artt. 3, 24 e III della Costituzione Repubblicana.