Ricorso   del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  la  quale  ha il suo
domicilio  in  via  dei  Portoghesi n. 12, Roma, per la dichiarazione
della   illeggittimita'  costituzionale  della  legge  della  Regione
Toscana  24 febbraio  2005,  n. 39  (B.U.R.  n. 19 del 7 marzo 2005),
Disposizioni in materia di energia.

    Art. 3.
    Vi  sono  richiamate  funzioni previste e regolate negli articoli
successivi,  alcuni  dei  quali, come si vedra' in seguito, risultano
costituzionalmente illegittimi.
    Nelle   parti  corrispondenti,  pertanto,  andra'  dichiarata  la
illegittimita' costituzionale anche dell'art.3.
    Art. 11.
    Su  richiesta dell'interessato (comma 4) «con il provvedimento di
autorizzazione  di  cui al comma 1 puo' essere dichiarata la pubblica
utilita'  dei lavori e delle opere ed apposto, laddove non esistente,
il vincolo preordinato all'esproprio».
    L'art. 12,  comma 1, del d.lgs. n. 387/2003 dispone che le opere,
una volta autorizzate ai sensi dell'art. 3, sono di pubblica utilita'
ed indifferibili ed urgenti.
    Questo   principio,   attinente   agli  effetti  degli  atti  del
procedimento espropriativo ed ai suoi tempi di svolgimento, ha natura
fondamentale.
    Le regioni, pertanto, non possono derogarvi.
    L'espropriazione,   inoltre,   non   rientra  nella  legislazione
regionale  perche',  trattandosi  di potere che incide sul diritto di
proprieta',  la sua disciplina fa parte nell'ordinamento civile (art.
117,  secondo  comma, lett. l) Cost.), tanto piu' quando si tratta di
opere incidente su di una rete di interesse nazionale.
    Art. 26.
    Nell'art. 1,  comma  5,  della  legge  n. 239/2004  sono previsti
accordi  delle  regioni e degli enti locali con i soggetti proponenti
per  la  determinazione  delle misure di compensazione e riequilibrio
ambientale.
    E'  fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, d.lgs. n. 387/2003,
secondo  il  quale  (comma  6)  l'autorizzazione  per gli impianti di
produzione  da  fonti  rinnovabili  non  puo'  essere subordinata ne'
prevedere  misure  di  compensazione  a  favore delle regioni e delle
province.
    L'obiettivo  di  questo principio e la natura degli interessi che
tutela  ne  dimostrano  il carattere fondamentale che riveste ai fini
dell'art. 117, terzo comma, Cost.
    L'art. 26   della   legge  regionale  consente  alla  regione  di
promuovere accordi tra i soggetti che intendono svolgere le attivita'
di  cui  agli articoli 11, 13, 14 e 16 per l'individuazione di misure
di   compensazione  e  di  equilibrio  ambientale  per  le  quali  e'
disciplinato un programma a apposito nei commi successivi.
    L'art. 13, che a questo fine richiama anche l'art. 11, assoggetta
ad  autorizzazione  unica anche gli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
    L'art. 26,  pertanto, viola il principio fondamentale richiamato.
Insieme ad esso anche l'art. 13 che ne integra la disciplina.
    Art.27, commi 1 e 2, ed art. 28, comma 1.
    Nell'art. 27  e'  disciplinato  il  diritto di accesso ai servizi
energetici.
    E'  questo uno dei diritti civili e sociali per i quali i livelli
essenziali delle prestazioni vanno determinati dallo Stato (art. 119,
secondo comma, lett. m).
    L'intervento  regionale,  pertanto,  e'  consentito  solo dopo la
determinazione intervenuta attraverso la legge statale.
    Attribuendo  alla regione la competenza a fissare la qualita' dei
servizi  energetici  e le modalita' adeguate ai bisogni la regione ha
determinato i livelli essenziali.
    Se  ne  ha  una  conferma  nel fatto che il diritto a disporre di
servizi  energetici  di  qualita' e con modalita' adeguate ai bisogni
presuppone   che   l'interesse   sottostante   abbia   gia'   trovato
riconoscimento in una norma giuridica.
    La   norma   non  puo'  essere  che  quella  costituzionale  gia'
richiamata,  integrata  dalle  determinazione  ad  opera  della legge
statale, alla quale la norma regionale impugnata viene a sostituirsi.
    Il secondo comma dell'art. 27 completa l'intervento regionale.
    La stima delle esigenze di fornitura connesse alle prospettive di
sviluppo  delle attivita' della comunita' incide nella stessa materia
prevedendo  anche  un'offerta energetica differenziata, attraverso la
quale  da  un  lato  si consente di articolare i livelli essenziali e
dall'altro  non  si prevede nessuna verifica di compatibilita' con la
produzione   nazionale   e   nessun  coordinamento  con  le  esigenze
energetiche della altre regioni.
    La  Ricorrente  da'  l'impressione  di  ignorare che l'aumento di
consumi  sistematici, quali sarebbero quelli ai quali darebbero luogo
le  norme  richiamate,  possono  comportare squilibri non assorbibili
dalle capacita' produttive nazionali, che non possono essere lasciati
alla  iniziativa  di  singole regioni. E' questo uno dei casi in cui,
anche  a  voler ammettere una qualche potesta' legislativa regionale,
sarebbe  indispensabile  quanto meno una intesa con lo Stato, il solo
competente   alla   valutazione   delle  esigenze  che  si  estendono
all'intero territorio.
    Se   la  norma  fosse  costituzionalmente  legittima,  un  potere
corrispondente  andrebbe  riconosciuto  a  tutte  le  regioni  con la
conseguenza  che  in  ognuna  di  esse  potrebbero  essere  applicate
condizioni    diverse    sia    nell'approvvigionamento   che   nella
distribuzione, eliminando quel carattere di unitarieta' che e' tipico
dei sistemi a rete e, come tale, ineliminabile.
    Risulta,  pertanto,  violato  il  principio  fissato nell'art. l,
comma 2, lett. c) della legge 23 marzo 2004, n. 239, secondo il quale
l'attivita'  di  distribuzione  di energia elettrica e' attribuita in
concessione  che, essendo nazionale, (art. 1, comma 8, lett a), 1) e'
rilasciata   dallo   Stato   per  l'intero  territorio  nazionale  in
conformita'  agli  appositi indirizzi che, avendo validita' generale,
non consentono quella offerta energetica differenziata prevista dalla
norma regionale.
    Art. 28, commi 1, 3, 4 e 5.
    Il comma 1 dell'art. 28 continua nella stessa linea normativa.
    Dopo  aver  ribadito  che l'approvvigionamento e la distribuzione
dell'energia costituiscono servizi di interesse generale, vale a dire
estesi  a  tutti  il  territorio e per questo di interesse nazionale,
sono  state  previste  speciali  modalita'  di svolgimento al fine di
garantire la realizzazione del diritto di cui all'art. 27.
    Nel  comma  3,  per  assicurare  l'attuazione  di quanto previsto
nell'art. 27, sono previsti appositi contratti di servizio.
    Questi  contratti  o  opereranno  al  di  fuori  del  rapporto di
concessione,  violando  il  principio  gia'  richiamato, o opereranno
all'interno di essa, violando il principio della concessione statale,
che deve avere effetti uniformi su tutto il territorio nazionale.
    I  commi successivi rendono ancora piu' evidente la violazione di
quei principi.
    Nel  quarto  comma  le  differenziazioni  son  individuate  nella
qualita',  modi e tempi di erogazione, durata con la possibilita' per
le  amministrazioni  competenti di provvedere alla erogazione diretta
del servizio.
    La  conformita'  alla  legge,  richiamata nell'ultima parte della
norma, non sottrae quest'ultima alla illegittimita' costituzionale.
    La  norma,  infatti,  costituisce  in  capo  alle amministrazioni
competenti  il  diritto  di procedere alla erogazione, richiamando la
legge solo per la costituzione di un apposito organismo.
    Ai  sensi dell'art. 2, comma 12, lett. h) della legge n. 481/1995
e', inoltre, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas competente
a  definire  i  livelli di qualita' riferiti alla singola prestazione
garantita all'utente.
    Sono   violati,   pertanto,   i   principi  fondamentali,  appena
richiamati,  insieme  al  principio  della  concessione unica in ogni
singolo comune.
    Art. 29 ed art. 32.
    Vi  si  consente  alle  amministrazioni  competenti  di  richiede
convenzioni   o  disciplinari  «eccedenti  alle  concessioni»  (primo
comma).  In caso di mancata stipula «dei contratti di servizio di cui
al  comma 1»  nel  termine  congruo,  stabilito  dall'amministrazione
competente,  il  concessionario dovra' esercitare il servizio secondo
le indicazioni dell'amministrazione stessa.
    Anche  in  questo caso e' violato il principio fondamentale della
concessione  statale  con  effetti  uniformi  su  tuto  il territorio
nazionale  che  comporta  che  non possono essere previste condizioni
differenziate regione per regione.
    Di  conseguenza,  e  per la stessa ragione, e' costituzionalmente
illegittimo l'art. 32.
    Art. 30.
    Nel primo comma e' consentito dal 1° gennaio 2006 ad ogni cliente
finale  domestico  di  energia  elettrica nel territorio regionale di
acquisire,  a  sua richiesta, la qualifica di cliente idoneo ai sensi
del d.lgs. n. 79/1999.
    La  data  di  acquisizione  della  qualifica di cliente idoneo da
parte  del  cliente  finale  domestico e' stata fissata dall'art. 14,
comma  5-quinquies del d.lgs. n. 79/1999 e non per scelta dello Stato
perche' previsto dall'art. 21 della Direttiva n. 2003/54 CE.
    La  norma  regionale, pertanto, e' costituzionalmente illegittima
ai  sensi  dell'art. 117, terzo comma, Cost. per non essersi attenuta
ad un principio fondamentale, ma anche ai sensi del primo comma dello
stesso art. 117 perche' in contrasto con una norma comunitaria.
    Nei  commi  3  e 4 sono disciplinati i contratti tra produttori e
clienti idonei.
    Fissando le modalita' della prestazione del servizio queste norme
incidono   sulla   struttura   del   mercato   e  sul  suo  carattere
concorrenziale, violando cosi' il secondo comma, lett. e) Cost.
    Art. 33.
    Ai  sensi dell'art. 2, comma 12, lett. m) della legge n. 481/1995
l'Autorita'  per  l'energia  ed  il  gas  e'  competente a valutare i
reclami,  istanze  e  segnalazioni  presentate  dagli  utenti  o  dai
consumatori singoli o associati.
    La previsione di una Autorita' di regolazione e la determinazione
delle  sue  competenze  costituisce,  a  tutta evidenza, un principio
fondamentale.
    Anche  in  questo  caso  la soluzione normativa era imposta dalla
Direttiva  comunitaria  gia' richiamata che attribuisce all'autorita'
di  regolamentazione  la  competenza a decidere sui reclami contro il
gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione.
    La norma regionale e' pertanto costituzionalmente illegittima per
violazione  del  primo  e del terzo comma dell'art. 117 Cost. Risulta
violato  anche  il secondo comma, lett. e) perche', prevedendo tutele
diverse  su  base  regionale,  compartimentalizza il mercato che, per
definizione, non puo' essere che unico ed uniforme.
    Art. 38.
    Vi e' prevista una autorizzazione in sanatoria per le linee e gli
impianti  elettrici  gia'  realizzati,  rilasciata  dalla Giunta «ove
ravvisi    un    interesse   pubblico   rilevante   alla   permanenza
dell'intervento».   La  norma  e'  di  applicazione  generale  e  non
distingue  tra impianti che fanno parte della rete nazionale e quelli
di interesse soltanto locale.
    Viola,    pertanto,    il    principio   fondamentale   enunciato
nell'art. 1-sexies,   comma  1,  che  attribuisce  la  competenza  al
rilascio  dell'autorizzazione  alla  costruzione  e  all'esercizio di
elettrodotti alle amministrazioni statali competenti.
    Art. 42.
    Secondo  quanto  dispone il primo comma, dal momento dell'entrata
in  vigore  della legge regionale cessano di avere applicazione nella
regione Toscana le disposizioni del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1177.
    L'art. 113  di  quest'ultimo  testo normativo e' stato richiamato
nell'art. 96  del  d.lgs.  n. 259/2003.  Dopo aver disposto nel primo
comma  che  nessuna  conduttura di energia elettrica, a qualunque uso
destinata,  puo'  essere  costruita,  modificata  o spostata senza il
nulla  osta  del Ministero, nel terzo comma e' precisato che il nulla
osta e' necessario qualunque sia la classe delle linee elettriche nei
casi di urgenza previsti nell'art. 113 del r.d. n. 1177/1933.
    Lo  scopo  della  norma  e'  quello di evitare che le innovazioni
della  rete  elettrica possano pregiudicare il corretto funzionamento
degli impianti di comunicazione elettronica.
    E'  evidente la sua natura di principio fondamentale, che risulta
violato  dall'art. 42 che ha dichiarato inapplicabile l'intero d.lgs.
n. 1177/1933   senza  distinguere  tra  le  norme  che  costituiscono
principi fondamentali e le altre.