LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sui  ricorsi in appello
iscritti nel registro di segreteria ai numeri: 18592 proposto da Ruta
Nunzio rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Pardo; 18700
proposto  da  Lombardi  Nunzio  rappresentato  e difeso dall'avvocato
Demetrio  Rivellino;  18704  proposto da Zezza Nicola rappresentato e
difeso  dagli  avvocati  Giovanni  Di Giandomenico e Roberto Fagnano;
18708   proposto   da   Di   Tempora  Paolo  rappresentato  e  difeso
dall'avvocato  Antonio  Guida;  18757  proposto da D'Angelo Salvatore
rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Giovanni di Giandomenico e
Roberto Fagnano; 18815 proposto da Fanelli Nicola, Fossaceca Antonio,
Ioffredi   Pasquale   e   Pannito  Giovanni  rappresentati  e  difesi
dall'avvocato Saverio Costanzo;
    Contro il procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale
per  la  Regione Molise e il procuratore generale presso questa Corte
dei conti;
    Avverso  la sentenza n. 67/2003 della sezione giurisdizionale per
la  Regione  Molise depositata il 12 marzo 2003, notificata tra il 16
giugno ed il 9 luglio 2003.
    Vista  la  sentenza  appellata  resa  tra  le  parti del presente
giudizio;
    Visti  tutti  gli  atti  di  appello tempestivamente notificati e
depositati;
    Visti gli altri atti e documenti di causa;
    Uditi  alla pubblica udienza del 12 maggio 2004, con l'assistenza
del  segretario  sig.ra  Gerarda  Calabrese,  il consigliere relatore
Silvio  Aulisi, l'avvocato Salvatore di Pardo per Ruta Nunzio, locato
Demetrio  Rivellino  per  Lombardi  Nunzio,  l'avvocato  Giovanni  Di
Giandomenico  per  Zezza  Nicola  e  D'Angelo  Salvatore,  l'avvocato
Antonio  Guida  per Di Tempora Paolo, l'avvocato Saverio Costanzo per
Fanelli  Nicola,  Fossaceca  Antonio,  Ioffredi  Pasquale  e  Pannito
Giovanni  ed  il  procuratore  generale presso questa Corte dei conti
nella persona del V.P.G. Maria Giovanna Giordano.

                          Ritenuto in fatto

    Con  l'appellata  sentenza  la  sezione  giurisdizionale  per  la
Regione Molise ha condannato Ruta Nunzio, D'Angelo Salvatore, Fanelli
Nicola,   Fossaceca  Antonio,  Ioffredi  Pasquale,  Lombardi  Nunzio,
Pannitto  Giovanni  e  Di Tempora Paolo al pagamento, in favore della
A.S.L.  di Campobasso (al tempo dei fatti U.S.L. n. 5 di Campobasso),
della  somma  di  L. 20.681.178  ciascuno  ed  ancora  Zezza  Nicola,
Manfredi  Selvaggi  Luigi  e  Di Tempora Enzo al pagamento, sempre in
favore   della   stessa   A.S.L.   di   Campobasso,  della  somma  di
L. 12.408.707  ciascuno,  oltre  per  tutti  rivalutazione monetaria,
interessi  legali  e  spese  di  giustizia  queste  liquidate in Euro
4.396,72.
    Il giudizio conseguiva all'atto di citazione del 22 dicembre 1998
con  il  quale  la  competente  procura  regionale presso la sezione,
giurisdizionale  molisana  aveva convenuto i soggetti appena indicati
per  sentirli  condannare  al  pagamento  della  somma di lire cinque
miliardi (singolarmente lire 476 milioni per Ruta, D'Angelo, Fanelli,
Fossaceca, Ioffredi, Lombardi, Pannitto e Di Tempora Paolo e lire 288
milioni  per  Zezza,  Manfredi  Selvaggi  e  Di  Tempora  Enzo) oltre
interessi,  rivalutazione  e  spese  di giudizio, nell'assunto che il
comportamento degli stessi, quali componenti del Comitato di gestione
della   U.S.L.   n. 5  di  Campobasso  (il  Di  Tempora  Paolo  quale
funzionario  dipendente),  aveva  determinato un equivalente danno in
relazione  all'affidamento  e  alla  gestione  dei  contratti  per la
manutenzione  ordinaria  e straordinaria degli impianti e delle opere
civili dell'ospedale Cardarelli di Campobasso.
    I  convenuti  opponevano  in  primo  grado - oltre l'infondatezza
dell'accusa  per  difetto  di  colpa  grave  e/o di danno, ovvero per
avvenuta    prescrizione    totale    o    parziale   dell'azione   -
l'inammissibilita'    dell'atto    di    citazione   per   l'assoluta
indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
    E  proprio  in  relazione alle argomentazioni difensive, il primo
giudice,  con  ordinanza n. 0137/2001 depositata il 16 novembre 2001,
pur  dando  atto  che  «non  si  ravvisavano,  nel  caso di specie, i
presupposti  di  cui  all'art. 164  c.p.c. in relazione all'art. 163,
terzo  comma,  n. 3  dello  stesso  c.p.c.»  disponeva un supplemento
istruttorio   chiedendo   (ordinando)   alla   procura  regionale  di
provvedere  «all'integrazione  dell'atto di citazione con riferimento
ad  alcuni  profili  della  domanda  riguardanti  gli  elementi della
responsabilita'  amministrativa  contestata agli odierni convenuti, e
segnatamente  l'elemento oggettivo del danno e il nesso di causalita'
fra  le  singole  partite  di danno e i soggetti al cui comportamento
omissivo   o   commissivo  le  stesse  sarebbero  imputabili»  e,  in
particolare, di specificare:
        a)  l'ammontare  complessivo  del  danno  patrimoniale subito
dalle  finanze  della U.S.L. n. 5 di Campobasso in relazione ai fatti
esposti,  accompagnato  da  un  prospetto riepilogativo delle singole
partite di danno da cui esso risulta composto;
        b)  le  singole  partite  di  danno  che  compongono il danno
complessivo   di   cui   alla   pretesa   risarcitoria  attorea,  con
l'indicazione  dei fatti o degli atti in relazione ai quali sarebbero
configurabili;
        c)  i  soggetti  al  cui  comportamento omissivo o commissivo
sarebbero  da  imputare le singole partite di danno che compongono il
danno complessivo di cui alla pretesa risarcitorea attoree;
        d)  le  circostanze idonee a ritenere sussistente, in capo ai
presunti  responsabili l'elemento soggettivo di cui all'art. 1, comma
1,  della  legge  14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 3
della legge 20 dicembre 1996, n. 639;
    Con  atto  depositato  l'11  marzo  2002,  la  Procura  regionale
riassumeva  il giudizio allegando al proprio atto di riassunzione una
relazione della Guardia di Finanza cui era stato demandato l'onere di
corrispondere  ai  punti dell'ordinanza dalla lettera a) alla lettera
c).
    Alla  successiva  udienza  dibattimentale tutti i difensori, dopo
aver  rilevato (come si legge nella sentenza alle pagine 22 e 23) che
«nell'adempimento  del supplemento di istruttoria l'organo requirente
si sia limitato a ribadire sostanzialmente le richieste gia' avanzate
con l'atto introduttivo del giudizio», hanno rimarcato con insistenza
«che  risultavano  ancora  del  tutto  indeterminati  l'oggetto della
domanda attrice e i comportamenti ascritti agli odierni convenuti con
riferimento   alle   singole  voci  di  danno  di  cui  alla  pretesa
risarcitorea  attorea»,  per  cui  hanno nuovamente insistito, in via
principale, nella richiesta di inammissibilita' della domanda attrice
per   nullita'   della   citazione   per   assoluta  indeterminatezza
dell'oggetto della domanda ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. in
relazione all'art. 163, comma 3, n. 3, dello stesso c.p.c.
    Il   primo   giudice,   ritenuto   di   poter   disattendere   le
argomentazioni  difensive  e'  pervenuto  alla  condanna  (seppur per
importi  inferiori  per  aver disconosciuto alcune partite di danno e
ridotte   altre  per  parziale  prescrizione)  di  tutti  i  soggetti
convenuti nei termini precedentemente indicati.
    La  sentenza e' stata appellata da: Ruta Nunzio per (fra l'altro)
«violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3,
c.p.c.)   e   omessa,  insufficiente  e  contraddittoria  motivazione
(art. 360,  punto  5,  c.p.c.)  in relazione all'art. 132 c.p.c.»; da
Lombardi  Nunzio  per  (fra  l'altro) «violazione dell'art. 111 della
Costituzione  in  relazione all'art. 132 c.p.c.»; da Zezza Nicola per
(fra l'altro) «violazione dei principi di cui all'art. 112, 163 e 164
c.p.c.»;   da   Di   Tempera  Paolo  per  (fra  l'altro)  «violazione
dell'art. 163,  comma  3,  n. 3,  in relazione all'art. 164, comma 4,
c.p.c.;  nullita'  e  inammissibilita' della citazione introduttiva e
dell'atto   di   riassunzione   in  data  8  marzo  2002,  violazione
dell'art. 101  sul  principio  del  contraddittorio;  violazione  dei
principi del giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione»;
da  D'Angelo  Salvatore per (fra l'altro) «violazione dei principi di
cui agli articoli 112, 163 e 164 c.p.c.; da Fanelli Nicola, Fossaceca
Antonio,  Ioffredi  Pasquale  e  Pannitto Giovanni per (fra l'altro):
«nullita'  della sentenza, inammissibilita' ed improponibilita' della
domanda,  violazione  del  thema decidendum in relazione alla mancata
riformulazione   dell'invito  a  controdedurre;  inammissibilita'  ed
improponibilita'   della  domanda  successivamente  alla  intervenuta
riassunzione».
    Con  il  proprio  atto  conclusionale  il  procuratore  generale,
ritenuti  infondati  tutti i motivi di appello, ha chiesto il rigetto
degli stessi.
    Alla  pubblica  udienza  del  12  maggio 2004, tutti gli avvocati
difensori  hanno ancora una volta ribadito la violazione dei principi
di  cui  agli  articoli del codice di procedura civile (come indicati
negli  atti  scritti)  e,  soprattutto,  di  cui  all'art. 111  della
Costituzione  come  novellato, sottolineando soprattutto la terzieta'
del  giudice  nel senso che lo stesso non puo' sostituirsi alle parti
in causa al fine di sopperire a mancanze imputabili alle stesse.

                       Considerato in diritto

    Gli atti di appello indicati in epigrafe vengono riuniti ai sensi
dell'art. 335  del  c.p.c.  in  quanto impugnazioni avverso la stessa
sentenza.
    Le  risultanze  processuali  come  sopra  ricordate convincono il
Collegio   a   sollevare  d'ufficio,  ai  sensi  dell'art. 134  della
Costituzione  e  dell'art. 23  della  legge n. 87 dell'11 marzo 1953,
questione di legittimita' dell'art. 14 del r.d. n. 1038 del 13 agosto
1933  (Approvazione  del  regolamento  di  procedura  per  in giudizi
innanzi  alla Corte dei conti) per contrasto con gli articoli 111 (in
primis) e 24 della Costituzione.
    A tal fine osserva il Collegio.
    Sulla non manifesta infondatezza.
    Come  si  evince  dalla  narrativa  che precede il primo giudice,
chiamato  a pronunciarsi sull'asserita responsabilita' dei componenti
il  Comitato  di gestione della U.S.L. n. 5 di Campobasso (poi A.S.L.
di  Campobasso)  e  di un dipendente della stessa U.S.L., ha ritenuto
che  ai fini del decidere (e piu' precisamente: «ai fini di giustizia
e  per  una  piu'  avvisata  decisione», come si legge nell'ordinanza
n. 0137/2001)   che  il  procuratore  regionale  attoreo  venisse  ad
offrire,  «ad  integrazione dell'atto di citazione con riferimento ad
alcuni   profili   della   domanda  riguardanti  gli  elementi  della
responsabilita'  amministrativa contestata dai convenuti» determinate
«specificazioni» riguardanti in particolare «l'elemento oggettivo del
danno  ed  il nesso di causalita' fra le singole partite di danno e i
soggetti  il  cui  comportamento  omissivo  o  commissivo  le  stesse
sarebbero imputabili».
    L'ordine  dato  al  procuratore  regionale  (e  la norma appresso
citata usa, per l'appunto il termine «ordinare») ha trovato, come del
resto  indicato  nella stessa ordinanza, il suo sostegno nell'art. 14
del  r.d.  n. 1038  del  13  agosto  1933 che, come e' noto, indica i
poteri  del  giudice  contabile  in quella che puo' chiamarsi la fase
istruttoria  (come da intitolazione del capo V del Titolo I del detto
r.d. n. 1038 del 1933).
    Orbene  ritiene  il  Collegio  che, se anche l'art. 14 piu' volte
citato  ha  trovato,  da  tempo ormai immemorabile, costante (e quasi
incontrastata)  applicazione  (anche  e  soprattutto) nel giudizio di
responsabilita' amministrativa, lo stesso articolo, dopo l'entrata in
vigore  del  nuovo  art. 111  della  Costituzione e comunque ai sensi
dell'art. 24  della  stessa  Costituzione,  potrebbe apparire, almeno
sotto l'aspetto che interessa, costituzionalmente illegittimo.
    E  tale  deve  ritenersi  in  quanto,  demandando  al  giudice la
possibilita'  di ordinare al procuratore regionale (che e' pur sempre
una parte di un processo paritetico) di integrare l'atto di citazione
(che  e'  pur  sempre  l'atto  che  non  solo  dispone la chiamata in
giudizio  del  soggetto ritenuto responsabile, ma anche, per quel che
piu'   conta,   delimita   ovvero   dovrebbe   delimitare  fin  dalla
notificazione  alla controparte gli essenziali elementi del petitum e
della  causa petendi), l'art. 14 in questione viene a collidere tanto
con  il  dettato  costituzionale  (art. 111)  che  ha previsto che il
processo,  definito  «giusto»,  si svolge «nel contraddittorio tra le
parti,  in  condizioni  di  parita',  davanti  ad un giudice terzo ed
imparziale»,  quanto  con  il principio (art. 24) secondo il quale la
difesa  e'  un  diritto  inviolabile  «in  ogni  stato  e  grado  del
procedimento».
    La  «collisione»  con  i  principi  costituzionali  appena citati
dell'art. 14  del  r.d.  n. 1033  del  1938 deve, pertanto, ritenersi
sufficientemente  evidente (e di sicuro non manifestamente infondata)
una volta che il soggetto convenuto in giudizio si vede «mutare», nel
corso  del  giudizio,  i  presupposti  con riferimento ai quali aveva
improntato la sua difesa (violazione dell'art. 24 della Costituzione)
e,  soprattutto  si  vede  mutare detti presupposti su iniziativa del
giudice  come  tale,  di  sicuro, non terzo ed imparziale (violazione
dell'art. 111 della Costituzione).
    Ne',  d'altronde,  appare  possibile  a  questo  giudice una mera
disapplicazione  dell'articolo  in  questione (in quanto non in linea
con  la  costante  giurisprudenza  al  riguardo)  ovvero  una diversa
lettura  dello  stesso  che  possa consentire, di per se sola, di far
ritenere non necessario l'intervento del Giudice delle Leggi.
    Sulla rilevanza.
    Con  riguardo  a  questo  secondo presupposto ritiene il Collegio
sufficiente affermare che l'eventuale dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 14 del r.d. n. 1033 del 1938 nella parte che
consente al giudice di ordinare al procuratore attoreo (come avvenuto
in  fattispecie)  di  «integrare l'atto di citazione», determinerebbe
una pronuncia di annullamento della sentenza di condanna.