IL TRIBUNALE

    Nella  causa  civile  iscritta al n. 29429/04 del ruolo generale,
promossa  da  M.P.  Informatica  S.r.l.,  con l'avv. Carmen Di Salvo,
attrice;
    Contro  T.C.  Sistema  S.p.A.,  con  gli  avv.  Francesco Gatti e
Stefano Valerio, convenuta; ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Il  g.i.,  sciogliendo  la  riserva  assunta  nell'udienza del 17
settembre 2004;
    Letti gli atti di causa, cosi' provvede.

                              F a t t o

    Con  atto di citazione notificato in data 27 aprile 2004, la M.P.
Informatica  S.r.l.  ha  convenuto in giudizio la T.C. Sistema S.p.a.
chiedendone  la  condanna  al  pagamento  di  fatture  inevase per un
importo  complessivo  di  Euro 195.419,89. Espone la societa' attrice
che  tale  credito  sarebbe maturato nei confronti della T.C. Sistema
S.p.a. in ragione di prestazioni di assistenza «on site» effettuate a
favore   di   clienti  della  convenuta  come  da  regolare  rapporto
contrattuale intercorso tra le parti in causa.
    Con  comparsa di risposta depositata in data 5 luglio 2004, si e'
costituita  in  giudizio  la  T.C.  Sistema  S.p.a.  concludendo, nel
merito,  per  il rigetto delle domande attoree. Sostiene, infatti, la
convenuta che la M.P. Informatica S.r.l. si sarebbe resa inadempiente
al   rapporto   contrattuale   tra   loro  intercorso,  giustificando
l'esercizio,  da  parte  della  societa' convenuta, della facolta' di
risoluzione  cosi'  come  previsto della clausola risolutiva espressa
apposta al negozio. La T.C. Sistema S.p.a. precisa, inoltre, che tale
inadempienza avrebbe causato danni per Euro 100.000,00 e conclude, in
via  riconvenzionale,  per  la  condanna  della  societa'  attrice al
relativo risarcimento.
    All'udienza ex art. 180 c.p.c., in data 15 luglio 2004, la difesa
della  societa'  attrice  ha  eccepito  la  tardivita'  della domanda
riconvenzionale  formulata dalla T.C. Sistema S.p.a. Ha osservato, in
proposito:
        che  la T.C. Sistema S.p.a. si e' costituita in giudizio il 5
luglio  2004  ossia soltanto dieci giorni prima dell'udienza di prima
comparizione differita ai sensi dell'art. 168-bis comma quinto c.p.c.
(con decreto 21 maggio 2004) e fissata per il 15 luglio 2004;
        che,  al  contrario, la costituzione doveva essere effettuata
entro  il  25  giugno  2004  ossia venti giorni prima dell'udienza di
comparizione  differita ai sensi dell'art. 168-bis quinto comma cosi'
come testualmente prescrive l'art. 166 c.p.c.;
        che   a  nulla  rileverebbe  l'intervenuto  provvedimento  di
abbrevizione  dei  temini  ex  art. 163-bis  c.p.c.  stante il chiaro
tenore letterale dell'art. 166 c.p.c. che, in caso di differimento ex
art. 168-bis, quinto comma, c.p.c., non sembra operare distinzioni in
proposito.
    Alla  successiva  udienza  del 17 settembre 2004, cui la causa e'
stata rinviata, sempre ex art. 180 c.p.c., per permettere uno scambio
di memorie sul punto, il giudice ha riservato la decisione.

                            D i r i t t o

    Parte   attrice   ha   eccepito   la   tardivita'  della  domanda
riconvenzionale   proposta   nei  suoi  confronti  rilevando  che  la
convenuta  si  sarebbe  costituita  in giudizio soltanto dieci giorni
prima    dell'udienza    fissata    a   norma   del   quinto   comma,
dell'art. 168-bis    c.p.c.    Sostiene   infatti   che,   nonostante
l'intervenuto   provvedimento   di   abbreviazione   dei  termini  ex
art. 163-bis  c.p.c., la convenuta avrebbe dovuto rispettare, ai fini
della  proposizione della domanda riconvenzionale, il diverso termine
di venti giorni prima dell'udienza (fissata a norma del quinto comma,
dell'art. 168-bis   c.p.c.),  essendo  chiaro  il  dettato  letterale
dell'art. 166  c.p.c.  il  quale,  mentre  distingue i termini per la
costituzione  rispetto  all'udienza indicata nell'atto di citazione a
seconda  che  vi  sia  stato o meno il provvedimento presidenziale di
abbreviazione,  non  sembra  operare alcuna differenziazione rispetto
all'udienza   differita   ex   art. 168-bis   quinto   comma   c.p.c.
prescrivendo, in ogni caso, la costituzione almeno venti giorni prima
di tale udienza.
    In   effetti,   osserva   questo   tribunale,  un'interpretazione
letterale  del  combinato disposto degli artt. 163-bis, 166 e 168-bis
c.p.c. sembra condurre a conclusioni non difformi.
    L'art. 163-bis  secondo comma c.p.c. dispone che, nelle cause che
richiedono  pronta  spedizione, il Presidente del tribunale possa, su
istanza  dell'attore  e  con  decreto motivato in calce all'originale
dell'atto  di citazione ed alla copia da notificare, abbreviare, fino
alla meta', il termine a difesa di sessanta giorni liberi concesso al
convenuto dal primo comma.
    L'abbreviazione  del  termine  a  difesa  provoca  la variazione,
automatica  ed  a catena, di tutti i successivi termini che il codice
di  procedura  impone  alle  parti per lo svolgimento delle ulteriori
operazioni  caratterizzanti  la  fase  introduttiva  del  giudizio di
cognizione:
        quanto  al  termine di cui all'art. 165 c.p.c., quest'ultimo,
partecipando alle medesime esigenze di pronta spedizione della causa,
subisce analoga contrazione;
        quanto,  invece, al termine per la costituzione del convenuto
(ex art. 166 c.p.c.), da computarsi a ritroso rispetto all'udienza di
prima comparizione, esso viene, per contro, attraverso un suo formale
dimezzamento,  opportunamente  dilatato per ristabilire gli equilibri
difensivi che i termini ordinari garantiscono alla parte convenuta.
    Quest'ultima  norma  prescrive,  infatti,  che il convenuto debba
costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto
di  citazione  ovvero,  in caso di abbreviazione dei termini ai sensi
del secondo comma dell'art. 163-bis c.p.c., almeno dieci giorni prima
di tale udienza.
    Analoghe  differenziazioni non sembrano essere state previste dal
legislatore allorche' l'udienza di prima comparizione venga differita
ai  sensi  del quinto comma dell'art. 168-bis c.p.c. Come e' noto, il
d.l.  n. 571/1994, convertito in legge n. 673/1994, ha opportunemente
modificato  l'art. 166  c.p.c.  inserendo  il  periodo «ovvero almeno
venti  giorni  prima  dell'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis,
quinto  comma»  e  permettendo, cosi', di parametrare la costituzione
del  convenuto  non  piu' unicamente in ragione dell'udienza indicata
nell'atto  di citazione, ma anche di quella eventualmente fissata dal
giudice per esigenze di carattere organizzativo. Tuttavia, l'aggiunta
del  periodo summenzionato pone alcuni seri interrogativi perche' non
sembra  tenere in debito conto l'ipotesi del procedimento definito di
«pronta  spedizione»  in  relazione  al  quale  l'art. 163-bis c.p.c.
permette  l'abbreviazione dei termini. E, infatti, l'art. 166 c.p.c.,
nella  sua  attuale formulazione, dopo avere chiaramente previsto che
il  convenuto,  che  intenda  proporre domanda riconvenzionale ovvero
chiamare in causa un terzo, deve costituirsi in giudizio almeno venti
giorni  prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione ovvero, in
caso  di abbreviazione dei termini, almeno dieci giorni prima di tale
udienza,  con  altrettanta  chiarezza indica esclusivamente in almeno
venti  giorni  prima  dell'udienza  il  termine  entro  il  quale  il
convenuto  deve  costituirsi  nell'ipotesi  in  cui  il giudice abbia
disposto il differimento di cui all'art. 168-bis quinto comma c.p.c.
    Atteso  che  la  formulazione  letterale  della  norma  non  pare
agevolmente superabile, allo stato deve ritenersi che la disposizione
in  esame  comporti  un'irragionevole  disparita'  tra  la situazione
normale  in  cui il convenuto puo' fruire di termini differenziati in
ragione della richiesta di abbrevizione ex art. 163-bis secondo comma
c.p.c.,  e  quella  in  cui  vi  sia stato differimento di udienza ex
art. 168-bis   quinto   comma  c.p.c.,  la  quale  ultima  impone  al
convenuto,  in ogni caso, una costituzione nei termini ordinari (fino
a venti giorni prima della nuova udienza).
    Orbene,  alla  luce  di  quanto sin qui esposto, questo Tribunale
dubita  della  legittimita' costituzionale dell'art. 166 c.p.c. nella
parte  in  cui  non  consente  al  convenuto,  allorche' vi sia stata
l'abbreviazione  dei termini ex art. 163-bis secondo comma c.p.c., di
costituirsi  almeno  dieci  giorni prima dell'udienza di comparizione
quando  la  stessa  sia  stata  differita ai sensi dell'art. 168-bis,
quinto  comma, c.p.c. e ritiene, nello stesso tempo, rilevante per la
definizione  del  presente  giudizio  la soluzione della questione di
legittimita' costituzionale della disposizione citata.
    1. - Sulla rilevanza della questione di costituzionalita'.
    Ritiene   questo  tribunale  che  la  rilevanza  della  questione
sottoposta  al  vaglio  della  Corte  costituzionale  con la presente
ordinanza  discenda dalla necessita' di statuire, nel giudizio a quo,
sulla  domanda  riconvenzionale  proposta nei confronti dell'attrice,
statuizione che presuppone una preventiva e necessaria delibazione in
ordine alla tempestivita' della domanda stessa.
    E, infatti, nel caso di specie, a fronte dell'udienza fissata, ex
art. 168-bis,  quinto  comma, c.p.c., per la data del 15 luglio 2004,
il  convenuto  risulta  essersi costituito in data 5 luglio e, cioe',
dieci    giorni   prima   dell'udienza   stessa.   Un'interpretazione
strettamente     letterale     dell'art. 166    c.p.c.    condurrebbe
inevitabilmente   alla   declaratoria  di  tardivita'  della  domanda
riconvenzionale  sul  presupposto  che  il  convenuto  avrebbe dovuto
costituirsi   nel  piu'  ristretto  termine  di  venti  giorni  prima
dell'udienza  cosi'  differita (entro, cioe', il 25 giugno 2004). Per
contro,  una  lettura  della  disposizione che, analogamente a quanto
accade  per  la  costituzione  del  convenuto nei casi di udienza non
differita,  tenga  conto  della  differenziata  scadenza dei termini,
porterebbe sicuramente a conclusioni opposte.
    2. - Sulla non manifesta infondatezza.
    La  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 166 c.p.c.
nella  parte in cui non consente al convenuto, allorche' vi sia stata
l'abbreviazione  dei termini ex art. 163-bis secondo comma c.p.c., di
costituirsi  almeno  dieci  giorni prima dell'udienza di comparizione
quando  la  stessa  sia  stata  differita  ai sensi dell'art. 168-bis
quinto  comma  c.p.c.,  deve  essere valutata come non manifestamente
infondata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
    A) Contrasto con l'art. 3 della costituzione.
    Ritiene  questo  Tribunale  che  il  contrasto con l'art. 3 della
Costituzione  discenda  dalla irragionevole disparita' di trattamento
che  l'art. 166  c.p.c.,  nella sua attuale formulazione, e' venuto a
determinare  tra  la situazione del convenuto che deve parametrare la
sua  costituzione  sull'udienza  indicata  nell'atto  di  citazione e
quella  di  chi  ha,  invece,  come  termine di riferimento l'udienza
differita   ai  sensi  dell'art. 168-bis,  quinto  comma,  c.p.c.  In
particolare, come si e' gia' osservato, l'irragionevole disparita' di
trattamento conseguirebbe dalla possibilita', per il primo, di fruire
di  termini  differenziati  nel  caso in cui ricorra un provvedimento
presidenziale  ex  art. 163-bis,  secondo comma, c.p.c., possibilita'
che, invece, sarebbe negata al secondo.
    Simile    disparita'    non    pare    sorretta   da   specifiche
giustificazioni.
    E,  infatti,  nei procedimenti che richiedono «pronta spedizione»
la  dilatazione  dei  termini  di  cui  all'art. 166  c.p.c. risponde
all'esigenza  di  ricostituire  quegli equilibri difensivi assicurati
dallo svolgimento dei termini ordinari ed infranto dall'abbreviazione
sino  alla  meta'  del  termine ordinario di sessanta giorni che deve
intercorrere  tra  la  data  della notifica della citazione e la data
dell'udienza in essa indicata.
    In   caso   di   differimento   ai   sensi   del   quinto   comma
dell'art. 168-bis  c.p.c.,  tale  esigenza  non  sembra  venire meno.
Certo,  e'  pur vero che un differimento della prima udienza potrebbe
provocare,  di  per  se',  la  riespansione  dello  spatium  temporis
sussistente  tra la notifica della citazione ed il termine ultimo per
la  costituzione  del  convenuto,  si' da rendere di fatto inutile la
permanenza   del   meccanismmo   dilatatorio   dei   termini  di  cui
all'art. 166  c.p.c.  Tuttavia,  tale  considerazione non puo' essere
posta  a  giustificazione  della  diversita' di trattamento di cui si
discute, essendo gli effetti appena descritti meramente eventuali.
    E,  infatti, l'art. 168-bis, quinto comma c.p.c. prescrive che il
giudice  istruttore  possa  differire,  con decreto da emettere entro
cinque  giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima
udienza.   Tale   facolta'   puo'   essere   esercitata   dall'organo
giurisdizionale  in  piena autonomia e con completa discrezionalita',
trattandosi  di  facolta'  strumentale  alla  gestione  organizzativa
dell'ufficio.
    Cio'  e'  stato,  d'altra  parte,  inequivocabilmente esplicitato
dalla  stessa  Corte costituzionale con ordinanza 16-30 dicembre 1997
n. 461  nella  quale  si legge, a proposito della diversa ratio degli
istituti  di  cui ai commi quarto e quinto, dell'art. 168-bis c.p.c.,
che  il  differimento operato dal giudice istruttore, al contrario di
quello che avviene ex officio, dipende «.... da ragioni organizzative
dell'ufficio o del giudice».
    Con   riferimento   all'esercizio   della   facolta'   in  esame,
l'art. 168-bis,   quinto  comma,  c.p.c.  non  prescrive  particolari
vincoli cui l'organo giudicante deve attenersi, se non il solo limite
massimo del differimento fissato in quarantacinque giorni.
    Ne consegue che il giudice ben potrebbe differire l'udienza anche
di  pochi  giorni  se  non,  addirittura,  di uno soltanto. In simili
ipotesi,  la  mancata  previsione  della possibilita' di costituzione
fino    a   dieci   giorni   prima   dell'udienza   cosi'   differita
evidenzierebbe,  in  tutta  la  sua  abnormita', il sistema delineato
dall'art. 166  c.p.c.  dal  momento  che  uno spostamento cosi' breve
dell'udienza provocherebbe, comunque, l'ingiustificato ripristino dei
termini ordinari - imponendo al convenuto di costituirsi almeno venti
giorni  prima  della nuova udienza - e ridurrebbe ingiustificatamente
lo  spazio  temporale  corrente tra la notifica della citazione ed il
termine  ultimo  per  la costituzione. Tale situazione frustrebbe, di
fatto,  la  ratio  dell'art. 166  c.p.c.  che,  come  gia' piu' volte
ribadito,  con la previsione di termini differenziati, mira proprio a
salvaguardare la congruita' e l'effettivita' di tale spatium.
    Ma vi e' di piu'. In taluni casi limite, un differimento di pochi
giorni,  disposto dal giudice a ridosso della scadenza del termine di
dieci giorni per la costituzione (situazione che ben puo' verificarsi
per  disfunzioni interne all'ufficio attinenti ai tempi di presentazi
one  dei  fasicoli  al  giudice istruttore), potrebbe comportare esso
stesso  delle  ingiustificate  decadenze.  Si  pensi  all'ipotesi del
convenuto  che,  confidando  nella possibilita' di costituirsi almeno
dieci  giorni  prima  dell'udienza  fissata nell'atto introduttivo ed
avendo ancora alcuni giorni utili per effettuare tale adempimento, si
veda,  nel  mentre,  spostata,  di  pochi  giorni, l'udienza di prima
comparizione  con provvedimento ex art. 168-bis, comma quinto, c.p.c.
In  tal caso, dovendosi, secondo la piu' volte menzionata e censurata
formulazione  letterale  dell'art. 166 c.p.c., computare a ritroso da
tale  udienza  un  temine  di venti giorni, ben potrebbe accadere che
l'ultimo  giorno utile per la costituzione sia per il convenuto ormai
spirato.
    B) Contrasto con l'art. 24 della costituzione.
    Le  considerazioni  sin  qui  svolte  inducono questo Tribunale a
ritenere  che  il sistema previsto dagli artt. 163-bis secondo comma,
166    e   168-bis,   quinto   comma   c.p.c.   realizzi,   altresi',
un'ingiustificata  compressione  del diritto di difesa del convenuto,
ponendosi  in  tal  modo  in  contrasto  con  l'art. 24  della  Carta
costituzionale.
    Preliminarmente si deve osservare come la limitazione del diritto
alla  difesa,  in quanto diritto costituzionalmente garantito, appare
giustificata e, di conseguenza, costituzionalmente legittima, solo se
a sua volta diretta a tutelare un interesse superiore.
    Nel  caso  di  specie,  le  considerazioni  che  si  sono esposte
inducono  a  ritenere che il diverso regime sancito dalle norme sopra
enunciate non sia affatto giustificato.
    Possono  richiamarsi  al  riguardo, le osservazioni relative alla
mancanza  di  un  interesse superiore che giustifichi il differente e
deteriore   trattamento  riservato  dal  legislatore  all'ipotesi  di
costituzione  del convenuto con riguardo al differimento dell'udienza
ex art. 168-bis quinto comma c.p.c.
    E,  infatti, la mancanza di una motivazione idonea a giustificare
tale  diversa  disciplina  induce  a ritenere che la compressione dei
poteri  processuali  del  convenuto,  connessa  ad una sola delle due
fattispecie,  si  ponga  in  contrasto  non  solo con il principio di
uguaglianza  ma  -  trattandosi di una facolta' processuale diretta a
consentire  la  difesa  del  convenuto  -  anche  con l'art. 24 della
Costituzione.