LA CORTE DEI CONTI
Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi in appello
iscritti nel registro di segreteria ai numeri: 18592 proposto da Ruta
Nunzio rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Pardo; 18700
proposto da Lombardi Nunzio rappresentato e difeso dall'avvocato
Demetrio Rivellino; 18704 proposto da Zezza Nicola rappresentato e
difeso dagli avvocati Giovanni Di Giandomenico e Roberto Fagnano;
18708 proposto da Di Tempora Paolo rappresentato e difeso
dall'avvocato Antonio Guida; 18757 proposto da D'Angelo Salvatore
rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni di Giandomenico e
Roberto Fagnano; 18815 proposto da Fanelli Nicola, Fossaceca Antonio,
Ioffredi Pasquale e Pannito Giovanni rappresentati e difesi
dall'avvocato Saverio Costanzo;
Contro il procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale
per la Regione Molise e il procuratore generale presso questa Corte
dei conti;
Avverso la sentenza n. 67/2003 della sezione giurisdizionale per
la Regione Molise depositata il 12 marzo 2003, notificata tra il 16
giugno ed il 9 luglio 2003.
Vista la sentenza appellata resa tra le parti del presente
giudizio;
Visti tutti gli atti di appello tempestivamente notificati e
depositati;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 12 maggio 2004, con l'assistenza
del segretario sig.ra Gerarda Calabrese, il consigliere relatore
Silvio Aulisi, l'avvocato Salvatore di Pardo per Ruta Nunzio, locato
Demetrio Rivellino per Lombardi Nunzio, l'avvocato Giovanni Di
Giandomenico per Zezza Nicola e D'Angelo Salvatore, l'avvocato
Antonio Guida per Di Tempora Paolo, l'avvocato Saverio Costanzo per
Fanelli Nicola, Fossaceca Antonio, Ioffredi Pasquale e Pannito
Giovanni ed il procuratore generale presso questa Corte dei conti
nella persona del V.P.G. Maria Giovanna Giordano.
Ritenuto in fatto
Con l'appellata sentenza la sezione giurisdizionale per la
Regione Molise ha condannato Ruta Nunzio, D'Angelo Salvatore, Fanelli
Nicola, Fossaceca Antonio, Ioffredi Pasquale, Lombardi Nunzio,
Pannitto Giovanni e Di Tempora Paolo al pagamento, in favore della
A.S.L. di Campobasso (al tempo dei fatti U.S.L. n. 5 di Campobasso),
della somma di L. 20.681.178 ciascuno ed ancora Zezza Nicola,
Manfredi Selvaggi Luigi e Di Tempora Enzo al pagamento, sempre in
favore della stessa A.S.L. di Campobasso, della somma di
L. 12.408.707 ciascuno, oltre per tutti rivalutazione monetaria,
interessi legali e spese di giustizia queste liquidate in Euro
4.396,72.
Il giudizio conseguiva all'atto di citazione del 22 dicembre 1998
con il quale la competente procura regionale presso la sezione,
giurisdizionale molisana aveva convenuto i soggetti appena indicati
per sentirli condannare al pagamento della somma di lire cinque
miliardi (singolarmente lire 476 milioni per Ruta, D'Angelo, Fanelli,
Fossaceca, Ioffredi, Lombardi, Pannitto e Di Tempora Paolo e lire 288
milioni per Zezza, Manfredi Selvaggi e Di Tempora Enzo) oltre
interessi, rivalutazione e spese di giudizio, nell'assunto che il
comportamento degli stessi, quali componenti del Comitato di gestione
della U.S.L. n. 5 di Campobasso (il Di Tempora Paolo quale
funzionario dipendente), aveva determinato un equivalente danno in
relazione all'affidamento e alla gestione dei contratti per la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle opere
civili dell'ospedale Cardarelli di Campobasso.
I convenuti opponevano in primo grado - oltre l'infondatezza
dell'accusa per difetto di colpa grave e/o di danno, ovvero per
avvenuta prescrizione totale o parziale dell'azione -
l'inammissibilita' dell'atto di citazione per l'assoluta
indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
E proprio in relazione alle argomentazioni difensive, il primo
giudice, con ordinanza n. 0137/2001 depositata il 16 novembre 2001,
pur dando atto che «non si ravvisavano, nel caso di specie, i
presupposti di cui all'art. 164 c.p.c. in relazione all'art. 163,
terzo comma, n. 3 dello stesso c.p.c.» disponeva un supplemento
istruttorio chiedendo (ordinando) alla procura regionale di
provvedere «all'integrazione dell'atto di citazione con riferimento
ad alcuni profili della domanda riguardanti gli elementi della
responsabilita' amministrativa contestata agli odierni convenuti, e
segnatamente l'elemento oggettivo del danno e il nesso di causalita'
fra le singole partite di danno e i soggetti al cui comportamento
omissivo o commissivo le stesse sarebbero imputabili» e, in
particolare, di specificare:
a) l'ammontare complessivo del danno patrimoniale subito
dalle finanze della U.S.L. n. 5 di Campobasso in relazione ai fatti
esposti, accompagnato da un prospetto riepilogativo delle singole
partite di danno da cui esso risulta composto;
b) le singole partite di danno che compongono il danno
complessivo di cui alla pretesa risarcitoria attorea, con
l'indicazione dei fatti o degli atti in relazione ai quali sarebbero
configurabili;
c) i soggetti al cui comportamento omissivo o commissivo
sarebbero da imputare le singole partite di danno che compongono il
danno complessivo di cui alla pretesa risarcitorea attoree;
d) le circostanze idonee a ritenere sussistente, in capo ai
presunti responsabili l'elemento soggettivo di cui all'art. 1, comma
1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 3
della legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Con atto depositato l'11 marzo 2002, la Procura regionale
riassumeva il giudizio allegando al proprio atto di riassunzione una
relazione della Guardia di Finanza cui era stato demandato l'onere di
corrispondere ai punti dell'ordinanza dalla lettera a) alla lettera
c).
Alla successiva udienza dibattimentale tutti i difensori, dopo
aver rilevato (come si legge nella sentenza alle pagine 22 e 23) che
«nell'adempimento del supplemento di istruttoria l'organo requirente
si sia limitato a ribadire sostanzialmente le richieste gia' avanzate
con l'atto introduttivo del giudizio», hanno rimarcato con insistenza
«che risultavano ancora del tutto indeterminati l'oggetto della
domanda attrice e i comportamenti ascritti agli odierni convenuti con
riferimento alle singole voci di danno di cui alla pretesa
risarcitorea attorea», per cui hanno nuovamente insistito, in via
principale, nella richiesta di inammissibilita' della domanda attrice
per nullita' della citazione per assoluta indeterminatezza
dell'oggetto della domanda ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. in
relazione all'art. 163, comma 3, n. 3, dello stesso c.p.c.
Il primo giudice, ritenuto di poter disattendere le
argomentazioni difensive e' pervenuto alla condanna (seppur per
importi inferiori per aver disconosciuto alcune partite di danno e
ridotte altre per parziale prescrizione) di tutti i soggetti
convenuti nei termini precedentemente indicati.
La sentenza e' stata appellata da: Ruta Nunzio per (fra l'altro)
«violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3,
c.p.c.) e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
(art. 360, punto 5, c.p.c.) in relazione all'art. 132 c.p.c.»; da
Lombardi Nunzio per (fra l'altro) «violazione dell'art. 111 della
Costituzione in relazione all'art. 132 c.p.c.»; da Zezza Nicola per
(fra l'altro) «violazione dei principi di cui all'art. 112, 163 e 164
c.p.c.»; da Di Tempera Paolo per (fra l'altro) «violazione
dell'art. 163, comma 3, n. 3, in relazione all'art. 164, comma 4,
c.p.c.; nullita' e inammissibilita' della citazione introduttiva e
dell'atto di riassunzione in data 8 marzo 2002, violazione
dell'art. 101 sul principio del contraddittorio; violazione dei
principi del giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione»;
da D'Angelo Salvatore per (fra l'altro) «violazione dei principi di
cui agli articoli 112, 163 e 164 c.p.c.; da Fanelli Nicola, Fossaceca
Antonio, Ioffredi Pasquale e Pannitto Giovanni per (fra l'altro):
«nullita' della sentenza, inammissibilita' ed improponibilita' della
domanda, violazione del thema decidendum in relazione alla mancata
riformulazione dell'invito a controdedurre; inammissibilita' ed
improponibilita' della domanda successivamente alla intervenuta
riassunzione».
Con il proprio atto conclusionale il procuratore generale,
ritenuti infondati tutti i motivi di appello, ha chiesto il rigetto
degli stessi.
Alla pubblica udienza del 12 maggio 2004, tutti gli avvocati
difensori hanno ancora una volta ribadito la violazione dei principi
di cui agli articoli del codice di procedura civile (come indicati
negli atti scritti) e, soprattutto, di cui all'art. 111 della
Costituzione come novellato, sottolineando soprattutto la terzieta'
del giudice nel senso che lo stesso non puo' sostituirsi alle parti
in causa al fine di sopperire a mancanze imputabili alle stesse.
Considerato in diritto
Gli atti di appello indicati in epigrafe vengono riuniti ai sensi
dell'art. 335 del c.p.c. in quanto impugnazioni avverso la stessa
sentenza.
Le risultanze processuali come sopra ricordate convincono il
Collegio a sollevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 della
Costituzione e dell'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953,
questione di legittimita' dell'art. 14 del r.d. n. 1038 del 13 agosto
1933 (Approvazione del regolamento di procedura per in giudizi
innanzi alla Corte dei conti) per contrasto con gli articoli 111 (in
primis) e 24 della Costituzione.
A tal fine osserva il Collegio.
Sulla non manifesta infondatezza.
Come si evince dalla narrativa che precede il primo giudice,
chiamato a pronunciarsi sull'asserita responsabilita' dei componenti
il Comitato di gestione della U.S.L. n. 5 di Campobasso (poi A.S.L.
di Campobasso) e di un dipendente della stessa U.S.L., ha ritenuto
che ai fini del decidere (e piu' precisamente: «ai fini di giustizia
e per una piu' avvisata decisione», come si legge nell'ordinanza
n. 0137/2001) che il procuratore regionale attoreo venisse ad
offrire, «ad integrazione dell'atto di citazione con riferimento ad
alcuni profili della domanda riguardanti gli elementi della
responsabilita' amministrativa contestata dai convenuti» determinate
«specificazioni» riguardanti in particolare «l'elemento oggettivo del
danno ed il nesso di causalita' fra le singole partite di danno e i
soggetti il cui comportamento omissivo o commissivo le stesse
sarebbero imputabili».
L'ordine dato al procuratore regionale (e la norma appresso
citata usa, per l'appunto il termine «ordinare») ha trovato, come del
resto indicato nella stessa ordinanza, il suo sostegno nell'art. 14
del r.d. n. 1038 del 13 agosto 1933 che, come e' noto, indica i
poteri del giudice contabile in quella che puo' chiamarsi la fase
istruttoria (come da intitolazione del capo V del Titolo I del detto
r.d. n. 1038 del 1933).
Orbene ritiene il Collegio che, se anche l'art. 14 piu' volte
citato ha trovato, da tempo ormai immemorabile, costante (e quasi
incontrastata) applicazione (anche e soprattutto) nel giudizio di
responsabilita' amministrativa, lo stesso articolo, dopo l'entrata in
vigore del nuovo art. 111 della Costituzione e comunque ai sensi
dell'art. 24 della stessa Costituzione, potrebbe apparire, almeno
sotto l'aspetto che interessa, costituzionalmente illegittimo.
E tale deve ritenersi in quanto, demandando al giudice la
possibilita' di ordinare al procuratore regionale (che e' pur sempre
una parte di un processo paritetico) di integrare l'atto di citazione
(che e' pur sempre l'atto che non solo dispone la chiamata in
giudizio del soggetto ritenuto responsabile, ma anche, per quel che
piu' conta, delimita ovvero dovrebbe delimitare fin dalla
notificazione alla controparte gli essenziali elementi del petitum e
della causa petendi), l'art. 14 in questione viene a collidere tanto
con il dettato costituzionale (art. 111) che ha previsto che il
processo, definito «giusto», si svolge «nel contraddittorio tra le
parti, in condizioni di parita', davanti ad un giudice terzo ed
imparziale», quanto con il principio (art. 24) secondo il quale la
difesa e' un diritto inviolabile «in ogni stato e grado del
procedimento».
La «collisione» con i principi costituzionali appena citati
dell'art. 14 del r.d. n. 1033 del 1938 deve, pertanto, ritenersi
sufficientemente evidente (e di sicuro non manifestamente infondata)
una volta che il soggetto convenuto in giudizio si vede «mutare», nel
corso del giudizio, i presupposti con riferimento ai quali aveva
improntato la sua difesa (violazione dell'art. 24 della Costituzione)
e, soprattutto si vede mutare detti presupposti su iniziativa del
giudice come tale, di sicuro, non terzo ed imparziale (violazione
dell'art. 111 della Costituzione).
Ne', d'altronde, appare possibile a questo giudice una mera
disapplicazione dell'articolo in questione (in quanto non in linea
con la costante giurisprudenza al riguardo) ovvero una diversa
lettura dello stesso che possa consentire, di per se sola, di far
ritenere non necessario l'intervento del Giudice delle Leggi.
Sulla rilevanza.
Con riguardo a questo secondo presupposto ritiene il Collegio
sufficiente affermare che l'eventuale dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 14 del r.d. n. 1033 del 1938 nella parte che
consente al giudice di ordinare al procuratore attoreo (come avvenuto
in fattispecie) di «integrare l'atto di citazione», determinerebbe
una pronuncia di annullamento della sentenza di condanna.