Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  - giusta
delibera  del  Consiglio dei ministri 6 maggio 2005 - rappresentato e
difeso  ex  lege  dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui
sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
    Contro  la Regione Marche, in persona del presidente della giunta
regionale  pro  tempore,  volto  alla dichiarazione di illegittimita'
costituzionale  della  legge  della  Regione Marche 23 febbraio 2005,
n. 11  - intera legge e comunque, in particolare, artt. 1, 2, comma 1
e  correlato  art. 5,  nonche'  art. 2,  comma 2 e 7 - pubblicata sul
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  10  marzo  2005, n. 2, recante
«Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per
la   certificazione   dei   sistemi   di   qualita',   del   rispetto
dell'ambiente,   della  sicurezza  e  dell'etica  di  amministrazioni
pubbliche  locali  e  loro  enti  e  consorzi,  di organizzazioni non
lucrative  d'utilita' sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese
artigiane» in relazione all'art. 117, comma 2, lett. e) e 1) Cost.
    Sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Marche 10 marzo 2005,
n. 25,  e'  apparsa  la  legge  23  febbraio  2005,  n. 11,  che reca
«Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per
la   certificazione   dei   sistemi   di   qualita',   del   rispetto
dell'ambiente,   della  sicurezza  e  dell'etica  di  amministrazioni
pubbliche   locali  e  loro  enti  consorzi,  di  organizzazioni  non
lucrative  d'utilita' sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese
marchigiane».
    Tali  finalita'  di  promozione  e sostegno sono perseguite dalla
Regione  fondamentalmente tramite due strumenti: da un lato, mediante
azioni  d'informazione  e  sensibilizzazione;  dall'altro, in maniera
piu'  incisiva,  attraverso  la  concessione di incentivi finanziari,
contributi   e   agevolazioni   ai   soggetti  iscritti  ad  un  albo
appositamente  istituito  dalla  Regione medesima. Per l'iscrizione a
detto,   e'   necessario  che  i  soggetti  abbiano  adottato  prassi
socialmente  responsabili,  cosi' come indicato dal Libro Verde della
Comunita'  europea. L'iscrizione all'albo (le cui modalita' e criteri
saranno  stabiliti  dalla  giunta  regionale)  costituisce  titolo di
priorita'  per  la  concessione  degli  incentivi  e  dei  contributi
(artt. 4 e 5).
    Inoltre la Regione concede, con modalita' che saranno determinate
dalla   giunta  regionale,  aiuti  finanziari  ai  soggetti  iscritti
all'albo  che intendano aderire ed attuare processi di certificazione
di  carattere  internazionale,  comunitario e nazionale, attinenti la
qualita',  la  parita'  di  trattamento  e  non  discriminazione,  il
rispetto  ambientale,  la  sicurezza, la responsabilita' sociale e la
corretta gestione delle risorse umane.
    La  legge  specifica, inoltre, che i contributi e le agevolazioni
da  essa  previsti  sono  «Concessi  nel  rispetto  della  disciplina
comunitaria  in  materia di aiuti di Stato» (art. 9) e che la Regione
assume,  quali  indicatori  per l'adesione agli obiettivi di sviluppo
sostenibile,  «i  sistemi  di gestione della qualita', dell'ambiente,
della  sicurezza  dei  lavoratori,  della  responsabilita'  sociale e
dell'etica,  approvati  dall'unione  europea,  dallo  Stato italiano,
dall'International  labour  organization  e  dall'Ente  nazionale  di
unificazione attestati dagli organismi preposti».
    La  legge  presenta  profili  d'illegittimita' costituzionale non
solo   in   relazione  ad  alcune  disposizioni,  ma  anche  rispetto
all'intero   testo.  Da  un  lato,  infatti,  i  vari  articoli  sono
strettamente  connessi  tra  loro  talche'  il  venir  meno dell'uno,
comporta   necessariamente   la   caducazione  di  quello  connesso),
dall'altro   la   legge   ha   contenuto   specifico   ed   omogeneo,
caratteristiche  queste  che  legittimano,  come piu' volte affermato
dall'ecc.ma  Corte  costituzionale,  l'impugnativa  dell'intera legge
regionale (da ultimo, sent. n. 438 del 2002.
    La  legge viene, pertanto, censurata sia, piu' specificamente, in
relazione  agli  artt. 1, 2, 5, 6 e 7, sia con riferimento all'intero
testo.
    1.   -   Gli  artt. 1;  2,  comma  1,  e  correlato  art. 5,  nel
disciplinare la materia della responsabilita' sociale delle imprese e
della relativa certificazione, nonche' nel prevedere priorita' per la
concessione  di  contributi finanziari e agevolazioni alle imprese di
cui   sopra,   esulano   dalla   competenza   regionale,   in  quanto
interferiscono  con  la  materia  del  regime  d'impresa regolato dal
codice  civile,  ponendosi  in  tal modo in contrasto con l'art. 117,
comma  2,  lett.  l), della Costituzione, che riserva alla competenza
legislativa dello Stato la materia dell'«ordinamento civile».
    2.  -  Il combinato disposto degli artt. 2, comma 2, e 7 affidano
ad  «organismi abilitati di parte terza» la verifica del rispetto, da
parte  delle  amministrazioni  pubbliche, delle ONLUS e delle imprese
marchigiane,  dei  requisiti  dello  sviluppo  di  prassi socialmente
responsabili,  nonche'  di  certificazioni di prodotto e di servizio.
L'art. 6, a sua volta, prevede aiuti finanziari che coprono una parte
dei  costi  di  certificazione,  nonche',  con  atto  di  giunta,  le
modalita' e i criteri per l'erogazione di tali contributi.
    Gli  uni  e  l'altro, dunque, incidono nella materia della tutela
della  concorrenza,  riservata  allo  Stato  dall'art. 117,  comma 2,
lett. e) della Costituzione.