IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva; letti gli atti; O s s e r v a I creditori dell'opponente, in base ad una sentenza del Tribunale di Roma, hanno pignorato i ratei di pensione corrisposti dalla Cassa Nazionale del Notariato al dott. Domenico Giuliani. Quest'ultimo assume che, in forza dell'art. 12 del R.D.L. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, le quote di integrazione nonche' le pensioni su fondi della cassa nazionale del notariato non sono pignorabili. La Corte costituzionale ha gia' dichiarato l'illegittimita' della predetta norma nella parte in cui non consente il pignoramento delle pensioni erogate ai notai per crediti alimentari (sentenza n. 155 del 1987), ed ancor prima aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale della stessa norma nella parte in cui escludeva la pignorabilita' dell'assegno integrativo per crediti alimentari (sentenza n. 105 del 1977). In entrambi i casi e' stata assunta la irragionevole disparita' di trattamento a favore dei notati rispetto ad ogni altro pubblico dipendente, la cui pensione risulta invece pignorabile nei termini previsti dagli artt. 1 e 2 della legge n. 180 del 1950. Successivamente la stessa Corte ha precisato i termini in cui le pensioni erogate dai soggetti previsti in quest'ultima legge possono essere pignorate, prevedendo l'impignorabilita' della sola parte necessaria ad assicurare al pensionato i mezzi necessari alle esigenze di vita, e la pignorabilita' nei limiti del quinto della residua parte (sentenza n. 506 del 2002). Conseguentemente, a seguito di tali interventi, mentre le pensioni erogate dall'INPS (ma anche quelle erogate dall'INAIL e dall'INPG) sono pignorabili per la parte che eccede il minimo necessario al sostentamento, e lo sono qualunque sia il credito che si fa valere, per le pensioni dei notai invece questa regola vale solo se il creditore fa valere un credito alimentare. E' dunque evidente la disparita' di trattamento tra i notai e gli altri pensionati, i primi potendo subire un pignoramento della pensione solo se il credito fatto valere e' di natura alimentare, i secondi invece passibili di pignoramento (salvo il limite suddetto) per ogni tipo di credito. La stessa Corte (sentenza n. 506 del 2002 ha precisato che «il pubblico interesse a che il pensionato goda di un trattamento «adeguato alle esigenze di vita» puo'... comportare... anche una compressione del diritto dei terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie sul bene-pensione, ma e' anche vero che tale compressione non puo' essere totale ed indiscriminata, bensi' deve rispondere a criteri di ragionevolezza che valgano, da un lato, ad assicurare in ogni caso... al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, dall'altro, a non imporre a terzi, oltre il ragionevole limite appena indicato un sacrificio dei loro crediti, negando alla pensione la qualita' di bene sul quale possano soddisfarsi». Non si vedono ragioni per le quali, allora, la pensione erogata ai notai debba subire un trattamento di favore, ed essere considerata come bene suscettibile di pignoramento da parte del creditore solo se questi adduce un credito di natura alimentare, mentre per le altre categorie di pensionati la pensione e' un bene pignorabile (sempre nei limiti suddetti) qualunque sia la natura del credito. Cio' a maggiore ragione dopo che, attraverso una serie di decisioni, la Corte costituzionale ha disegnato un sistema nel quale l'interesse del pensionato deve essere contemperato con quello del suo creditore. Appare pertanto non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 del R.D.L. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito in legge 17 aprile 1925 n. 473, nella parte in cui esclude la pignorabilita' delle pensioni erogate ai notai se non per crediti alimentari, e cio' per contrasto di tale norma con l'art. 3 della Cost. che invece impone un trattamento uguale dei cittadini davanti alla legge, salvo una discriminazione non irragionevole. Ovviamente la discriminazione opera tra notai ed altri pensionati, relativamente ai crediti diversi da quelli alimentari, nei termini in cui le diverse decisioni della corte regolato hanno regolato la materia della pignorabilita' delle pensioni, chiarendo la portata degli artt. 1 e 2 della legge n. 180 del 1950. Il debitore basa la sua opposizione sulla impignorabilita' del bene, in quanto i creditori non fanno valere un diritto di natura alimentare. Conseguentemente la questione se sia legittima la impignorabilita' assoluta della pensione dei notai per crediti diversi da quelli alimentari diventa rilevante, non potendo la causa essere decisa senza la previa soluzione della questione di legittimita' costituzionale.