Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - giusta delibera del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005 - rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; Contro la Regione Marche, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, volto alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 11 - intera legge e comunque, in particolare, artt. 1, 2, comma 1 e correlato art. 5, nonche' art. 2, comma 2 e 7 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 10 marzo 2005, n. 2, recante «Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per la certificazione dei sistemi di qualita', del rispetto dell'ambiente, della sicurezza e dell'etica di amministrazioni pubbliche locali e loro enti e consorzi, di organizzazioni non lucrative d'utilita' sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese artigiane» in relazione all'art. 117, comma 2, lett. e) e 1) Cost. Sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche 10 marzo 2005, n. 25, e' apparsa la legge 23 febbraio 2005, n. 11, che reca «Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per la certificazione dei sistemi di qualita', del rispetto dell'ambiente, della sicurezza e dell'etica di amministrazioni pubbliche locali e loro enti consorzi, di organizzazioni non lucrative d'utilita' sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese marchigiane». Tali finalita' di promozione e sostegno sono perseguite dalla Regione fondamentalmente tramite due strumenti: da un lato, mediante azioni d'informazione e sensibilizzazione; dall'altro, in maniera piu' incisiva, attraverso la concessione di incentivi finanziari, contributi e agevolazioni ai soggetti iscritti ad un albo appositamente istituito dalla Regione medesima. Per l'iscrizione a detto, e' necessario che i soggetti abbiano adottato prassi socialmente responsabili, cosi' come indicato dal Libro Verde della Comunita' europea. L'iscrizione all'albo (le cui modalita' e criteri saranno stabiliti dalla giunta regionale) costituisce titolo di priorita' per la concessione degli incentivi e dei contributi (artt. 4 e 5). Inoltre la Regione concede, con modalita' che saranno determinate dalla giunta regionale, aiuti finanziari ai soggetti iscritti all'albo che intendano aderire ed attuare processi di certificazione di carattere internazionale, comunitario e nazionale, attinenti la qualita', la parita' di trattamento e non discriminazione, il rispetto ambientale, la sicurezza, la responsabilita' sociale e la corretta gestione delle risorse umane. La legge specifica, inoltre, che i contributi e le agevolazioni da essa previsti sono «Concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato» (art. 9) e che la Regione assume, quali indicatori per l'adesione agli obiettivi di sviluppo sostenibile, «i sistemi di gestione della qualita', dell'ambiente, della sicurezza dei lavoratori, della responsabilita' sociale e dell'etica, approvati dall'unione europea, dallo Stato italiano, dall'International labour organization e dall'Ente nazionale di unificazione attestati dagli organismi preposti». La legge presenta profili d'illegittimita' costituzionale non solo in relazione ad alcune disposizioni, ma anche rispetto all'intero testo. Da un lato, infatti, i vari articoli sono strettamente connessi tra loro talche' il venir meno dell'uno, comporta necessariamente la caducazione di quello connesso), dall'altro la legge ha contenuto specifico ed omogeneo, caratteristiche queste che legittimano, come piu' volte affermato dall'ecc.ma Corte costituzionale, l'impugnativa dell'intera legge regionale (da ultimo, sent. n. 438 del 2002. La legge viene, pertanto, censurata sia, piu' specificamente, in relazione agli artt. 1, 2, 5, 6 e 7, sia con riferimento all'intero testo. 1. - Gli artt. 1; 2, comma 1, e correlato art. 5, nel disciplinare la materia della responsabilita' sociale delle imprese e della relativa certificazione, nonche' nel prevedere priorita' per la concessione di contributi finanziari e agevolazioni alle imprese di cui sopra, esulano dalla competenza regionale, in quanto interferiscono con la materia del regime d'impresa regolato dal codice civile, ponendosi in tal modo in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, che riserva alla competenza legislativa dello Stato la materia dell'«ordinamento civile». 2. - Il combinato disposto degli artt. 2, comma 2, e 7 affidano ad «organismi abilitati di parte terza» la verifica del rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle ONLUS e delle imprese marchigiane, dei requisiti dello sviluppo di prassi socialmente responsabili, nonche' di certificazioni di prodotto e di servizio. L'art. 6, a sua volta, prevede aiuti finanziari che coprono una parte dei costi di certificazione, nonche', con atto di giunta, le modalita' e i criteri per l'erogazione di tali contributi. Gli uni e l'altro, dunque, incidono nella materia della tutela della concorrenza, riservata allo Stato dall'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione.